#1 Inviato 27 Giugno, 2013 Buongiorno Non ho capito, da una parte si prevede che l'amministratore può riscuotere forzosamente un credito senza autorizzazione dell' assemblea e dall'altra si dice che può riscuotere forzosamente un credito entro mesi dall'approvazione del bilancio, a meno chè non sia stato dispensato dall'assemblea. Ma quindi deve essere sempre autorizzato dall'assemblea per un decreto ingiuntivo?
#2 Inviato 27 Giugno, 2013 No, la riforma del codice civile semplicemente dice che l'amministratore è obbligato al recupero forzoso saldo espressa dispensa dell'assemblea, ma se anche l'assemblea dovesse dispensarlo questo non vuol dire che gli sia proibito richiedere un decreto ingiuntivo
#4 Inviato 27 Giugno, 2013 Scusami e allora perchè l'assemblea dovrebbe dispensarlo? Perché altrimenti lui dovrebbe fare il decreto ingiuntivo anche per importi minimi e se non lo fa andrebbe incontro ad un rischio di revoca per inottemperanza agli obblighi stabiliti dal codice civile
#5 Inviato 27 Giugno, 2013 Quindi cosa dovrebbe fare l'amministratore? Indire comunque un'assemblea per essere autorizzato?
#6 Inviato 27 Giugno, 2013 Quindi cosa dovrebbe fare l'amministratore? Indire comunque un'assemblea per essere autorizzato? No, indire un'assemblea (basta anche l'ordinaria di ogni anno) per essere esonerato dall'azione obbligatoria
#7 Inviato 27 Giugno, 2013 Ok, quindi potrei indire un'assemblea e farmi esonerare dall'azione obbligatoria e di volta in volta farmi approvare dall'assemblea un decreto ingiuntivo o potrei fissare un limite al di sopra del quale posso agire. E' corretto?
#8 Inviato 27 Giugno, 2013 Ok, quindi potrei indire un'assemblea e farmi esonerare dall'azione obbligatoria e di volta in volta farmi approvare dall'assemblea un decreto ingiuntivo o potrei fissare un limite al di sopra del quale posso agire.E' corretto? Esatto, ma io ti suggerisco di farti esonerare di anno in anno per somme inferiore ad una certa cifra
#9 Inviato 27 Giugno, 2013 Esatto, ma io ti suggerisco di farti esonerare di anno in anno per somme inferiore ad una certa cifra A mio parere, poiché il decreto ingiuntivo prevede oneri non indifferenti che, nell'eventualità di esito negativo della procedura, rimangono a carico del condominio, ritengo che l'amministratore dovrebbe saggiamente farsi autorizzare in ogni occasione. Buona sera.
#10 Inviato 27 Giugno, 2013 A mio parere, poiché il decreto ingiuntivo prevede oneri non indifferenti che, nell'eventualità di esito negativo della procedura, rimangono a carico del condominio, ritengo che l'amministratore dovrebbe saggiamente farsi autorizzare in ogni occasione. Buona sera. Se ti fai autorizzare ogni volta, ogni volta dovresti convocare un'assemblea....
#11 Inviato 27 Giugno, 2013 Esatto, ma io ti suggerisco di farti esonerare di anno in anno per somme inferiore ad una certa cifra E' senza dubbio la soluzione più logica.
#12 Inviato 28 Giugno, 2013 E' senza dubbio la soluzione più logica. no, è la soluzione più brigosa non si può fare un assemblea ad ogni d.i. chi le paga le assemblee ? io ad ogni nomina mi sto facendo dare le seguenti deroghe, ma solo per le persone fisiche: - 1) autorizzazione a non fare i d.i. entro i 6 mesi se il moroso si impegna per iscritto con un piano di rientro e lo rispetta 2) mai per importi inferiori ai 500 €
#13 Inviato 28 Giugno, 2013 no, è la soluzione più brigosanon si può fare un assemblea ad ogni d.i. chi le paga le assemblee ? io ad ogni nomina mi sto facendo dare le seguenti deroghe, ma solo per le persone fisiche: - 1) autorizzazione a non fare i d.i. entro i 6 mesi se il moroso si impegna per iscritto con un piano di rientro e lo rispetta 2) mai per importi inferiori ai 500 € Mi sembra che il suggerimento sia identico a quello indicato da Fabrizio Togni, con il quale convengo. Buona giornata.
