#1 Inviato 29 Giugno, 2013 buona sera, un albero di alto fusto e' posizionato all'interno del giardino condominiale ad appena 30 cm dalla rete divisoria con il cortile privato di un condomino/avvocato!!. all'epoca della piantumazione penso si trattasse poco piu' di un alberello, ora e' arrivato ad oltrepassare il lastrico solare. ma non e' tanto questo il problema, trovandosi cosi vicino alla rete divisoria le radici ne hanno sollevato la pavimentazione arrecando un evidente danno. naturalmente questo e' successo gradualmente, un po' come i marciapiedi stradali "gonfiati". finora l'avv. se ne rimasto tranquillo, ci abita solo ad agosto. il mio timore e' che prima o poi ci fara' una bella citazione per danni. ora la domanda che vorrei porre specialmente ai vari senior del forum e': visto e considerato che in materia di alberi nel condominio al solo parlarne ci si "scotta", non ci sarebbero buoni motivi per l'abbattimento? risolvendo cosi anche il grosso problema abbastanza comune del totale oscuramento dei balconi de condomini confinanti. attendo pareri, ciao
#2 Inviato 30 Giugno, 2013 Se è albero d'alto fusto, questo dovrebbe essere stato piantato come minimo a 3 metri dal confine (art. 892 cc), comunque se sono trascorsi 20 anni, il proprietario ovvero se ha acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale (892). La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine. (cc art. 895) Comunque il vicino potrebbe; cc Art. 896.Recisione di rami protesi e di radici. Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.
#3 Inviato 30 Giugno, 2013 Dimenticavo, se non è trascorso il diritto di tenere l'albero a distanza minore, il vicino potrebbe; Art. 894 - Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
#4 Inviato 30 Giugno, 2013 ciao tuxx, grazie per l'attenzione. i vari art. 892,896 ecc. li avevo spulciato anche io, ma al di la' di quanto dicono, nel mio caso le cose sono, credo, sono abbastanza lineari. ribadisco, un alberello piantato 25/30 anni fa nel giardino condominiale ad una distanza di soli 50 cm. dall'inferriata divisoria con il cortile di un altro condomino, con gli anni e' diventato di alto fusto con radici che si sono sparse fino a solevare il pavimento del condomino. ora al di la' di ogni interpretazione dei vari art. piu' o meno inerenti, resta il fatto che, trovandosi cosi vicino al confine, essendo trascorsi piu' dei vent'anni, acquisendo il condominio (cosa per me un po' bizzarra!) il dirittodi tenerlo ad una distanza inferiore, insomma ammesso tutto cio', resta il fatto che le radici hanno causato un evidente danno,e non di poco conto. allora mi chiedo, e lo faccio anche a te ed altri, se non lo si puo' abbattere ora quando mai lo si potra' fare? forse quando arrivera' fino al primo piano? non so se sei mai stato ad angkor wat in cambogia. l'avvocato confinante prima o poi decidera' di "divertirsi" con il condominio. infine, nella seconda parte della tua risposta mi dici: se non e' trascorso il diritto di tenere l'albero a distanza minore il vicino puo' pretendere l'estirpazione. ecco, penso che quest'ultima interpretazione alla fine resta la piu' plausibile. ciao e buona domenica.
#5 Inviato 18 Marzo, 2014 ANCHE IO HO LO STESSO PROBLEMA , SOLO CHE DA ME SONO PASSATI OLTRE 25 ANNI , ALLORA MI CHIEDO : SE IL CONDOMINO SCONSIDERATO CHE 25 ANNI FA HA PIANTATO UN ALBERELLO CHE ADESSO è DIVENTATO ( LECCIO, QUINDI FA PARTE DELLA FAMIGLIA DELLE QUERCE) un albero di alto fusto , enorme che tenderà a cresccere ancora e ha evidentemente sollevato il paviemnto , se dico , lo sconsiderato condominio negli anni ha usucapito il diritto di tenere gli alberi a distanza ravvicinata ( praticamente a ridosso del muretto di confine con l'altro condominio) mica avrà usucapito anche il diritto di far arrecare ulteriore danno a tutti i condomini visto che parte del muretto si sta già spaccando ? che si fa in questo caso ? la legge regola solo la piantumazione entro i 20/30 anni .......allora io e gli altri condomini devono solo aspettare che il. muretto si spacchi definitivamente e poi pagare l'impresa per ricostruirlo? grazie per le Vs risposte flanilu
#6 Inviato 19 Marzo, 2014 Buonasera a tutti,ahimè anche io ho un problema di radici, ho la vicina che ha delle piante a confine con il mio giardino e le radici mi stanno alzando il pavimento, ho fatto le foto e mi sono fatto fare un preventivo...secondo voi faccio riparare il danno e gli presento il conto??