#25 Inviato 29 Settembre, 2024 Oh... ma proprio insisti senza leggere e capire le risposte che ricevi. A prescindere, l'amministratore non ha titolo per richiedere un d..i. a danno del comodatario : NON E' UN PROPRIETARIO ! --> In Condominio i d.i. si confezionano solo ai proprietari delle u.i.; non esiste una seconda scelta se la prima fa buca...
#26 Inviato 30 Settembre, 2024 askanyo dice: Nel caso comodante e comodatario fossero d’accordo tra loro può l’amministratore emettere il decreto ingiuntivo al comodatario al posto che al comodante o bisogna necessariamente fa prima al comodante che poi lo farà al comodatario? No. Ciò che hanno pattuito tra di loro, vale solo tra di loro (tra le parti). Non è opponibile a terzi. Modificato 30 Settembre, 2024 da Joy76
#27 Inviato 30 Settembre, 2024 askanyo dice: Nel caso comodante e comodatario fossero d’accordo tra loro può l’amministratore emettere il decreto ingiuntivo al comodatario al posto che al comodante o bisogna necessariamente fa prima al comodante che poi lo farà al comodatario? No, i patti tra due persone vincolano solo queste, non certo il giudice che non emetterà decreto contro un non condomino (salvo non si accorga della cosa e quindi sbagli). albano59 dice: Oh... ma proprio insisti senza leggere e capire le risposte che ricevi. A prescindere, l'amministratore non ha titolo per richiedere un d..i. a danno del comodatario : NON E' UN PROPRIETARIO ! --> In Condominio i d.i. si confezionano solo ai proprietari delle u.i.; non esiste una seconda scelta se la prima fa buca... Esatto ma quando le cose sono chiare, chiarissime, la gente continua a non capire ed è tutto un "ma se.." "e se"...
#28 Inviato 30 Settembre, 2024 askanyo dice: Nel caso comodante e comodatario fossero d’accordo tra loro può l’amministratore emettere il decreto ingiuntivo al comodatario al posto che al comodante o bisogna necessariamente fa prima al comodante che poi lo farà al comodatario? No, l'amministratore ha titolo per fare un decreto ingiuntivo solo ai proprietari, o ai detentori di diritti reali. Che il proprietario decida di fare un decreto ingiuntivo al comodatario lo può fare senza manco pensare al decreto ingiuntivo dell'amministratore non c'entra nulla.
#29 Inviato 20 Aprile SisterOfNight dice: No, i patti tra due persone vincolano solo queste, non certo il giudice che non emetterà decreto contro un non condomino (salvo non si accorga della cosa e quindi sbagli). Esatto ma quando le cose sono chiare, chiarissime, la gente continua a non capire ed è tutto un "ma se.." "e se"... Si ma come funziona dopo? L'Amministratore fa il decreto ingiuntivo al proprietario ma il proprietario può rivalersi sul comodatario. Formalmente, in che modo? Richiedendo a sua volta un decreto ingiuntivo al tribunale nei confronti del comodatario? SisterOfNight dice: No, i patti tra due persone vincolano solo queste, non certo il giudice che non emetterà decreto contro un non condomino (salvo non si accorga della cosa e quindi sbagli). Esatto ma quando le cose sono chiare, chiarissime, la gente continua a non capire ed è tutto un "ma se.." "e se"... Se l'Amministratore non agisce entro 6 mesi dalla morosità come funziona? Non può più richiedere il decreto ingiuntivo proprio a livello tecnico perchè doveva farlo entro 6 mesi?? Quindi i morosi non riceveranno mai il decreto perchè l'amministratore non l'ha fatto nei tempi prestabiliti o c'è la possibilità che in qualche modo agisca dopo e dovranno opporsi perchè non ha agito nei termini previsti? Modificato 20 Aprile da askanyo
