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Alberto.Cannaò

Decreto aiuti quater e Superbonus (ex)110%

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 270 del 18/11/2022

DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176
Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. (22G00189)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/2022

 

Art. 9 - Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico

 1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 8-bis:
 1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023»;
 2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
 3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.»;
 b) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: «8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.»;
 c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
«Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;
 d) dopo la Tabella 1, è inserita la Tabella 1-bis di cui all'Allegato 1 al presente decreto.
 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:
 a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;
 b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
 3. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo periodo, è autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
 4. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196 del 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.
 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

Cioè adesso chiedono un limite di reddito, la delibera assembleare entro il 25/11 e la CILA comunicata entro il 25 novembre. 
Se manca la CILA cosa accade ?

albano59 dice:

Cioè adesso chiedono un limite di reddito, la delibera assembleare entro il 25/11 e la CILA comunicata entro il 25 novembre. 
Se manca la CILA cosa accade ?

Manca dichiarazione della comunicazione di inizio lavori

(ovvero lavori iniziati ante vigenza disposizioni ai sensi decreto aiuti quater)

e applicazione dell'art. 119 comma 13-ter del D.L. 34/2020

 

Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
 a) mancata presentazione della CILA;
 b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
 c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
 d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14 PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108.

Aaaaaaaaaaaah, finalmente hanno semplificato il decreto superbonus.

Eccivoleva proprio!!!!

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Praticamente la somma dei redditi del nucleo familiare, non superiore a 15.000€ lordi. Apposto così. Si sono dimenticati di aggiungere "....e una giacenza media di.."

Magari lo aggiungeranno in fase di conversione di legge 😆

Modificato da Joy76

🤔 in sostanza, le villette degli evasori rientrano nel superbonus, come è del resto per tutti gli aiuti di Stato.

Sia mai che anzichè complicare inutilmente qualsiasi provvedimento si decidano a far funzionare la macchina statale e a controllare....

 

Danielabi dice:

🤔 in sostanza, le villette degli evasori rientrano nel superbonus, come è del resto per tutti gli aiuti di Stato.

Sia mai che anzichè complicare inutilmente qualsiasi provvedimento si decidano a far funzionare la macchina statale e a controllare....

 

Superbonus, tutte le novità punto per punto con esempi

www.legislazionetecnica.it - 21/11/2022

 

Si riportano di seguito i testi commentati dell’art. 119 del D.L. 34/2020, nelle parti modificate dal D.L. 18/11/2022, n. 176 (c.d. “Decreto Aiuti-quater”, pubblicato in G.U. 18/11/2022 e in vigore dal 19/11/2022), nonché le ulteriori disposizioni recate dal suddetto decreto, corredate da commenti ed esempi. I testi sono definitivi come introdotti o modificati dal decreto, in vigore dal 19/11/2022.

 

Articolo 119 del D.L. 34/2020, Comma 8-bis, primo periodo modificato
Scadenza Superbonus per condomini ed edifici uniproprietario 2-4 abitazioni

 

Articolo 119 del D.L. 34/2020, Comma 8-bis, secondo periodo modificato
Scadenza Superbonus per unifamiliari e unità funzionalmente autonome

 

Articolo 119 del D.L. 34/2020, Comma 8-bis, terzo periodo NUOVO
Riapertura Superbonus per nuovi interventi su unifamiliari e unità funzionalmente autonome, per titolari di prima casa con reddito inferiore a limite stabilito

 

Articolo 119 del D.L. 34/2020, Comma 8-bis.1, NUOVO
Calcolo limite di reddito per riapertura Superbonus per nuovi interventi su unifamiliari e unità funzionalmente autonome

 

Articolo 119 del D.L. 34/2020, Comma 8-ter, primo periodo, NUOVO
Superbonus per operatori del terzo settore

 

Articolo 9 del D.L. 176/2022, Comma 2
Eccezioni applicative riduzione al 90% per i condomini

 

Articolo 9 del D.L. 176/2022, Comma 3
Fondo per interventi su unifamiliari e funzionalmente autonomi prime case

 

Articolo 9 del D.L. 176/2022, Comma 4
Compensazione crediti acquisiti in 10 anni su richiesta

Superbonus 110%: Decreto Aiuti quater clamoroso autogol del legislatore

www.lavoripubblici.it - Edoardo Bianchi - 15/11/2022

 

Superbonus 110%: un problema di metodo

Innanzitutto di metodo, non è corretto cambiare le regole di ingaggio durante il corso della partita...

