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Danno alla colonna verticale, sostituzione intera colonna con relative brache - ripartizione spese

Come su enunciato mi ritrovo chiamato in causa per un danno provocato hai piani superiori. La mia abitazione, pur essendo al primo piano, usufruisce solo della parte finale della colonna, poichè detta colonna termina con la braca da me usufruita, per poi incanalarsi tramite tubazione verticale allo scarico comune. Come inizialmente detto, a causa di questo danno, dai sondaggi effettuati, compreso il mio piano, hanno rilevato che la colonna che serve gli appartamenti sovrastanti era in pessime condizioni per la loro vetustà; ed allora l'amministratore, ha deciso di far rifare la colonna con le rispettive braghe. Alla resa dei conti, tale spesa viene suddivisa in quote millesimali di proprietà a tutto l'edificio, anche per quelli che non usufruiscono di detta colonna.

Ho in precedenza fatto notare all'amministratore, che il danno proveniva dalle parti comuni ai piani superiori, ma specificavo che ero escluso da quella parte che non veniva utilizzata dalla mia abitazione, poichè sovrastante. Pertanto tuttalpiù, potevo concorrere con il condominio solo sulla braca finale a cui ero allacciato. Escludendomi da ogni altra spesa. Pertanto oltre ad avere un parere obbiettivo, chiedo se si è a conoscenza di sentenze che ne avvalorino quanto detto. poichè non ricordo bene quale articolo sia, fa menzione che le spese vanno ripartite nella parte e nell'uso che ne fa il proprietario di un appartamento. Essendo il sottoscritto allacciato solo alla braca finale, ritengo di essere escluso da altre spese. Dimenticavo, la colonna è andata sostituita fino alla mia braca di allaccio, il resto della colonna sottostante andava bene. Grazie per chi ha avuto la pazienza di leggermi

Pagano tutti coloro i quali sono collegati alla colonna verticale, indipendentemete se il proprio scarico è sopra o sotto il punto di rottura.

x Kurt Cobain - ma l'art. 1123 terzo comma stabilisce diversamente, o sbaglio ???

 

3° comma dell'articolo 1123 il quale espressamente sancisce che: "qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità".

Usi la colonna verticale danneggiata?

Sei collegato?

 

Se la risposta è si, paghi, altrimenti non paghi.

come ho spiegato in precedenza nel testo, non uso la colonna ma solo la braca finale. Se si doveva sostituire quella che seguiva, ossia quella orizzontale sottostante, sono d'accordo con te, ma si tratta di quella che precede il mio appartamento. Per es. se un'appartamento sottostante alla rottura di detta colonna, subisce dei danni; dovranno risarcire del danno gli appartamenti sovrastanti, e non quelli dei piani inferiori.

L'art. 1123 c.c. da te citato è corretto, ed infatti esclude dal concorso alle spese di sostituzione della colonna quella parte di appartamenti che non sono collegati ad essa. Tu, come tutti quelli che ad essa sono collegati, dovrai concorrere alla spesa in proporzione dei tuoi millesimali indifferentemente dal punto di rottura.

come ho spiegato in precedenza nel testo, non uso la colonna ma solo la braca finale. Se si doveva sostituire quella che seguiva, ossia quella orizzontale sottostante, sono d'accordo con te, ma si tratta di quella che precede il mio appartamento. Per es. se un'appartamento sottostante alla rottura di detta colonna, subisce dei danni; dovranno risarcire del danno gli appartamenti sovrastanti, e non quelli dei piani inferiori.

Nel ipotesi da te citata, in caso di rottura e di danno provocato ad un appartamento sopra di te, in proporzione come proprietario della suddetta colonna dovrai risarcirli anche tu e anche lo stesso che ne subisce il danno, se proprietario, in base ai millesimi di proprietà.