#30 Inviato 21 Aprile askanyo dice: L'Amministratore fa il decreto ingiuntivo al proprietario ma il proprietario può rivalersi sul comodatario. Formalmente, in che modo? Richiedendo a sua volta un decreto ingiuntivo al tribunale nei confronti del comodatario? Può rivalersi sul comodatario andando dall'avvocato e valutare se ha diritto alla rivalsa ed eventualmente anche alla revoca del comodato, qualora questi fosse a tempo determinato. Il decreto ingiuntivo può essere chiesto solo esibendo un titolo certo quindi è indispensabile valutare se nel contratto ci sia una clausola che gli dia titolo per far spiccare decreto ingiuntivo oppure si deve procedere con una causa ordinaria di richiesta danni. Ogni caso è un caso a se. askanyo dice: Se l'Amministratore non agisce entro 6 mesi dalla morosità come funziona? Non può più richiedere il decreto ingiuntivo proprio a livello tecnico perchè doveva farlo entro 6 mesi?? Il decreto ingiuntivo può sempre essere chiesto dall'amministratore anche dopo sei mesi ma se non lo fa entro i 6 mesi dall'esercizio annuale: 1) può non averlo fatto perchè l'assemblea lo ha espressamente dispensato dall'agire ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile 2) se l'amministratore non è stato dispensato commette una grave irregolarità ed anche un solo condòmino può chiedere la revoca giudiziale sempre ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile ma non è detto che accada perchè si tratta di diritto privato. Nella maggior parte dei casi, soprattutto se la morosità non è rilevante, si aspetta anche più di un anno affinchè si faccia l'atto per una morosità più consistente. Art. 1129 c.c. ...La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità... ... Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
#31 Inviato 21 Aprile Leonardo53 dice: Può rivalersi sul comodatario andando dall'avvocato e valutare se ha diritto alla rivalsa ed eventualmente anche alla revoca del comodato, qualora questi fosse a tempo determinato. Il decreto ingiuntivo può essere chiesto solo esibendo un titolo certo quindi è indispensabile valutare se nel contratto ci sia una clausola che gli dia titolo per far spiccare decreto ingiuntivo oppure si deve procedere con una causa ordinaria di richiesta danni. Ogni caso è un caso a se. Il decreto ingiuntivo può sempre essere chiesto dall'amministratore anche dopo sei mesi ma se non lo fa entro i 6 mesi dall'esercizio annuale: 1) può non averlo fatto perchè l'assemblea lo ha espressamente dispensato dall'agire ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile 2) se l'amministratore non è stato dispensato commette una grave irregolarità ed anche un solo condòmino può chiedere la revoca giudiziale sempre ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile ma non è detto che accada perchè si tratta di diritto privato. Nella maggior parte dei casi, soprattutto se la morosità non è rilevante, si aspetta anche più di un anno affinchè si faccia l'atto per una morosità più consistente. Art. 1129 c.c. ...La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità... ... Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. Su questo son d’accordo completamente e anche io ho capito le stesse cose che ha scritto! il dubbio mio è: supponiamo che un’amministratore agisce dopo un anno (a parte che io sappia dura solo 2 anni… non li capisco i condomini che hanno lo stesso amministratore da 2-5-10anni…) … i condomini morosi hanno modo di opporsi giustificando appunto il fatto che “non sono dovute” in quanto trascorso il tempo necessario per agire ed eventualmente procedere in contemporanea alla dispensa dell’amministratore? Cioè ci sono dei limiti per revoca per giusta causa o può avvenire in qualsiasi momento anche a seguito del decreto?
