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enrico60

Costituzione supercondominio - 1) e' possibile che un unico amministratore possa far annullare la costituzione del supercondominio?

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Buongiorno, sono un singolo condomino di un parco formato da 6 palazzine, per un totale di oltre 120 unità abitative e con diversi spazi comuni. Pur avendoci sempre provato sin dall'inizio della costruzione del parco, non è mai stato costituito un supercondominio per difficoltà oggettive a reperire un rappresentante valido per ogni palazzo. Ad oggi vorremmo provare per l'ennesima volta a costituirlo, viste le problematiche che abbiamo nelle le parti comuni che non riusciamo a risolvere singolarmente come palazzine, ma l'amministratore di una sola palazzina, che afferma di essere delegato dai suoi condomini, si oppone alla sua costituzione in quanto non lo ritiene necessario e qualora dovessimo riuscirci, farà opposizione davanti al giudice per annullarne la costituzione. Da qui vorrei una risposta a due domande:

1) E' possibile che un unico amministratore possa far annullare la costituzione del supercondominio?

(ho letto che il supercondominio deve essere formato a prescindere)…

2) In sede di singola assemblea condominiale, nella quale dovrà essere nominato un rappresentante del condominio, il rappresentante può essere l'amministratore dello stesso condominio? Da quello che ho letto in un'altra discussione, a termini di legge un amministratore non può essere nominato rappresentante nelle riunioni del supercondominio, ma può essere però nominato amministratore del supercondominio.

E' corretto? perché nel caso dovessimo nominare un condomino qualunque come rappresentante, correremmo il rischio di non essere giuridicamente preparati perché nessuno dei componenti del condominio è ferrato in materia.

Grazie a chi vorrà rispondermi.

Enrico

 

 

E' corretto quanto da te esposto.

Il riferimento normativo è l'art. 67 d.a.c.c., in particolare i commi 3, 4 e 5 che riporto:

 

  • Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
  • Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea.
  • All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

enrico60 dice:

1) E' possibile che un unico amministratore possa far annullare la costituzione del supercondominio?

(ho letto che il supercondominio deve essere formato a prescindere)…

Esatto, se ci sono parti comuni tra condòmini appartenenti a condomìnii differenti, allora sorge automaticamente il supercondominio, "ipso facto".

 

 

enrico60 dice:

2) In sede di singola assemblea condominiale, nella quale dovrà essere nominato un rappresentante del condominio, il rappresentante può essere l'amministratore dello stesso condominio?

No. Il testo di legge non è chiarissimo al riguardo, ma il rappresentante di condominio è sostanzialmente un delegato e quindi il comma 5 (All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea) si ritiene applicabile anche a questa casistica.

enrico60 dice:

un amministratore non può essere nominato rappresentante nelle riunioni del supercondominio, ma può essere però nominato amministratore del supercondominio.

E' corretto?

enrico60 dice:

un parco formato da 6 palazzine, per un totale di oltre 120 unità abitative e con diversi spazi comuni.

Sei palazzine con un unico codice fiscale o sei codici fiscali diversi ?

enrico60 dice:

nel caso dovessimo nominare un condomino qualunque come rappresentante, correremmo il rischio di non essere giuridicamente preparati perché nessuno dei componenti del condominio è ferrato in materia.

I rappresentanti si riuniscono per deliberare in merito all'ordinaria amministrazione, quindi non dovrebbero esserci decisioni assai ostiche da prendere.

Per la straordinaria amministrazione è necessario convocare tutti i condomini del supercondominio.

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