#1 Inviato 19 Febbraio, 2015 Buongiorno, volevo sapere cortesemente come funziona il decreto ingiuntivo contro un condomino. Il mio amministratore in sede di assemblea condominiale, ha detto che quando un condomino non paga, viene sollecitato una prima volta. Se non paga nuovamente, spedisce un secondo sollecito con il quale intima il pagamento entro determinati giorni altrimenti procede con il decreto ingiuntivo. Ha sostenuto però che se con il secondo sollecito il condomino moroso paga per esempio, anche solo €100, il decreto non è più percorribile in quanto un pagamento anche se esiguo, è stato fatto. A voi risulta si debba procedere in questo modo? So che se per esempio ci sono spese straordinarie, sarà il fornitore a rivalersi sul condomino moroso ma nel caso si trattano di spese ordinarie?
#2 Inviato 19 Febbraio, 2015 Buongiorno,volevo sapere cortesemente come funziona il decreto ingiuntivo contro un condomino. Il mio amministratore in sede di assemblea condominiale, ha detto che quando un condomino non paga, viene sollecitato una prima volta. Se non paga nuovamente, spedisce un secondo sollecito con il quale intima il pagamento entro determinati giorni altrimenti procede con il decreto ingiuntivo. Ha sostenuto però che se con il secondo sollecito il condomino moroso paga per esempio, anche solo €100, il decreto non è più percorribile in quanto un pagamento anche se esiguo, è stato fatto. A voi risulta si debba procedere in questo modo? So che se per esempio ci sono spese straordinarie, sarà il fornitore a rivalersi sul condomino moroso ma nel caso si trattano di spese ordinarie? Il sollecito è una cortesia che si usa nei confronti del moroso che è tenuto a conoscere le quote da pagare e le relative scadenze (spero siano riportate chiaramente nel verbale di approvazione preventivo), senza ulteriori avvisi (nemmeno gli avvisi ordinari di pagamento). Il doppio sollecito è addirittura una doppia cortesia. Se al momento in cui l'avvocato presenza istanza il moroso ha già pagato 100 euro, gli sarà fatto decreto peril restante debito.
#3 Inviato 19 Febbraio, 2015 ok, quindi l'amministratore ha detto una cazzata!!!! sarà che il moroso è l'impresa di costruzione che ha ancora alcuni appartamenti invenduti e non paga... In assemblea sembra uno con gli attributi ma a quanto pare..... Grazie mille, farò presente che non si procede in quel modo e quindi di organizzarsi diversamente e "portare a casa" i soldi che noi altri condomini abbiamo da tempo già versato....
#4 Inviato 19 Febbraio, 2015 Ho il vago sospetto che l'impresa di costruzioni abbia caldeggiato la nomina di questo amministratore 🤣
#5 Inviato 19 Febbraio, 2015 No, questo è in carica da 2 anni. Prima ne avevamo un altro che era stato portato dall'impresa ed infatti ci siamo trovati con più di €4000 di arretrati. Abbiamo quindi cambiato l'amministratore (anche per altri motivi) e quello in carica ora è riuscito a portare l'arretrato a €1400 ma sostiene comunque che non può procedere con il D.I. x' qualcosa pagano quando ricevono il secondo sollecito....
#6 Inviato 19 Febbraio, 2015 Ok per il mio dubbio, comunque se pagano qualche cosa (100 € come hai detto) non cancellano il resto della morosità per cui l'amministratore può e direi deve agire con la richiesta del Decreto Ingiuntivo scalando questi 100 €.
#7 Inviato 20 Febbraio, 2015 il punto è se ci sia o meno un verbale che abbia accertato la morosità. Perché si proceda con un d.i. è necessario che sussista una prova scritta del diritto fatto valere, se c'è questo documento bene, altrimenti bisogna prima procurarselo (non a caso si parla di procedimento monitorio documentale).
#8 Inviato 20 Febbraio, 2015 il punto è se ci sia o meno un verbale che abbia accertato la morosità. Perché si proceda con un d.i. è necessario che sussista una prova scritta del diritto fatto valere, se c'è questo documento bene, altrimenti bisogna prima procurarselo (non a caso si parla di procedimento monitorio documentale). Il titolo è il riparto presente nel bilancio preventivo approvato in cui sono indicate le rate e le scadenze. Se è stato deliberato che devo pagare una quota mensile di 20 euro entro il 31 di ogni mese, se non pago, il giorno 1 sono già moroso. Art. 63. c.c Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione...
#9 Inviato 21 Febbraio, 2015 Appunto, c'è stata un'approvazione formale, debitamente verbalizzata, fatta per iscritto? Sì, allora bene, altrimenti è aria fritta.
#10 Inviato 21 Febbraio, 2015 Appunto, c'è stata un'approvazione formale, debitamente verbalizzata, fatta per iscritto? Sì, allora bene, altrimenti è aria fritta. Tu avevi detto un'altra cosa. Non avevi detto che ci fosse un riparto preventivo regolarmente approvato ma avevi detto: "il punto è se ci sia o meno un verbale che abbia accertato la morosità per cui io avevo inteso che occorresse un verbale di assemblea che accertasse la morosità, verbale successivo al verbale di approvazione preventivo perchè la morosità non potrà mai essere accertata il giorno dell'approvazione del riparto ma almeno il giorno successivo alla scadenza della prima rata. In altre parole, è sufficiente l'aver approvato un riparto preventivo per emettere un decreto ingiuntivo è non è necessario verbalizzare nessun ulteriore accertamento. Spetterà al moroso produrre le prove di un eventuale pagamento non registrato che accerti la sua non morosità.
#11 Inviato 21 Febbraio, 2015 e il riparto preventivo è stato formalmente approvato? O se ne è solo parlato in assemblea? La situazione cambierebbe in questo caso. L'onere della prova spetta in ogni caso al creditore. Al debitore spetta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, fase di cognizione eventuale.
#12 Inviato 21 Febbraio, 2015 e il riparto preventivo è stato formalmente approvato? O se ne è solo parlato in assemblea? La situazione cambierebbe in questo caso. L'onere della prova spetta in ogni caso al creditore. Al debitore spetta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, fase di cognizione eventuale. Se esiste un amministratore di condominio che invia solleciti mi sembra evidente che lo farà in base ad un preventivo approvato altrimenti parliamo di un professionista che non conosce affatto il suo lavoro. Se poi in quel condominio ognuno paga quanto e quando vuole senza alcuna delibera non ptrà mai essere fatto un decreto ingiuntivo, neanche se il moroso decide di non pagare mai e neanche se gli arrivano 100 solleciti.
#13 Inviato 21 Febbraio, 2015 Caro leonardo vorrei dirti che non ho mai conosciuto amministratori di questa risma, ma purtroppo mi è capitato di averci a che fare. Per questo sollevavo le obiezioni di cui sopra, solo per esperienza. Concordo con te per tutto il resto naturalmente, in fondo parliamo di procedure relativamente lineari da seguire.
#14 Inviato 23 Febbraio, 2015 Giusto per chiarire a tutti: esiste un preventivo di spesa approvato in assemblea. Durante l'esercizio 2014, il condomino in questione è risultato moroso in quanto le rate preventivate e approvate, non sono state saldate nelle scadenze concordate. Esiste quindi un piano rate che seguiamo correttamente tutti...tranne il moroso (impresa di costruzione).