#32 Inviato 22 Aprile askanyo dice: il dubbio mio è: supponiamo che un’amministratore agisce dopo un anno (a parte che io sappia dura solo 2 anni… non li capisco i condomini che hanno lo stesso amministratore da 2-5-10anni…) … i condomini morosi hanno modo di opporsi giustificando appunto il fatto che “non sono dovute” in quanto trascorso il tempo necessario per agire ed eventualmente procedere in contemporanea alla dispensa dell’amministratore? L'amministratore dura in carica un anno e può essere confermato o sostituito dall'assemblea in ogni tempo ma l'incarico di amministratore è pro-tempore quindi colui che subentrerà potrà fare il decreto ingiuntivo al vecchio moroso perchè il debito, certo ed esigibile, è nei confronti del condominio e non dell'amministratore. L'amministratore pro-tempore (colui che è amministratore in quel momento) può curare gli interessi del condominio in quanto l'amministratore è solo il legale rappresentante del condominio. I tempi di prescrizione del debito condominiale sono di 5 anni per le spese ordinarie e 10 anni per le spese straordinarie ma è sufficiente mandare una lettera di raccomandata di messa in mora al moroso per sospendere il termine di prescrizione e ripartire per altri 5 o 10 anni. Insomma, in condominio è pressocchè impossibile far prescrivere un debito perchè ci dovrebbe essere un disinteresse tale da non dover riuscire a mandare nemmeno una raccomandata al moroso entro 5 o 10 anni. Ah, aggiungo che anche se la morosità riguarda un affittuario o un comodatario, il decreto ingiuntivo va fatto solo e sempre al proprietario che è l'unico che risponde al condominio e che ha da perdere fino al punto di mandargli la casa all'asta. askanyo dice: ci sono dei limiti per revoca per giusta causa o può avvenire in qualsiasi momento anche a seguito del decreto? La revoca dell'amministratore può avvenire sempre in OGNI TEMPO. La revoca può avvenire in assemblea senza nemmeno dover dare una spiegazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi. Quella che tu chiami revoca per giusta causa è la revoca giudiziale che può essere chiesta al Tribunale in ogni tempo anche da un solo condòmino (proprietario) presentando ricorso per gravi irregolarità. Se il Giudice accerta la grave irregolarità firma il decreto di revoca e l'amministratore è revocato dal momento della firma delGiudice sul decreto.
#33 Inviato 22 Aprile askanyo dice: Si ma come funziona dopo? L'Amministratore fa il decreto ingiuntivo al proprietario ma il proprietario può rivalersi sul comodatario. Formalmente, in che modo? Richiedendo a sua volta un decreto ingiuntivo al tribunale nei confronti del comodatario? Se l'Amministratore non agisce entro 6 mesi dalla morosità come funziona? Non può più richiedere il decreto ingiuntivo proprio a livello tecnico perchè doveva farlo entro 6 mesi?? Quindi i morosi non riceveranno mai il decreto perchè l'amministratore non l'ha fatto nei tempi prestabiliti o c'è la possibilità che in qualche modo agisca dopo e dovranno opporsi perchè non ha agito nei termini previsti? 1. il proprietario farà causa al comodatario, come e cioè con che rito o atto lo valuterà il legale. 2- se non lo fa entro sei mesi, lo può fare dopo. Entro 6 mesi in verità occorre iniziare un recupero, che può essere anche solo una messa in mora. Non è che passati sei mesi, la morosità si estingue. E non è nemmeno detto che un amministratore debba per forza fare ingiunzione entro sei mesi. Potrebbe fare una diffida, ricevere la proprosta di un rientro, accordarlo, vedere che non funziona e fare ingiunzione dopo. Le spese condominiali comunque si prescrivono in 5 anni, quindi ha tempo per una ingiunzione anche dopo i sei mesi. 1
#34 Inviato 23 Aprile askanyo dice: Nel caso comodante e comodatario fossero d’accordo tra loro può l’amministratore emettere il decreto ingiuntivo al comodatario al posto che al comodante o bisogna necessariamente fa prima al comodante che poi lo farà al comodatario? Ma non è una questione di accordo. L'amministratore non ha titolo per fare ingiunzione al non condomino. Vero che se si sbaglia e lo fa al conduttore /comodatario e questi niente eccepisce, sarà fatto a persona sbagliata. Ma è un rischio enorme.
#35 Inviato 24 Aprile Come si richiedono dei lavori particolari? Tipo infissi o sostituzione porte? Bisogna mandare lettera all’amministratore da parte di chi? Un condomino? Un numero particolare di condomini?
