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Danni da infiltrazioni idriche e dissenso lite

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Problema spinoso Condominio senza assicurazione.

Nel giugno 2022 a seguito di occlusione di una colonna di scarico si verificano delle infiltrazioni idriche al sottostante immobile (esercizio commerciale C/1). Il Conduttore del suddetto immobile commerciale, dopo la riparazione effettuata dal Condominio presenta a distanza di oltre un anno la richiesta di danni su oggetti presenti per circa € 8.000,00 senza che avesse mai lamentato nulla sia nell'immediatezza del fatto che nei giorni successivi durante i lavori di riparazione che dopo qualche settimana/mese. Il Condominio, ritenendo che nessun danno si fosse verificato agli oggetti ivi presenti ma solo alle mura ripristinate tempestivamente e, comunque, ritenendo eccessiva la pretesa, rifiuta  sostenendo che nessun danno si fosse verificato agli oggetti. Il Conduttoire fa causa e il Condominio resiste con nomina di Avvocato giusta delibera condominiale. Un Condomino assente a mezzo raccomandata AR inoltrata all'Amministratore comunica, "ai sensi dell'art. 1132 c.c., il dissenso e la volontà di separare la propria responsabilità, per il caso di soccombenza, in ordine alle conseguenze del processo civile istato dal Conduttore del negozio innanzi al Giudice di Pace contro il Condominio".

 

In questo caso come ci si deve comportare?

1) Inizialmente la quota accantonata per l'Avv. del Condominio non potrà essere richiesta al Tizio dissenziente?

2) In caso di soccombenza con perdita della causa con addebito spese legali e danni (ipotizziamo) per € 8.000 nessuma delle due spese potrà essere richiesta al soccombente?

3) Diversamente se non fosse stato posto all'OdG la resistenza o meno in giudizio e si sarebbe pensato di pagare la richiesta di € 8.000 il tizio (attuale dissenziente alla lite) avrebbe dovuto pagare?

 

Io non capisco... così operando in caso di qualunque danno tra impianti del condominio e immobili ed oggetti dei Sigg. Condomini ivi presenti basta dissentire e ... se ne esce bello fresco e pettinato senza pagare i danni cagionati dal Condominio all'immobile e beni del Condomino?

In caso di danneggiamento, senza proporre causa in tribunale, i danni li avrebbe comunque dovuti pagare?

Dissenso alla lite valido ed operante, ai sensi dell'art. 1132 c.c. perché "condominio parziario".

Nella discussione introduttiva si dichiara infatti:

technobi dice:

a seguito di occlusione di una colonna di scarico

e tale bene è giocoforza al servizio di una sola parte del condominio, cioè i condomini materialmente allacciati a quella colonna di scarico, non di tutti i condomini nel loro insieme.

 

E' pertanto errata la delibera con cui il condominio ha deciso di resistere alla lite poiché tale resistenza doveva essere deliberata dai soli condomini allacciati alla colonna di scarico in discorso.

Purtroppo spesso non viene statuito, nei vari regolamenti, il condominio "parziario", oppure "terziario" (che a fini del giudizio instaurato è la stessa cosa) e ne consegue:

Da un lato la facoltà dell'attore di citare in causa l'intero condominio,

Dal lato passivo, con la costituzione in causa, la sanatoria della non corretta citazione.

 

Venendo al merito della domanda introduttiva:

1) Esatto.

2) Si e nemmeno per il patrocinio del legale del condominio.

3) Dipende se è allacciato, o meno, alla colonna di scarico in discorso.

 

Per la penultima frase:

technobi dice:

Io non capisco... così operando in caso di qualunque danno tra impianti del condominio e immobili ed oggetti dei Sigg. Condomini ivi presenti basta dissentire e ... se ne esce bello fresco e pettinato senza pagare i danni cagionati dal Condominio all'immobile e beni del Condomino?

Ciò succede solo in condomini dove il relativo regolamento è lacunoso sull'uso dei servizi comuni; però, senza se e senza ma, se il dissenziente non è allacciato alla condotta di causa, perché dovrebbe contribuire?

 

Per l'ultima frase: come detto tutto dipende dall'allaccio del condomino dissenziente alla colonna di causa; se allacciato si, se non allacciato no.

Non è certo una sua colpa se in condominio non si riesce a stabilire chi è allacciato alla condotta di causa, e chi no; nell'ipotesi dell'ultima frase ancora tutto dipende dall'allaccio o meno dell'attuale dissenziente.

 

Detto però inter nos: perché hanno deliberato la resistenza alla lite con la maggioranza condominiale anziché con la maggioranza dei soli allacciati alla colonna di causa? Forse perché l'amministratore non ha ritenuto di scindere le responsabilità risarcitorie dei soli allacciati a quella colonna da quelle degli altri condomini? Per me quella è una delibera illecita sia nulla che annullabile; capisco quindi perfettamente, e nel caso specifico lo approvo, il dissenso di un condomino da una lite che magari nemmeno lo tange.

 

  • Grazie 1

Innanzi tutto grazie per la risposta festiva. Il condomino in questione è allacciato alla colonna condominiale che ha causato il (presunto) danno. Io non capisco il dissenso, per me lo interpreto cosi: non serve resistere ed andare in causa preferisco chiudere il caso pagando la richiesta del negoziante (pro quota millesimale)  senza ulteriori spese legali, CTU, ecc. 

Appena possibile potresti darmi il tuo parere come condomino allacciato alla colonna? Grazie anticipatamente

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