Vai al contenuto
cimar46

Decreto ingiuntivo - re, senza aver avuto prima i nomi dei condomini morosi e quindi indirizzare solo a loro le proprie

puo' l'avvocato della ditta creditrice di arretrati emettere D.I. contro il condominio nella persona dell'amm.re, senza aver avuto prima i nomi dei condomini morosi e quindi indirizzare solo a loro le proprie pretese? fra l'altro, colpevolmente l'ammre, sebbene sollecitato, non aveva provveduto a riunire l'assemblea per la delibera e riparto delle spese con i relativi nominativi dei morosi, di qui il D.I.

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.

 

L’amministratore deve fornire al creditore del condominio la lista dei proprietari morosi e la tabella dei millesimi applicabile (onde poter quantificare la loro quota).

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.

 

L’amministratore deve fornire al creditore del condominio la lista dei proprietari morosi e la tabella dei millesimi applicabile (onde poter quantificare la loro quota).

 

 

ovviamente il bonifico/pagamento pro quota dei virtuosi, deve essere stato eseguito !!

secondo me la mancata approvazione del piano di riparto comporta un allungamento del procedimento. da quanto mi e' parso di capire,leggendo da piu' parti, tale mancanza sospende la provvisoria esecutivita' del provvedimento. una seconda tesi invece dice che pur in mancanza del piano di riparto,il D.I. puo' essere gia' esecutivo. ho parlato di allungamento dell'iter anche per il fatto che ancora non e' stata convocata l'assemblea anche per deliberare se l'amm.re debba agire in giudizio alla nostra difesa oppure no. in questo caso il giudice concede la possibilita, attraverso un rinvio, di poter convocare una ulteriore e ultima assemblea per la nomina dell'incarico all'amm.re. oltre, poi, al fatto che la ditta creditrice, una volta ottenuto l'elenco dei morosi, deve provvedere a far emettere un nuovo decreto ingiuntivo per ogni singolo moroso. quanto esposto fin ora e' la situazione in cui ci troviamo noi ad affrontare. e dire che la somma totale rivendicata dal costruttore si aggira sui 6500/6800 euro. per cui dato per scontato che i tempi si dilateranno di sicuro, sto pensando di incontrare, in comune con l'amm.re, la ditta per trovare un buon accordo. pareri degli amici del forum sono particolarmente graditi.

ritorno sull'argomento sperando nella partecipazione di qualche frequentatore. la sentenza della cass. nr. 18331 e sez. unite, nel caso di legittimazione passiva, afferma che " il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all'assemblea, che dovra' deliberare se agire in giudizio, se resistere o impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulti soccombente". le stesse sez. unite hanno inoltre specificato che l'amm.re puo' anche costituirsi autonomamente, ma ne deve rispondere comunque all'assemblea per la ratifica.

inoltre, la nr. 18331 afferma che in mancanza di rilascio da parte dell'assemblea della autorizzazione all'amm.re, il giudice puo' concedere una ragionevole proroga per riconvocare l'assemblea e ottenere l'autorizzazione.

la domanda/parere che rivolgo a qualche amico e': nel caso sopra prospettato, e' OBBLIGATORIA la nomina in capo SOLO ed esclusivamente all'amm.re, oppure, come noi vorremmo, nominare un avvocato scelto da noi?

......piu' che una domanda, la mia era una richiesta di uno scambio di idee. never mind!!

×