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vivino

Delega assemblea - coniuge comproprietario

Per i coniugi in regime di comunione di beni la partecipazione di uno all'assemblea è subordinata alla delega da parte dell'altro coniuge ai fini della rappresentività dell'intero immobile o comunque, potendo votare uno solo, la delega non è necessaria?

Ringrazio anticipatamente per le cortesi risposte.

Salve sono un nuovo iscritto

ero interessato alla domanda posta da Vivino e volevo sottoporre all'attenzione il comma 2 del nuovo articolo 67 delle disp.att.cod.civ. che dice:

-qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'art. 1106 del codice. -

Alla luce di questo comma la rappresentanza non va fatta sempre per iscritto, anche nel caso dei coniugi?

Salve sono un nuovo iscritto

ero interessato alla domanda posta da Vivino e volevo sottoporre all'attenzione il comma 2 del nuovo articolo 67 delle disp.att.cod.civ. che dice:

-qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'art. 1106 del codice. -

Alla luce di questo comma la rappresentanza non va fatta sempre per iscritto, anche nel caso dei coniugi?

Il rappresentante non è il delegato.

Il rappresentante non è il delegato.

il dubbio mi rimane sulla modalità di designazione: come fa il presidente ad accertarsi che il rappresentante intervenuto in assemblea sia quello voluto dai comproprietari?

il dubbio mi rimane sulla modalità di designazione: come fa il presidente ad accertarsi che il rappresentante intervenuto in assemblea sia quello voluto dai comproprietari?
Al presidente non interessa, non è lui che deve scegliere il rappresentante, se uno dei comproprietari dichiara che è stato scelto lui e gli altri comproprietari, se presenti non protestano immagino che non ci siano dubbi, se invece sono assenti, si dovevano consultare e designare chi tra loro rappresenterà la proprietà, ma prima della riunione perchè a conoscenza dell'assemblea e dell'OdG.
Al presidente non interessa, non è lui che deve scegliere il rappresentante, se uno dei comproprietari dichiara che è stato scelto lui e gli altri comproprietari, se presenti non protestano (se assenti, si dovranno regolare tra loro), immagino che non ci siano dubbi.

la mia preoccupazione era per il caso in cui gli altri comproprietari non intervenivano in assemblea. Per cui è sufficiente registrare la dichiarazione del rappresentante sul processo verbale? Scusatemi se faccio tutte queste domande, ma le nuove norme mi fanno sorgere un po' di dubbi

la mia preoccupazione era per il caso in cui gli altri comproprietari non intervenivano in assemblea. Per cui è sufficiente registrare la dichiarazione del rappresentante sul processo verbale? Scusatemi se faccio tutte queste domande, ma le nuove norme mi fanno sorgere un po' di dubbi
Se vedi la mia modifica che ho fatto qualche istante prima del tuo ultimo messaggio, specifico che i comproprietari avrebbero dovuto designare il loro rappresentante prima dell'assembla, per cui se uno solo si presenta all'assemblea è ovvio che è questo il designato, nessuno infatti è autorizzato a verificare ciò che i comproprietari hanno deciso e non è prevista nessuna delega in questo caso, ovvero chi di loro si presenta è quello che deciderà e se ci saranno discordanze (tra di loro) al condominio non potrà interessare minimamente.
Se vedi la mia modifica che ho fatto qualche istante prima del tuo ultimo messaggio, specifico che i comproprietari avrebbero dovuto designare il loro rappresentante prima dell'assembla, per cui se uno solo si presenta all'assemblea è ovvio che è questo il designato, nessuno infatti è autorizzato a verificare ciò che i comproprietari hanno deciso e non è prevista nessuna delega in questo caso, ovvero chi di loro si presenta è quello che deciderà e se ci saranno discordanze (tra di loro) al condominio non potrà interessare minimamente.