ho trovato in questo sito questo argomento

https://www.condominioweb.com/rottura-o-dellintasamento-della-colonna-di-scarico-responsabilta.370

dove specifica che se una conduttura insistente su una colonna condominiale, non viene utilizzata da me o non ne traggo un beneficio, rientro in un bene condominiale parziale, poichè se questa colonna esista o meno, la funzionalità del mio appartamento permane. Comunque e vero che ogni testa è un tribunale, e qui se non si trova una sentenza che mi da ragione, è inutile discuterne perchè anche se la logica mi da ragione, nell'art.1123 non specifica il mio caso, e quindi in sede legale perderei alla grande a meno che non trovi un giudice che interpreta l'art. al mio stesso modo

ho trovato in questo sito questo argomento

/rottura-o-dellintasamento-della-colonna-di-scarico-responsabilta.370https://www.condominioweb.com/rottura-o-dellintasamento-della-colonna-di-scarico-responsabilta.370

dove specifica che se una conduttura insistente su una colonna condominiale, non viene utilizzata da me o non ne traggo un beneficio, rientro in un bene condominiale parziale, poichè se questa colonna esista o meno, la funzionalità del mio appartamento permane. Comunque e vero che ogni testa è un tribunale, e qui se non si trova una sentenza che mi da ragione, è inutile discuterne perchè anche se la logica mi da ragione, nell'art.1123 non specifica il mio caso, e quindi in sede legale perderei alla grande a meno che non trovi un giudice che interpreta l'art. al mio stesso modo

A seconda della conformazione dello stabile, infatti, può accadere che vi siano più colonne che servono solo una parte delle unità immobiliari in esso ubicate. In tali circostanze troverà applicazione il terzo comma dell’art. 1123 c.c. norma del quale “ qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità

Fonte https://www.condominioweb.com/rottura-o-dellintasamento-della-colonna-di-scarico-responsabilta.370#ixzz3CQEdgnz4

https://www.condominioweb.com

La fonte da te citata conferma quanto ti è stato detto fino ad ora.

Se ci sono più colonne verticali partecipa alla spesa solo chi è collegato a quella colonna verticale, il che è diverso da quello che tu vorresti, e cioè partecipare alla spesa solo di quel tratto di colonna verticale che va dal tuo appartamento alla base.

Lo sfiato di quella colonna che è sul tetto e che serve ad evitare la puzza anche in casa tua, dove la posizioneresti se non volessi servirtene?

  • Confuso 1

convengo ovviamente con voi tutti per quanto riguarda la linea di condotta di un amministratore che non cerca rogne, purtroppo manca una sentenza giuridica che ne chiarisce il termine, poichè un bene comune parziale crea un contendere la ragione. Tanto è vero, che sono state fatte le tabelle millesimali delle scale, che è un bene condominiale ma parziale, ossia viene contribuito secondo l'utilizzo del contribuente, così come la terrazza o i balconi, fanno parte di un bene comune, ma sono sottomessi all'art. 1123 dove il loro rifacimento sono soggetti i condomini in modo parziale e così via. Una condotta o colonna verticale, diventa parziale quando gli utilizzatori di parte di detta colonna sono solo alcuni condomini. Purtroppo manca una linea chiara di condotta, occorrerebbe una sentenza giuridica in merito, ossia un parere di un giudice per essere validata, e quindi un amministratore si regola secondo il criterio generale. Personalmente, amante del giusto, nella qualità di amministratore di più condomini, ho più volte provocato questo tipo di giudizio, affinchè se ne faccia chiarezza, ma nessuno ha mai impugnato la mia decisione. Certo, che se in merito si esprimesse un giudice, con una sentenza, sarebbe un passo avanti chiarificatore dell'art. 1123.

P.S. Sono un EX amministratore, ora in pensione, stanco di lottare con i condomini, dove spesso capita di essere chiamato per cambiare una lampadina, e l'invio di un'elettricista, non rientra nei parametri del loro giudizio

A A A A A ....... Grande la risposta di Leonardo, che mi ha fatto aprire gli occhi su questo giudizio, quanto detto in precedenza, presenta un difetto di valutazione per le colonne, ossia non avevo valutato lo SFIATO sul tetto, che obbligatoriamente va montato in cima, .... ora mi è più chiara l'idea, occorreva un esperto in campo edile per farmi capire questa mia assurda ostinazione, poichè utilizzo la colonna non come servizio, ma come utente. Spero, che nel mio passato come amministratore, non mi sia capitato esprimere un giudizio e quindi effettuato una ripartizione diversa da quella usualmente adoperata. Un grazie a Leonardo53

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