#1 Inviato 17 Aprile, 2017 Buonasera al forum. Amministro un piccolo condominio dove abito. Alcuni giorni fa ho fatto intervenire una ditta per la sostituzione parziale della condotta che convoglia le acque reflue domestiche del 1° e 2° p.alla conduttura esterna. Per intervenire si è dovuto praticare un foro largo 30 cm. alto 150 cm. all'interno dell'appartamento del piano terreno che non è servito da quella condotta ma scarica altrove e uno sotto l'appartamento dove la condotta si allaccia alla tubazione che la convoglia all'esterno. La ditta è intervenuta sostituendo la tubazione con geberit per una altezza di due metri circa allacciandola alla tubazione che la convoglia all'esterno. Pagata fattura con la cassa condominiale. E' stata fatta denuncia di sinistro all'assicurazione che risarcirà del danno. Ora chiedevo il disagio e i danni causati all'inquilino dell'appartamento del piano terreno come possono essere quantificati e chi li deve pagare, il condominio in toto o gli occupanti dei piani 1° e 2° che afferiscono a quella condotta? Grazie
#2 Inviato 17 Aprile, 2017 i danni non risarciti dall'assicurazione li devono pagare i condomini allacciati alla colonna delle acque reflue.
#3 Inviato 19 Aprile, 2017 Grazie Josefat. Concordo con te. Sono convinto che la spesa sostenuta sia completamente risarcita dall'assicurazione. Resta il problema, che era poi il nocciolo della domanda, " i danni e il disagio causati all'inquilino dell'appartamento del piano terreno, cioè rottura del muro riparazione e rifacimento del muro gli devono essere pagati?" Mi chiedo, la liquidazione del danno da parte dell'assicurazione a chi andrà, ritornerà nella disponibilità del condominio o in parte debbono andare al condomino che ha subito il disagio? Se si come quantificarli? Grazie
#4 Inviato 19 Aprile, 2017 Grazie Josefat. Concordo con te. Sono convinto che la spesa sostenuta sia completamente risarcita dall'assicurazione. Resta il problema, che era poi il nocciolo della domanda, " i danni e il disagio causati all'inquilino dell'appartamento del piano terreno, cioè rottura del muro riparazione e rifacimento del muro gli devono essere pagati?" Mi chiedo, la liquidazione del danno da parte dell'assicurazione a chi andrà, ritornerà nella disponibilità del condominio o in parte debbono andare al condomino che ha subito il disagio? Se si come quantificarli? Grazie quanto riguarda i danni per il disagio dovete accordarvi tra voi, mentre la liquidazione del risarcimento può anche essere riconosciuta direttamente al condominio che ha subito il danno
#5 Inviato 19 Aprile, 2017 Grazie Josefat. Concordo con te. Sono convinto che la spesa sostenuta sia completamente risarcita dall'assicurazione. Resta il problema, che era poi il nocciolo della domanda, " i danni e il disagio causati all'inquilino dell'appartamento del piano terreno, cioè rottura del muro riparazione e rifacimento del muro gli devono essere pagati?" Mi chiedo, la liquidazione del danno da parte dell'assicurazione a chi andrà, ritornerà nella disponibilità del condominio o in parte debbono andare al condomino che ha subito il disagio? Se si come quantificarli? Grazie Non riesco a capire cosa abbia risarcito l'assicurazione visto che da come scrivi sembra che il muro non sia stato riparato e nemmeno risarciti i danni al condomino che a subito l'intervento presso il suo appartamento: se le cose stanno così e l'assicurazione ha risarcito solo quanto anticipato dal condominio con i propri fondi, non puoi sostenere come scrivi che "Sono convinto che la spesa sostenuta sia completamente risarcita dall'assicurazione" . perché non è così. Resta il fatto che il condomino che ha messo a disposizione il proprio appartamento per la riparazione del tubo condominiale ha diritto di essere risarcito per il danno materiale dallo stesso subito e tale risarcimento se non pagato dall' assicurazione dovrà essere risarcito dai condomini che utilizzano il tubo riparato. Il foro praticato doveva essere immediatamente chiuso ( il locale andava restituito così come era prima dell'intervento)appena riparato il tubo e doveva perciò essere contemplato nella stessa opera di manutenzione del tubo: se non è stato fatto, il condomino danneggiato ha diritto per farlo, di servirsi di un muratore di sua fiducia fornendo un preventivo di spesa per riparare il foro e tutti gli altri danni subiti, spesa che il condominio o l'assicurazione per suo conto, dovrà risarcire Il condomino che ha subito l'intervento presso il proprio appartamento poteva chiedere anticipatamente un' indennità per i lavori da eseguirsi non avendolo fatto non credo possa farlo ora; ora può chiedere solo un risarcimento per i danni materiali subiti In materia di rapporti di vicinato, la previsione dell'art. 843 c.c. - secondo cui il proprietario è tenuto a permettere l'accesso o il passaggio nel suo fondo al fine di consentire al vicino lo svolgimento di opere necessarie alla manutenzione del muro dell'immobile di sua proprietà - configura un'obbligazione "propter rem", cui corrisponde l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennità, da liquidare in via equitativa ed anche in assenza di prova del danno, fermo restando l'obbligo per il medesimo di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita. Cassazione civile sez. II 27 gennaio 2009 n. 1908
#6 Inviato 20 Aprile, 2017 salve Maila67. Avendo fatto intervenire una ditta per ricercare la perdita e sostituire la tubazione è anche evidente che la ditta ha ripristinato tutto, comprese le opere di muratura nell'appartamento del condomino. La stessa ha emesso fattura ed è stata quindi liquidata da me in contanti dal deposito cassa condominiale . Per quel che concerne la liquidazione del sinistro, presumo che l'assicurazione ci rifonda in toto la spesa sostenuta,per l'appunto nella mia domanda chiedevo il disagio e i danni causati all'inquilino dell'appartamento del piano terreno come possono essere quantificati e chi li deve pagare, il condominio in toto anche quelli che non afferiscono a quella condotta o gli occupanti dei piani 1° e 2° che vi afferiscono? per quel che concerne la richiesta di indennità da parte del condomino del piano terreno dove sono stati in parte svolti i lavori lo stesso si è da subito detto disponibile a far effettuare i lavori dall'interno del suo appartamento anche perchè non si poteva fare altrimenti, la condotta è posizionata a pochissimi centimetri dietro il suo muro in cucina.Ho letto cosa recita l'art. 843 del c.c. concordo con te, io non sono ( l'amministratore ), amministro per conto del condominio in cui abito siamo 6 condomini, non sai quanto sia difficile mettere d'accordo sei teste, vorrei fare le cose a norma ma trovo sempre difficoltà specialmente quando si tratta di metter mani al portafoglio.Grazie comunque.
#7 Inviato 20 Aprile, 2017 Come detto l'indennità andava stabilita prima dei lavori e comunque se ora gli si vuole riconoscere oltre ai danni materiali che come detto vanno comunque risarciti, anche chiamiamolo un danno morale, sono sempre i condomini allacciati a quel tubo che devono sostenerne la spesa ed è il condomino danneggiato dai lavori che deve presentare un preventivo dei danni sostenuti a richiesta del risarcimento. So cosa significhi fare l'amministratore interno perché anni fa ho fatto anch'io la stessa esperienza e coincidenza anche il mio condominio è una palazzina di 6 condomini, ma se fossi costretta a rifarlo lo rifarei gratis per 10 condomini ma non per il mio, quindi a te i miei complimenti !