#14 Inviato 28 Giugno, 2013 Pongo un quesito che si ricollega un pò alla questione esoneri o meno da decreto ingiuntivo: Nell'assemblea ordinaria dello scorso "aprile" l'amministratrice è stata '(ri)eletta con la prevista maggiornaza millesimale (508 mill.) e di teste. Non essendo stata data alcuna dispensa nè alcun limite per le situazioni di possibile morosità che sarebbero emerse da quel momento in poi (cioè per l'attuale gestione che termina il 31/12/2013) - anche perchè, fra l'altro, l'argomento non rientrava in un o.d.g. specifico chiedo se adesso, in presenza di morosità che attengono alla gestione in corso, in base alle nuove norme l'amministratrice ha qualche obbligo di intervenire in qualsiasi momento (p. es. se dopo la scadenza della rata di maggio qualcuno non avesse ancora pagato la propria quota) oppure deve attendere per forza che siano trascorsi 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio ? Teoricamente, credo, se vi fosse qualche mancato pagamento (rata scaduta) dovrebbe dapprima sollecitare bonariamente, dopo un certo numero di giorni farlo per iscritto e se ancora non riceve il pagamento allora procedere - autonomamente - con la richiesta di decreto. A prescindere dall'entità della rata non regolata (mediamente 350 €). Grazie
#15 Inviato 28 Giugno, 2013 L'azione forzosa l'amministratore la può fare solo sul debito relativo all'esercizio approvato e non sulle rate a preventivo.
#16 Inviato 28 Giugno, 2013 Concordo con Togni, solo con l'approvazione del bilancio (preventivo, consuntivo e piano di riparto) il credito diventa esigibile, per le rate in corso se supera 6 mensilità, può sospendere il condomino dal godimento di parti comuni (aree, impianti, servizi), se sono a godimento separato.......ma è un casotto!
#17 Inviato 28 Giugno, 2013 Da quel che ho capito io bisogna fare una distinzione tra OBBLIGO e FACOLTA'. L'amministratore ha l'OBBLIGO di fare decreto ingiuntivo enro 6 mesi dalla chiusura del consuntivo, si trattasse anche di un solo euro, salvo dispensa dell'assemblea (che può avvenire anche una volta l'anno in occasione dell'approvazione del consuntivo stesso). Per i condòmini che invece intendono capire di poter dormire sonni tranquilli fino all'approvazione del consuntivo c'è da dire che l'art. 63 dà FACOLTA' all'amministratore di fare decreto ingiuntivo in qualsiasi momento dopo che è stato approvato il riparto delle quote (preventivo). Del resto basti pensare, se tutti volessero pagare a consuntivo, a come sopravviverebbe il condominio. Art. 63. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può (facoltà) ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione...
#18 Inviato 28 Giugno, 2013 Sul saldo del consuntivo (a debito), se non saldato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'amministratore E' OBBLIGATO al recupero forzoso salvo espressa dispensa dell'assemblea. Sul saldo del consuntivo (a debito), l'amministratore PUO' procedere al recupero forzoso dal giorno successivo l'assemblea Sulle rate a preventivo, l'amministratore PUO' procedere al recupero forzoso dal giorno successivo la scadenza della rata. Sul mancato pagamento della sua parcella l'amministratore non può fare quasi nulla:(
#19 Inviato 28 Giugno, 2013 Precisando che l'esonero dal fare decreto,implica da parte del condominio,se il moroso non pianifica un piano di rientro della morosita',il pagameto a copertura delle quote,per poi recuperarle. Il fornitore o i fornitori..vanno cmq pagati. E dato che,non si necessita di autorizzazioni dell'assemblea,si procede con d.i.