#36 Inviato 25 Aprile askanyo dice: Come si richiedono dei lavori particolari? Tipo infissi o sostituzione porte? Bisogna mandare lettera all’amministratore da parte di chi? Un condomino? Un numero particolare di condomini? Se per lavori particolari di infissi e sostituzione porte intendi lavori su infissi e porte condominiali (infissi delle finestre delle scale, portone d'ingresso all'edificio...) occorre fare richiesta d'assemblea all'amministratore con all'ordine del giorno i lavori da discutere. La richiesta va fatta da almeno due condòmini (proprietari) che rappresentino almeno 166,667 millesimi, ai sensi dell'articolo 66 di attuazione del codice civile: Articolo 66 d.a.c.c. L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. Se per lavori particolari intendi lavori agli infissi privati ed alla porta privata dell'appartamento è sufficiente una comunicazione all'amministratore ma conviene leggere il regolamento di condominio e sostituire porte e infissi con colori e foggia simili a quelli esistenti. Per non rischiare è meglio discuterne in assemblea perchè se la sostituzione lede l'estetica dell'edificio anche un solo condòmino potrebbe ricorre al Giudice invocando la lesione dell'estetica e chiedendo il ripristino allo stato precedente. Per la comunicazione all'amministratore non è necessaria una forma particolare. L'importante è che sia il PROPRIETARIO ad inviare la comunicazione con PEC o raccomandata, allegando un progettino con disegno e colori di quello che vuole sostituire. Questo l'articolo di Legge: Art. 1122 c.c. Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.
#37 Inviato 25 Aprile Leonardo53 dice: . Se si dà un appartamento in uso gratuito ad una persona alla quale si vuole tanto bene da rinunciare ad affittarlo rinunciando a guadagnarci, cosa sarà mai continuare a pagare anche le spese condominiali come se l'appartamento fosse vuoto? Scusate leggo solo ora questa discussione e caro Leonardo53 dissento da quanto hai detto ed hanno detto gli altri. Io non sono allineato al vostro pensiero. Secondo me l'op ha fatto un contratto di comodato gratuito per non pagarci le tasse e lo chiama inquilino proprio perché è un inquilino camuffato da un contratto di comodato gratuito. Se nel contratto non ha specificato nulla l'amministratore dovrà fare il D.I. all'op e si chiude il cerchio.
#38 Inviato 26 Aprile ULISSSE dice: Scusate leggo solo ora questa discussione e caro Leonardo53 dissento da quanto hai detto ed hanno detto gli altri. Io non sono allineato al vostro pensiero. Secondo me l'op ha fatto un contratto di comodato gratuito per non pagarci le tasse e lo chiama inquilino proprio perché è un inquilino camuffato da un contratto di comodato gratuito. Se nel contratto non ha specificato nulla l'amministratore dovrà fare il D.I. all'op e si chiude il cerchio. Non capiscono il contratto di comodato! Si è gratuito ma è normato anche nel codice civile con regole e ripartizioni spese particolari. È gratuito l’uso ma mica significa che non ha diritto ne di voto ne di parola ne vale nulla dato che ci abita! appunto per questo viene convocato per ciò che lo riguarda. Modificato 26 Aprile da askanyo
#39 Inviato 27 Aprile askanyo dice: Non capiscono il contratto di comodato! Si è gratuito ma è normato anche nel codice civile con regole e ripartizioni spese particolari. È gratuito l’uso ma mica significa che non ha diritto ne di voto ne di parola ne vale nulla dato che ci abita! appunto per questo viene convocato per ciò che lo riguarda. Continua ad essere una tua opinione. Il contratto di comodato è normato nel codice civile per quanto riguarda i rapporti tra comodatario e proprietario e non tra comodatario e condominio. Ad ogni modo, visto che il tuo proprietario ti rilascia deleghe ed il tuo amministratore addirittura convoca te invece del tuo proprietario, non capisco quale sia il tuo problema. Di risposte nel forum ne hai già ricevute tante da avvocati e non. Se non ti piacciono vai dal tuo avvocato di fiducia e prendi per buono quello che ti dice lui, anzi, se vuoi puoi anche fare di più. Invita il tuo avvocato di fiducia a partecipare a questa discussione così potrà confrontarsi con gli altri avvocati del forum.