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fago50

Danni da infiltrazioni acqua piovana

salve a tutti ripropongo una discussione e spero di avere tante riposte.nell'appartamento dove abito io 'ho avuto dei problemi di infiltrazione di acqua piovana che mi ha rovinato la camera da letto (il danno al terrazzo e stato riparato e diviso per 1/3 al proprietario del terrazzo che sono io e gli altri 2/3 a chi sta sotto)vorrei sapere io che sono il danneggiato devo contribuire alle spese di tinteggiatura della mia camera?grazie a tutti .giuseppe.

grazie giglio2 ma vede, il problema e che la nostra amministrartrice( avvocato ), afferma che il sottoscritto non debba contribuire alle spese del ripristino delle stato dei luoghi ,in quanto danneggiato, appellandosi all'articolo.1125(immaggini gli altri condomini cosa dicono)quindi esiste un articolo di legge che sia chiaro in merito al problema? grazie giuseppe.

CASS. 17 OTTOBRE 2001, N. 12682, SEZ. III manutenzione – Ripartizione In tema di condominio di edifici la terrazza a livello anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che a norma dell'art. 1126 c.c. tutti i condomini cui la terrazza funge da copertura, in concorso con l'eventuale proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo, sono tenuti alla manutenzione della suddetta terrazza onde dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza deteriorata per difetto di manutenzione secondo i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dall'art.1126 c.c.

 

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Quando il terrazzo,è di proprietà esclusiva, ovvero se è sfruttato esclusivamente da un determinato soggetto, il lastrico solare (o la terrazza a livello) conserva sempre la funzione prioritaria di copertura dell’intero edificio. Pertanto, la responsabilità per i danni cagionati da infiltrazioni provenienti da detta superficie, deteriorata per difetto di manutenzione, non grava sul proprietario esclusivo, (a meno che il fatto non sia a lui esclusivamente imputabile), ma su tutti i condomini, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c.

Ciò significa che su questi ultimi, a cui il lastrico solare serve da copertura, il risarcimento danni graverà nella misura di due terzi dell’intero importo, mentre sul titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo nella misura di un terzo (v. Cass., Sez. Unite, 29 aprile 1997, n. 3672; Cass. 17 ottobre 2001, n. 12682; Cass. 15 luglio 2002, n.10233).

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