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Decreto ingiuntivo e Nomina Amministratore NULLA

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Dopo alcuni mesi torno ad "abutere patientia" degli amici del forum. Dunque nel maggio 2013 impugnai l' Assemblea ordinaria con all' odg anche nomina amministratore per irregolarità nell'avviso di convocazione.Nel frattempo l'amministratore ritenne di emettere un DI nei miei confronti per aver io congelato le quote condominiali, stante l'impugnazione in atto. Nel giugno 2015, come ho raccontato sul forum, chiesi ed ottenni la Revoca Giudiziale per GRAVI IRREGOLARITÀ di detto amministratore successivamente sostituito da uno nuovo. Nel settembre 2016 sono stato condannato al pagamento dei 2000 euro del DI coerentemente effettuato. Nel marzo scorso, un mese fa, dopo un ritardo di 4 anni dovuto a problematiche di varia natura ( avvicendamento di tre giudici) il Tribunale ha dichiarato nulla l'assemblea impugnata con tutto il suo deliberato fra cui la nomina dell'amministratore.

In base a quanto ho imparato dal Web e dal Forum,se un DI è " fondato su una delibera NULLA va REVOCATO"' con la conseguente ripetizione delle somme, in quanto nello specifico,come scrive l'avv.Alessandro Gallucci uno dei massimi esperti in "'Condominiologia" in una nota del 19 gennaio 2014 (Lavori in casa ) l'amministratore, per effetto della sua nomina giudicata NULLA, ha un difetto di rappresentanza ('art.'182: cpc ) per cui tutti gli atti posti in essere ( in questo caso un DI ) sono privi di valenza giuridica.

Il punto però che la sentenza sul DI è passata in giudicato prima cioè della sentenza di annullamento dell' Assemblea, per cui non mi sarebbe possibile fare appello contro il suddetto decreto. Il mio avvocato però,in base alla sentenza di annullamento dell'Assemblea, mi sta prospettando un' azione legale per " INDEBITO ARRICCHIMENTO" per poter chiedere la ripetizione delle somme del DI. Chiedo agli amici del forum ed in particolare se questa strada è percorribile.Grazie, attendo risposte.Specchio

se la tua quota era dovuta,l'indebito arricchimento non c'è al di là della nullità o dell'accertata annullabilità dell'assemblea.

all'epoca del d.i. potevi fare opposizione anche in base alla delibera e aprire un relativo processo di cognizione.

io ti do un consiglio pratico: se quello che hai pagato era comunque dovuto in base ai tuoi conti,fermati qui. Se era maggiore rispetto al dovuto studiati bene il nuovo stato patrimoniale,o almeno quello che risulta dal passaggio di consegne,e trova quello che realmente risulta.

Grazie intanto, Enrico, per la risposta. Come si evince facilmente da quanto avevo scritto, è implicito che avevo fatto regolarmente opposizione, altrimenti non avrei parlato di " Sentenza del Decreto passata in giudicato". Io a suo tempo avevo " congelato" il pagamento delle quote condominiali perché superiori al dovuto, soprattutto per quanto riguardava la luce condominiale ripartita in " parti uguali" in contrasto con l'art.1123 cc, cosa che in oltre 20 anni di condominio mi ha comportato un notevole aggravio di spesa. Ora, non potendo impugnare nel merito il Preventivo ed il Consuntivo di tutte le Assemblee susseguitesi negli anni, mi sono "aggrappato" al vizio di forma dell' irregolarità dell'avviso di convocazione per procedere all' impugnazione delle delibere assembleari, in primis all''annullabilita' della nomina dell'amministratore con tutto quello che ne sarebbe conseguito. Per questo, la sentenza dell'avvenuto annullamento di detta nomina mi fa ritenere che, per difetto di rappresentanza, gli atti posti in essere dall'amministratore ( tra cui il DI ) - come sostiene l' avv.Alessandro Gallucci - "'sono privi di valenza giuridica"

attento: gli atti se ratificati dall'assemblea acquistano efficacia anche se all'origine di era difetto di rappresentanza.

ti ripeto: guarda davvero se hai avuto un danno e guarda se ti conviene spendere per l'avvocato.

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