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Dati relativi alle condomini di sicurezza

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Quindi su questo direi che concordiamo, è nel registro anagrafico del condominio che va inserita quella dichiarazione. Inserimento che non dovrebbe essere a cura dei proprietari. Il problema è che alcune persone lamentano il fatto che questa dichiarazione sulle parti comuni venga comunque richiesta ai condomini. Sarebbe interessante trovare giurisprudenza in merito.

Il problema di fondo è che il legislatore ha sbagliato a scrivere la norma.

Concordo, è uno strafalcione da matita rossa.

Il dispersore di terra condominiale è parte comune dell'edificio e quindi le parti comuni dell'edificio sono responsabilità dell'amministratore che - documenti alla mano - dimostra che tutti gli impianti sono in regola.

 

Se qualcuno si è collegato all'impianto comune di terra sarà perché avrà adeguato l'impianto elettrico e l'amministratore per stare tranquillo chiede al condomino i dati della dichiarazione di conformità o di rispondenza.

Recentemente il DL 145/13 ha specificato che il registro di anagrafe condominiale deve contenere “ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni. A seguito di tale modifica,alcuni sostengono che l’amministratore non è più tenuto a chiedere i dati della DICO o la DIRI dell’impianto elettrico delle singole unità immobiliari, ma soltanto delle parti comuni. Tale tesi non è condivisibile poiché i dati delle suddette dichiarazioni devono essere richieste dall’amministratore per garantire la sicurezza non delle singole unità immobiliari ma delle parti comuni. Infatti, visto che un difetto dell’impianto elettrico di una unità immobiliare può determinare rischi nelle parti comuni, le DICO o DIRI dell’impianto elettrico delle singole unità immobiliari costituiscono senz’altro un “dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio” e devono dunque essere dall’amministratore richieste ed inserite nel registro di anagrafe condominiale. In proposito è opportuno leggere la relazione illustrativa al DL 145/13, che spiega la ratio della modifica introdotta dall’art.1,comma 9, lett.c di tale decreto:

“ con la letter4a c) si specifica che i dati da inserire nell’anagrafe condominiale sono quelli relativi alle parti comuni dell’edificio, di cui all’art.1117 del Codice Civile, evitando che la formulazione normativa più generica possa dar luogo a intromissioni nelle proprietà individuali anche allorchè le attività ivi realizzate non interferiscano in alcun modo con la tutela delle strutture essenziali e comuni ( tra cui quelle portanti dell’edificio), indicate nell’art. 1117”.

Con la modifica legislativa il legislatore ha dunque inteso evitare “intromissioni nelle proprietà individuali anche allorchè le attività ivi realizzate non interferiscano in alcun modo con la tutela delle strutture essenziali e comuni”.

Risulta quindi evidente che la modifica operata dal DL 145/13 non intende invece evitare “intromissioni” nelle proprietà individuali ( quale la richiesta dei dati della DICO o DIRI da parte dell’amministratore) quando tali intromissioni siano finalizzate alla “tutela delle strutture essenziali e comuni”.

Dunque,a meno di sostenere che non costituisce “ tutela delle strutture comuni “ l’acquisizione di dati di documenti utili, ad esempio , per evitare che una persona rimanga folgorata toccando il cancello di ingresso del condominio o un palo dell’illuminazione condominiale , ne consegue che l’amministratore deve richiedere i dati della DICO o DIRI dell’impianto elettrico delle singole unità immobiliari.

La modifica introdotta dal DL 145/13 chiarisce invece che l’amministratore non è tenuto ad inserire nel registro i dati che sono necessari per garantire soltanto la sicurezza delle singole unità immobiliari e non delle parti comuni.

il modulo dell'anagrafica ora va di nuovo modificato, con la legge di stabilità è stato inserito l'obbligo per i locatori di comunicarci il numero di registrazione contratto di locazione

E difatti i dati delle dico o diri degli impianti privati non devono essere richiesti . Ovvero non c'è obbligo di fornirli .

il modulo dell'anagrafica ora va di nuovo modificato, con la legge di stabilità è stato inserito l'obbligo per i locatori di comunicarci il numero di registrazione contratto di locazione

Nooooooooooooo che due balle...devo ancora metterci mano...ma anziché rompere le scatole con questi cavilli inutili ma non possono iniziare a fare manovre finanziarie come si deve (ci sono tutt'oggi le banche piene di crediti in sofferenza) o leggi i cui decreti attuativi siano praticabili...

 

P.s. grazie Prociotta dell'info mi era sfuggita 😉

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