 

Superbonus 110%: decreto Aiuti quater discordante

Quanto al merito il provvedimento è discordante sotto diversi profili...

 

I dati rilevati finora

Finora non si sono mai analizzati a sufficienza i numeri che ci permettono di capire il vero “tesoro” del superbonus, quello che non viene interamente registrato nei saldi di finanza pubblica ma che produce lo stesso un enorme effetto economico, legato al risparmio energetico...

 

I benefici ambientali

Sotto un profilo ambientale ad oggi vi è stata una riduzione di 979.000 tonnellate di CO2 e con 3 salti di classe energetica vi è un abbattimento del 46% di CO2 generata...

Si è deciso di far morire il superbonus senza proporre alcunché di sostitutivo in termini di sostenibilità ambientale con l’ulteriore aggravante che da qui a breve/medio termine non avremo alcun tesoretto da extra gettito su cui fare affidamento...

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Riportiamo per esteso una parte dell'articolo:

 

Al 01.01.22, secondo i dati Enea, gli interventi finanziati dal superbonus hanno prodotto un risparmio di energia elettrica di 3.101.664 Mwh/anno”.

Questa cifra corrisponde al consumo annuo di energia elettrica di circa 1 milione e 100 mila famiglie. Gli interventi realizzati col superbonus, nel gioco del miglioramento delle classi energetiche, di fatto portano a una riduzione di più della metà dei fabbisogni energetici delle famiglie, considerando sia gas, sia elettricità.

Grazie agli interventi da superbonus, c’è uno spostamento della prospettiva dei consumi dal gas all’elettricità, che già adesso è al 40% prodotta dalle rinnovabili.

Da ultimo dobbiamo evidenziare l’impatto della misura in ambito sanitario, oggi il 60% del Pmx urbano (particelle inquinanti) deriva dal termico.

Gli interventi finanziati dal superbonus riducono grandemente queste emissioni urbane, responsabili di tante malattie respiratorie e morti.

Sotto un profilo più strettamente economico le risultane degli studi scientifici effettuati da ANCE, Cresme, Nomisma, Luiss, C.N.I., sono concordi.

ANCE, ad esempio, valutando l’impatto sul gettito dello Stato e calcolando solo gli effetti diretti ritiene che il 47% dei crediti fiscali rientra all’Erario con nuove tasse/iva/contributi e che quindi il costo effettivo sia solo del 53%.

NOMISMA valuta, tra l’altro, gli effetti diretti/indiretti/indotti ed arriva ad un moltiplicatore 3: per ogni euro di superbonus speso se ne generano ben 3!

Il contributo nella generazione del PIL non solo compensa la spesa ma crea un valore aggiunto.

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Danielabi dice:

gli interventi finanziati dal superbonus hanno prodotto un risparmio di energia elettrica di 3.101.664 Mwh/anno”

Quel valore, al di là delle 7 cifre di cui è composto, rappresenta l'uno per cento del fabbisogno nazionale elettrico, che è poco superiore a 300.000 GWh.

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rolando1 dice:

Quel valore, al di là delle 7 cifre di cui è composto, rappresenta l'uno per cento del fabbisogno nazionale elettrico, che è poco superiore a 300.000 GWh.

Esigere da un singolo intervento la soluzione a tutti i problemi ovviamente non è possibile, pero' è la prova che a qualcosa è servito, non è stato solo un prosciugamento delle casse erariali a favore dei soliti ricchi, in alcuni casi si, ma non per la maggior parte dei casi.