la mia preoccupazione sta in questi termini. Supponiamo che i comproprietari non raggiungessero l'accordo su chi designare. Di propria iniziativa uno dei comproprietari decide comunque di intervenire, discute l'odg e vota. Supponiamo che i comproprietari ignari, ricevendo copia del verbale, leggendo della votazione favorevole su un punto che magari avrebbero votato contrario cambiando l'orientamento della decisione, procedono all'impugnativa del verbale; l'avvocato nell'atto d'impugnazione potrebbe inserire tra le altre cose il vizio di forma corrispondente alla negligenza del presidente ( o dell'amministratore in fase di adunata condòmini! ) di non essersi accertato che il rappresentante intervenuto fosse stato effettivamente designato ( con prova certa ) dagli altri? Qualora tale circostanza fosse posta all'attenzione del giudice, come la valuterebbe? ( questo è il mio tormento 🙂

leggendo il comma 1 dell'art. 67 dip att cod civ. all'inizio dice: - ogni condòmino può intervenre all'assemblea a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta... Penso che la norma al comma 2 dello stesso art. ( detta in un post precedente ) vada interpretata in combinazione con il comma 1... Penso quindi che il rappresentante designato dai comproprietari debba essere comunque munito di delega ( o altra "prova certa" ). In ogni caso richiederla ( anche se NON obbligatoria ) servirebbe soltanto ad avere una maggiore tutela. ( ovviamente è solo il mio pensiero maturato tra questi post! )

leggendo il comma 1 dell'art. 67 dip att cod civ. all'inizio dice: - ogni condòmino può intervenre all'assemblea a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta... Penso che la norma al comma 2 dello stesso art. ( detta in un post precedente ) vada interpretata in combinazione con il comma 1... Penso quindi che il rappresentante designato dai comproprietari debba essere comunque munito di delega ( o altra "prova certa" ). In ogni caso richiederla ( anche se NON obbligatoria ) servirebbe soltanto ad avere una maggiore tutela. ( ovviamente è solo il mio pensiero maturato tra questi post! )
I comproprietari non hanno bisogno di delega scritta, la delega serve per persone estranee alla comproprietà, ovvero chi dei copmproprietari si presenta vine considerato come rappresentante e può votare a nome di tutti, sono loro comproprietari che devono regolarsi prima dell'assemblea e scegliere il rappresentante che presenzierà e voterà a nome di tutti. Per cui se questo non è stato designato dagli altri, al condominio non interessa nulla e la questione rimarrà tra i comproprietari che non hanno saputo gestirsi.

In merito alla domanda iniziale andrebbe fatta una precisazione.

Coniugi in regime di comunione dei beni, non significa comproprietari.

Se sono comproprietari, come giustamente sostiene Tuxx non hanno bisogno di delega; ma in questo caso nulla rileva la comunione dei beni.

Se invece l'appartamento è di uno solo di essi, il fatto che siano in comunione dei beni non significa necessariamente che siano comproprietari; quindi l'altro avrà molto probabilmente bisogno della delega del coniuge/proprietario per partecipare.

In pratica, la comproprietà è la proprietà condivisa di un bene

la comunione dei beni è un aspetto patrimoniale interno alla famiglia e che a mio avviso andrebbe ignorato dall'amministratore

I comproprietari non hanno bisogno di delega scritta, la delega serve per persone estranee alla comproprietà, ovvero chi si presenta vine considerato come rappresentante e può votare a nome di tutti, sono loro comproprietari che devono regolarsi prima dell'assemblea e scegliere il rappresentante che presenzierà e voterà a nome di tutti.

Leggendo l'art. 1106 cod. civ. ( a cui ci rimanda l'art. 67 disp. att. cod. civ.) mi pare di capire ( al comma 2 ) che all'interno della comproprietà dell'unità immobiliare i condòmini provvedono a DELEGARE uno o più di essi ( o ad un estraneo ) per quanto riguarda l'amministrazione dell'unità immobiliare determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore. se l'art. 67 ci manda qui, e si legge di delegare...

In merito alla domanda iniziale andrebbe fatta una precisazione.

Coniugi in regime di comunione dei beni, non significa comproprietari.

Se sono comproprietari, come giustamente sostiene Tuxx non hanno bisogno di delega; ma in questo caso nulla rileva la comunione dei beni.

Se invece l'appartamento è di uno solo di essi, il fatto che siano in comunione dei beni non significa necessariamente che siano comproprietari; quindi l'altro avrà molto probabilmente bisogno della delega del coniuge/proprietario per partecipare.

