Vai al contenuto
miceli78

Debiti precedente proprietario - un questo caso come si deve comportare l'amministratore?

Partecipa al forum, invia un quesito

Buongiorno nel 2008 Ho acquistato un appartamento e il venditore ha dichiarato che non vi erano spese arretrate. Successivamente con l'approvazione di un bilancio 2012 l'amministratore condomino ha inserito anche alcune spese del 2007 e cioè antecedente alla compravendita. Il predetto bilancio è stato impugnato per altre motivi. Nel frattempo, nel 2014 ho venduto l'appartamento ad altro soggetto.

Di recente è stata depositata l'ordinanza con la quale il giudice ha provato alcune spese del bilancio.

Adesso la situazione è questo: Io non sono più condomino e dovrei pagare alcune somme che ovviamente mi spettano, mentre il precedente proprietario che tra l'altro è ancora condomino con altra unità immobiliare deve pagare quelle antecedenti la compravendita.

Un questo caso come si deve comportare l'amministratore?

Mi può chiedere a me l'intera somma? Oppure quelle antecedenti la compravendita li può addebitare al precedente proprietario visto che  è ancora condomino? 

Siete obbligati in solido per le spese dell'anno in cui hai acquistato e di quello precedente.

Si tratta di anni fiscali del condominio, che non è detto coincidano con gli anni solari, quindi verifica esattamente le date per essere certo che le spese rientrino o meno nel periodo del tuo obbligo.

Il fatto che siate obbligati in solido comporta che l'amministratore possa chiedere le spese all'uno, all'altro o anche ad entrambi (il primo che paga libera l'altro nei confronti del condominio).

Per le spese ante rogito che tu dovessi pagare al condominio, potrai rivalerti sul venditore a meno di patti contrari nel rogito stesso.

Modificato da condo77

Ok

Ma io non sono più condomino, mentre il precedente proprietario ha ancora una u.i.

miceli78 dice:

Ok

Ma io non sono più condomino, mentre il precedente proprietario ha ancora una u.i.

L'obbligo non si estingue con l'uscita dalla compagine condominiale.

Se ti è arrivata una richiesta di pagamento da parte dell'amministratore, tale richiesta è legittima, ex. art. 63 d.a.c.c.

 

Articolo 63 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.

Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.

Ok, 

Ma considerando che il precedente proprietario è ancora condomino, l'amministratore potrebbe già addebitare direttamente gli importi.? 

miceli78 dice:

Ok, 

Ma considerando che il precedente proprietario è ancora condomino, l'amministratore potrebbe già addebitare direttamente gli importi.? 

Può chiederli al precedente proprietario, solitamente gli amministratori preferiscono chiederli a chi è condomino attualmente perché è più facile procedere con l'incasso.

Partecipa al forum, invia un quesito

×