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Penso, invece, che tu dovresti valutare l'insieme dei vantaggi, non fermarti ad una singola percentuale.

In ogni modo si è capito che sei assolutamente contrario, io invece sono piu' possibilista: intervento da calibrare meglio, ma non da distruggere come ormai hanno fatto.

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In questo caso non sono io quello che si attacca ad una percentuale. 

Sto esaminando il dato da un punto di vista di peso macroeconomico.

Modificato da rolando1
  • Grazie 1
rolando1 dice:

Quel valore, al di là delle 7 cifre di cui è composto, rappresenta l'uno per cento del fabbisogno nazionale elettrico, che è poco superiore a 300.000 GWh.

se vogliamo fare i conti della serva...

 

https://energit.it/qual-e-il-fabbisogno-elettrico-italia/

Sebbene sapere qual è il fabbisogno elettrico dell’Italia può essere abbastanza indicativo rispetto alla situazione nazionale, ancora di più lo è conoscere il consumo medio pro capite. Solo in questo modo si può avere una reale idea di quali siano i comportamenti ed i bisogni a livello nazionale e fare paragoni con altre nazioni, senza che i dati siano condizionati da fattori esterni come ad esempio la minore o maggiore popolazione.

Il consumo medio pro capite di energia elettrica in Italia è pari a 4.554 kWh annuali. Un dato abbastanza positivo se paragonato ad altri Paesi europei come Francia (8.097 kWh), Olanda (7.246 kWh) e Germania (6.771 kWh).

L’Italia resta inoltre al di sotto dell’intera media europea, attestata a  6.771 kWh annuali.

 

https://energit.it/quali-sono-i-paesi-che-consumano-piu-energia/

Per quanto riguarda il consumo di energia pro capite italiano, i dati sono buoni: l’Italia ha, secondo i dati Istat, un consumo energetico pro capite inferiore alla media europea e a quello di paesi dalle dimensioni simili.

Nello specifico, nel 2020 il consumo di energia elettrica pro capite è stato di 4 777kWh a fronte dei 5 850 kWh tedeschi.

In riferimento invece ai settori economici i dati italiani relativi al consumo di energia elettrica sono suddivisi come segue:

    Industria: 44,1%
    Servizi: 30,2%
    Settore domestico: 23,3%
    Agricoltura: 2,2%

 

Quindi i valori statistitici da considerare devono essere proporzionati allo specifico settore...

Alberto.Cannaò dice:

Quindi i valori statistitici da considerare devono essere proporzionati allo specifico settore...

Caro Alberto, è chiaro che si dovrebbe innescare una inutile tenzone con Rolando, che cercherà in ogni modo di screditare qualsiasi dato riferito al superbonus...

Danielabi dice:

Al 01.01.22, secondo i dati Enea, gli interventi finanziati dal superbonus hanno prodotto un risparmio di energia elettrica di 3.101.664 Mwh/anno”.

Calcolando un prezzo di 250 €/MWh, sono 775 mln di €/anno risparmiati.

Questo numero andrebbe confrontato con l'ammontare complessivo degli interventi a gennaio 2022, che sinceramente non ricordo: intorno ai 30 miliardi?

 

Se così fosse, lato risparmio elettrico si ripagherebbe in 38 anni (facendo semplicemente 30 mld / 0,775 mld; nel caso attualizzassimo gli importi futuri ad oggi con un tasso diciamo del 2% allora saremmo intorno ai 70 anni).

 

Per fortuna non ci sono solo i risparmi elettrici, ma anche quelli di gas, non so se esposti nell'articolo.

Con lo stesso metodo bisognerebbe valutare anche quelli e verificare in base ai tempi di rientro dell'investimento se questo è solo efficace o anche efficiente.

 

Lo fosse, resterebbe un ultimo problema: l'ingente trasferimento di risorse dal pubblico al privato, quando la necessità è di fare l'esatto contrario.

condo77 dice:

Lo fosse, resterebbe un ultimo problema: l'ingente trasferimento di risorse dal pubblico al privato, quando la necessità è di fare l'esatto contrario.