In pratica, la comproprietà è la proprietà condivisa di un bene

la comunione dei beni è un aspetto patrimoniale interno alla famiglia e che a mio avviso andrebbe ignorato dall'amministratore

quindi in questo caso bisogna fare fede al rogito notarile per determinare chi va considerato condòmino...

mentre la questione sulla delega la pongo in virtù della nuova norma che stabilisce che in assemblea vi sia un solo rappresentante in caso di comproprietà; con la vecchia norma era il presidente che provvedeva per sorteggio qualora fossero stati presenti i due o più comproprietari e nulla proponeva in merito alla scelta del rappresentante... adesso la norma rinvia ( per la determinazione del rappresentante ) all'art. 1106 del cod. civ. per cui l'oggetto è determinare la certezza che TIZIO sia stato designato effettivamente come rappresentante anche da CAIO (o più altri comproprietari ). In altre parole TIZIO che interviene in assemblea dichiarandosi "a voce" come rappresentante, NON certifica che anche CAIO fosse daccordo. CAIO potrebbe essere all'oscuro nel senso che pur sapendo dell'assemblea nulla ha concordato con TIZIO. E sebbene questa sia una controversia interna alla comproprietà, potrebbe sfociare anche in una responsabilità di chi avrebbe dovuto "sorvegliare" anche su questo aspetto, di cui al momento le aule dei tribunali nulla hanno sentenziato ( ma solo perchè la norma è fresca-fresca ).

correzione delle ultime righe del post precedente..

.... potrebbe sfociare in una responsabilità di chi avrebbe dovuto "sorvegliare" in assemblea, qualora questo aspetto finisse tra i temi d'impugnazione delle delibere, di cui al momento le aule dei tribunali nulla hanno sentenziato ( ma solo perchè la norma è fresca-fresca )

Leggendo l'art. 1106 cod. civ. ( a cui ci rimanda l'art. 67 disp. att. cod. civ.) mi pare di capire ( al comma 2 ) che all'interno della comproprietà dell'unità immobiliare i condòmini provvedono a DELEGARE uno o più di essi ( o ad un estraneo ) per quanto riguarda l'amministrazione dell'unità immobiliare determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore. se l'art. 67 ci manda qui, e si legge di delegare...
Poniamo il caso limite, dove ci sono più comproprietari e all'assemblea si presenta uno solo di questi, tu Presidente escluderesti questo comproprietario dal presenziare l'assemblea perchè non ha una delega scritta da parte di tutti gli altri?

Sicuramente se farai così e se questo comproprietario impugna riuscirà a far annullare tutto il deliberato, perchè come ti è già stato detto che il rappresentante non è un delegato e tu l'hai allontanato nonostante sia comproprietario.

Invece poniamo il caso contrario e si presentano più comproprietari, allora si che vale la scelta tra di loro, e non credo sia possibile la delega scritta in quanto loro erano presenti ed è stato scelto il rappresentante in presenza del Presidente ed altri condomini che potranno essere testimoni della scelta.

Certo che la norma è troppo recente per avere già delle pronunce Giudiziali, e non credo che il caso sia già stato discusso in un aula di Tribunale, comunque attendiamo.

Poniamo il caso limite, dove ci sono più comproprietari e all'assemblea si presenta uno solo di questi, tu Presidente escluderesti questo comproprietario dal presenziare l'assemblea perchè non ha una delega scritta da parte di tutti gli altri?

Sicuramente se farai così e se questo comproprietario impugna riuscirà a far annullare tutto il deliberato, perchè come ti è già stato detto che il rappresentante non è un delegato e tu l'hai allontanato nonostante sia comproprietario.

Invece poniamo il caso contrario si presentano più comproprietari, allora si che vale la scelta tra di loro ,a non credo sia possibile la delega scritta in quanto loro erano presenti ed è stato scelto il rappresentante in presenza del Presidente ed altri condomini che potranno essere testimoni della scelta.

Certo che la norma è troppo recente per avere già delle pronunce Giudiziali, e non credo che il caso sia già stato discusso in un aula di Tribunale, comunque attendiamo.

Il tuoi casi, al momento restano in piedi, in quanto il nodo centrale, alla luce delle nuove norme è sapere la modalità da seguire per nominare questo benedetto rappresentante e se vi sia la necessità di presentare una "prova scritta".. 🙂

il nodo centrale è conoscere quale sia la modalità da seguire per nominare questo benedetto rappresentante.. 🙂
Io fossi il Presidente e non un comproprietario non farei uscire per nulla al mondo un comproprietario che si presenta da solo in assemblea dichiarando a voce che rappresenta tutti gli altri, ma attendiamo pareri giudiziali 🙂
Leggendo l'art. 1106 cod. civ. ( a cui ci rimanda l'art. 67 disp. att. cod. civ.) mi pare di capire ( al comma 2 ) che all'interno della comproprietà dell'unità immobiliare i condòmini provvedono a DELEGARE uno o più di essi ( o ad un estraneo ) per quanto riguarda l'amministrazione dell'unità immobiliare determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore. se l'art. 67 ci manda qui, e si legge di delegare...

quel delegare riguarda i rapporti tra i comproprietari e non verso il condominio ,ovvero l'art 1106 viene citato solo per indicare le modalita' di scelta del designato . la delega erso il condomiio e' prevista solo se il designato non e' un comproprietario .