#20 Inviato 29 Giugno, 2013 Innanzitutto ringrazio per le risposte al mio quesito. Devo però constatare che vi è una certa divergenza di opinioni fra gli intervenuti. Faccio qualche ulteriore precisazione in merito alla domanda da me posta: nell'assemblea del 17 aprile 2013, dopo l'apporvazione della gestione 2012 (chiusasi il 31/12/2012) il preventivo 2013 è stato regolarmente approvato con l'indicazione delle scadenze per i versamenti delle rate. Per la gestione 2012 c'erano ancora alcune (1 o 2 ) "posizioni" non regolate; per le quali l'amministratrice era tenuta - credo - a fare quanto previsto già con la 'vecchia' normativa. Il quesito l'ho posto anche perchè, se non sbaglio, dal 18 giugno scorso qualcosa si modificava per quanto riguarda la procedura di solleciti/decreti ingiuntivi ecc. E perciò ho domandato se - a prescindere da quello che doveva esser fatto per le 'vecchie situazioni di ritardo/mora è possibile che, in mancanza di puntuali versamenti delle (nuove) rate di acconto della gestione 2013, l'amministratrice può/deve attivarsi o meno; e se sì in che modo nei confronti dei ritardatari. Grazie.
#21 Inviato 29 Giugno, 2013 Mi accodo a questo post per chiedere "se manca l' amministratore è ancora possibile ricorrere al decreto ingiuntivo". Nel mio condominio il rappresentante dei condomini in caso di morosità prima addebita le spese non pagate agli altri poi chiede al moroso di versare la rata. E' corretto questo procedimento ? Thanks.
#24 Inviato 1 Luglio, 2013 L'azione forzosa l'amministratore la può fare solo sul debito relativo all'esercizio approvato e non sulle rate a preventivo. Scusa Togni, per esercizio approvato tu intendi solo il consuntivo? Perchè ho sempre saputo che anche il preventivo costituisca titolo valido per un decreto ingiuntivo. Forse sbaglio oppure è cambiato qualcosa con la riforma? Infatti Kurt Cobain concorda con te da un lato, però dall'altro parla di approvazione di bilancio (preventivo,consuntivo e piano riparto). Un saluto a tutti
#25 Inviato 23 Agosto, 2013 Salve ... un po' di domande in merito al recupero forzoso. 1) l'eventuale dispensa del Condominio da azioni legali per il recupero delle morosità dovrebbe essere discussa nel corso di approvazione di bilancio consuntivo? 2) la dispensa del Condominio da azioni legali per il recupero delle morosità (o senza limite o con limite di Euro xxx) con che maggioranze? 3) Fabrizio Togni " L'azione forzosa l'amministratore la può fare solo sul debito relativo all'esercizio approvato e non sulle rate a preventivo.". A dire il vero sapevo che l'amministratore può ottenere D.I. anche su rate preventive. ? 4) obbligo per l'Amministratore di agire entro sei mesi . Esempio: bilancio consuntivo al 31/12/13 approvato il 10/01/14. Entro i sei mesi a partire dal 10/01/14 l'Amministratore che obblighi ha? iniziare la procedura (sollecito di pagamento, incarico a legale con successiva nota di sollecito del legale e poi richiesta di emissione di D.I) entro sei mesi o si deve attivare per ottenere il D.I. entro i 6 mesi? 5) ottenuto il D.I. il condomino moroso continua ad essere latitante. L'Amministratore deve direttamente agire per attivare il pignoramento sulla base del D.I. o deve essere autorizzato dal Condominio che autorizza e indica la procedura da attivare (pignoramento, iscrizione ipoteca, pignoramento di altro bene no immobiliare)? Scusate per la raffica di domande ... Ciao a tutti