Meglio se leggi l'articolo

Danielabi dice:

Meglio se leggi l'articolo

Intendi quello di Edoardo Bianchi - Imprenditore edile?

L'ho letto e confermo quanto commentato.

Modificato da condo77
condo77 dice:

Lo fosse, resterebbe un ultimo problema: l'ingente trasferimento di risorse dal pubblico al privato, quando la necessità è di fare l'esatto contrario.

Visto che si accennava alla macroeconomia, posto che qualsiasi teoria non si applica mai integralmente, perchè la realtà, le interconnessioni, gli imprevisti, le variazioni, superano le teorie, mi sembra che lo Stato debba orientarsi verso un obiettivo (piu' obiettivi), in questo assumere provvedimenti necessari allo scopo.

Ora, il superbonus ha delle criticità, è un intervento "pesante", ma potrebbe essere un tassello di un piu' vasto piano di crescita economica unita al cambiamento che bene o male dovremmo apportare alle nostre abitudini in campo energetico.

Sulle casse dello Stato pesano i miliardi di evasione fiscale, l'inefficienza dell'apparato statale e la corruzione, che non hanno alcun ritorno utile, neppure l'1%. Come dovremmo considerare i costi per le casse dello Stato degli aiuti per le bollette (ovviamente si tratta di perdite secche)? L'aiuto per le bollette puo' (forse) rappresentare un incentivo per salvare posti di lavoro e quindi gettito, ma non è forse un enorme peso a fronte di un ritorno non quantificabile? Puntare il dito contro un provvedimento facendolo passare come la rovina delle casse erariali è semplicemente assurdo.

Peraltro, non hai fruito del superbonus? Ora vieni a dirci che è un provvedimento non sostenibile? Come dovremmo considerarci nei tuoi confronti, tutti dei pirla?

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Danielabi dice:

Visto che si accennava alla macroeconomia, posto che qualsiasi teoria non si applica mai integralmente, perchè la realtà, le interconnessioni, gli imprevisti, le variazioni, superano le teorie, mi sembra che lo Stato debba orientarsi verso un obiettivo (piu' obiettivi), in questo assumere provvedimenti necessari allo scopo.

Ora, il superbonus ha delle criticità, è un intervento "pesante", ma potrebbe essere un tassello di un piu' vasto piano di crescita economica unita al cambiamento che bene o male dovremmo apportare alle nostre abitudini in campo energetico.

Sulle casse dello Stato pesano i miliardi di evasione fiscale, l'inefficienza dell'apparato statale e la corruzione, che non hanno alcun ritorno utile, neppure l'1%. Come dovremmo considerare i costi per le casse dello Stato degli aiuti per le bollette (ovviamente si tratta di perdite secche)? L'aiuto per le bollette puo' (forse) rappresentare un incentivo per salvare posti di lavoro e quindi gettito, ma non è forse un enorme peso a fronte di un ritorno non quantificabile? Puntare il dito contro un provvedimento facendolo passare come la rovina delle casse erariali è semplicemente assurdo.

Peraltro, non hai fruito del superbonus? Ora vieni a dirci che è un provvedimento non sostenibile? Come dovremmo considerarci nei tuoi confronti, tutti dei pirla?

Io sono favorevole al superbonus, che come dici tu ha diverse criticità da correggere ma correggere non significa smembrare il provvedimento come è stato fatto e si continua a fare.

Al contempo però cerco di individuare appunto tali criticità e punti deboli, tra i maggiori citerei:

  • efficace ma poco efficiente;
  • crea valore per il sistema-paese ma trasferisce valore dal pubblico al privato.

 

Buonasera,  ma come credono che la data del verbale dell'assemblea  sia certiificabile ?

RenatoBS dice:

Buonasera,  ma come credono che la data del verbale dell'assemblea  sia certiificabile ?

Si può fornire il verbale di data certa, oppure spedirlo come raccomandata senza busta, o ancora via PEC.

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