Il tuoi casi, al momento restano in piedi, in quanto il nodo centrale, alla luce delle nuove norme è sapere la modalità da seguire per nominare questo benedetto rappresentante e se vi sia la necessità di presentare una "prova scritta".. 🙂
quel delegare riguarda i rapporti tra i comproprietari e non verso il condominio ,ovvero l'art 1106 viene citato solo per indicare le modalita' di scelta del designato . la delega erso il condomiio e' prevista solo se il designato non e' un comproprietario .

Però la delega andrebbe fatta valere anche verso il condominio in merito all'intervento in assemblea... comunque a me preoccupa il caso in cui i comporpietari NON si mettono daccordo chi nominare come rappresentante oppure si dimenticano.. poi uno di essi di sua iniziativa interviene e discute e decide anche per gli altri comproprietari.. poi salta fuori che gli altri leggono il verbale e pretendono di avere dall'amministratore una documentazione che certifichi la rappresentanza.. segue impugnativa.. spese legali.. e poi alla fine sapere chi ha ragione..

la vecchia norma diceva solo che i comproprietari designavano il rappresentante.. ma NON richiamavano il 1106.. poi metti il caso di tre comproprietari ( esempio fatto in un post precedente ) indecisi, mettono la decisione ai voti.. uno in minoranza 33% e i restanti due che fanno maggioranza 67%.. in siffatta situazione io penso che sarebbe meglio produrre una "prova certa".. ma al momento resta solo il dubbio...

Ragiono . Ricordo di una sentenza (dovrei recuperarla ma son certo) concernente il caso in cui una delibera veniva impugnata con successo perché il coniuge comproprietario non era stato convocato ) . La cosa non è poi così irrealistica: si pensi a due coniugi che si stanno separando e si fanno ripicche l'un l'altro ; pertanto la rappresentanza non documentata di uno ,a mio parere, non è sufficiente ;pertanto il condomino al 50% non è atto a deliberare ( un voto a metà non esiste )

Tale ragionamento fa il paio con la previsione che vede i coeredi (di propietà indivisa )essere obbligati ad avere un rappresentante ( diversamente non potrebbe essere, si pensi ad una eredità indivisa polverizzata su molti )ex art. 67 , 2.do comma . ( qualora l'UI appartenga in proprietà indivisa a piu' persone queste hanno (ndn: solamente ) diritto ad un solo rappresentante ..omissis..) . Ciò legittima pensare che si presenta un solo o piu' eredi questi non hanno alcuna legittimazione né a contare nè a deliberare

Però la delega andrebbe fatta valere anche verso il condominio in merito all'intervento in assemblea... comunque a me preoccupa il caso in cui i comporpietari NON si mettono daccordo chi nominare come rappresentante oppure si dimenticano.. poi uno di essi di sua iniziativa interviene e discute e decide anche per gli altri comproprietari.. poi salta fuori che gli altri leggono il verbale e pretendono di avere dall'amministratore una documentazione che certifichi la rappresentanza.. segue impugnativa.. spese legali.. e poi alla fine sapere chi ha ragione..

la vecchia norma diceva solo che i comproprietari designavano il rappresentante.. ma NON richiamavano il 1106.. poi metti il caso di tre comproprietari ( esempio fatto in un post precedente ) indecisi, mettono la decisione ai voti.. uno in minoranza 33% e i restanti due che fanno maggioranza 67%.. in siffatta situazione io penso che sarebbe meglio produrre una "prova certa".. ma al momento resta solo il dubbio...

se uno si presenta e' il rappresentante . (punto ) tutto il resto e' un problema della comunione .

 

se gli altri non sono venuti in assemblea e' un loro problema , se uno di loro si presenta lui e'il condomino e non serve nessuna "prova certa" .basta la sua presenza per qualificarlo come rappresentante .

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