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lelluccio

Costituzione assembleare e maggioranze

Buongiorno a tutti ,in una assemblea in seconda convocazione presenti tre condomini ,per poter deliberare una spesa straordinaria a parte i millesimi di proprietà,quale sarebbe la maggioranza come teste.Buona domenica e grazie.

lelluccio dice:

Buongiorno a tutti ,in una assemblea in seconda convocazione presenti tre condomini ,per poter deliberare una spesa straordinaria a parte i millesimi di proprietà,quale sarebbe la maggioranza come teste.Buona domenica e grazie.

Sempre che tre condomini possano rendere regolarmente costituita l'assemblea e la maggioranza di 2 su 3 sia entro la maggioranza minima per la delibera da adottare, la risposta è "DUE" teste favorevoli (a parte i mlm)

Modificato da Tullio01
lelluccio dice:

Buongiorno a tutti ,in una assemblea in seconda convocazione presenti tre condomini ,per poter deliberare una spesa straordinaria a parte i millesimi di proprietà,quale sarebbe la maggioranza come teste.Buona domenica e grazie.

In seconda convocazione, con 3 condòmini presenti la maggioranza delle teste per poter deliberare è 2 ma solo se il condòminio è formato da almeno 9 condomi.

Se siete 8 o meno condòmini non potete deliberare con nessuna maggioranza perchè manca il quorum costituitivo.

Leonardo53 dice:

In seconda convocazione, con 3 condòmini presenti la maggioranza delle teste per poter deliberare è 2 ma solo se il condòminio è formato da almeno 9 condomi.

Se siete 8 o meno condòmini non potete deliberare con nessuna maggioranza perchè manca il quorum costituitivo.

Infatti, già detto;

 

Tullio01 dice:

Sempre che tre condomini possano rendere regolarmente costituita l'assemblea ...

lelluccio dice:

Buongiorno a tutti ,in una assemblea in seconda convocazione presenti tre condomini ,per poter deliberare una spesa straordinaria a parte i millesimi di proprietà,quale sarebbe la maggioranza come teste.Buona domenica e grazie.

Se non specifici quanti condomini siete le risposte saranno sempre ipotetiche e mai precise.

Modificato da Dino40
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Dino40 dice:

Se non specifici quanti condomini siete le risposte saranno sempre ipotetiche e mai precise.

Esatto, ma non serve solo sapere quanti condomini ci sono nel condominio, ma se 3 teste sono sufficienti, queste devono rappresentare almeno 333.33p mlm per la regolare costituzione dell'assemblea.

Dino40 dice:

Se non specifici quanti condomini siete le risposte saranno sempre ipotetiche e mai precise.

Beh, pur con un quesito impreciso la mia risposta alla delibera di seconda convocazione è stata precisa perchè ha già calcolato anche il quorum costitutivo.

Per un maggiore approfondimento sui quorum costitutuivi e quorum deliberativi e maggioranze qualificate:

 

PRIMA CONVOCAZIONE:

Quorum costitutivo:

 Maggioranza dei partecipanti al condominio (la metà + 1) che rappresenti almeno due terzi del valore dell’edificio (666,667 millesimi)

Quorum deliberativo:

Maggioranza degli intervenuti all’assemblea (personalmente o per delega) che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi)

 

SECONDA CONVOCAZIONE:

Quorum costituivo:

Almeno un terzo dei partecipanti al condominio che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio (333,334 millesimi)

Quorum deliberativo:

Maggioranza degli intervenuti all’assemblea (personalmente o per delega) che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio (333,334 millesimi)

 

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Ci sono delibere per le quali occorrono sempre e comunque maggioranze speciali:

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi

Le deliberazioni riguardanti le innovazioni devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio (666,667 millesimi).

Le deliberazioni riguardanti il canbio d'uso devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti quattro quinti dei partecipanti ed almeno quattro quinti  del valore dell’edificio (800  millesimi).

Le deliberazioni che incidono sui diritti individuali devono essere approvate dall'assemblea all'unanimità di 1.000 millesimi.

Modificato da Leonardo53
Leonardo53 dice:

Beh, pur con un quesito impreciso la mia risposta alla delibera di seconda convocazione è stata precisa perchè ha già calcolato anche il quorum costitutivo.

Non solo la tua 😉

Il mio é un condominio misto costituito da tre proprietari e 7 assegnatari ,l'ente pubblico dovrebbe essere il quarto proprietario quasi sempre assente.Gli assegnatari per quel che ne sappia non possono partecipare alle assemblee per oggetto spese straordinarie bensì partecipare  solo a quelle di ordinaria amministrazione.

lelluccio dice:

Il mio é un condominio misto costituito da tre proprietari e 7 assegnatari ,l'ente pubblico dovrebbe essere il quarto proprietario quasi sempre assente.Gli assegnatari per quel che ne sappia non possono partecipare alle assemblee per oggetto spese straordinarie bensì partecipare  solo a quelle di ordinaria amministrazione.

Si si, la delibera va bene se si tratta di spesa straordinaria non di notevole entità, altrimenti se fosse di notevole entità, con l'assenza dell'Ente proprietario di 7 appartamenti credo che non abbiate raggiunto i 500 millesimi ed in tal caso la delibera sarebbe annullabile dall'Ente entro 30 giorni dalla data in cui riceve il verbale di assemblea. ma se l'Ente non impugna entro i termini di annullabilità, anche se si tratta di delibera annullabile resterebbe comunque valida.

 

Non lo hai specificato ma un capitolo a parte andrebbe aperto sui millesimi perchè se ci sono un totale di 10 appartamenti e sono presumibilmente e mediamente uguali di circa 100 millesimi cadauno, 3 persone presenti non rappresenterebbero nemmeno il quorum costitutivo di 333.333 millesimi e con 2 voti favorevoli ancor meno sarebbe raggiunto il quorum deliberativo, rendendo completamente INVALIDA sia mla costituzione  di assemblea che il deliberato.

Su tratta sempre di difetto di maggioranza e vizio costitutivo, quindi delibera annullabile nel limite dei 30gg ma non radicalmente nulla.

lelluccio dice:

Il mio é un condominio misto costituito da tre proprietari e 7 assegnatari ,l'ente pubblico dovrebbe essere il quarto proprietario quasi sempre assente.Gli assegnatari per quel che ne sappia non possono partecipare alle assemblee per oggetto spese straordinarie bensì partecipare  solo a quelle di ordinaria amministrazione.

Se specificavi tutto all'inizio, lo scenario era diverso come ti è stato descritto dopo che l'hai chiarito, comunque non è vero che gli assegnatari inquilini possono partecipare alle assemblee di ordinaria amministrazione ma potrebbero partecipare solamente a quelle previste dall'art. 10 della Legge 392/78;

 

Art.10. (Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini). Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. ...

 

 

Modificato da Tullio01
lelluccio dice:

Il mio é un condominio misto costituito da tre proprietari e 7 assegnatari ,l'ente pubblico dovrebbe essere il quarto proprietario quasi sempre assente.Gli assegnatari per quel che ne sappia non possono partecipare alle assemblee per oggetto spese straordinarie bensì partecipare  solo a quelle di ordinaria amministrazione.

Quindi siete 4 condomini. ma dovresti specificare che tipo di spesa straordinaria dovete approvare e quanti mllesimi possiede l'Ente pubblico, se non dai tutti i chiarimenti si possono fare solo ipotesi.

Chiedo scusa se non riesco aspiegarmi bene ,se mi si invita ad una assemblea per deliberare su dei lavori straordinari i tre proprietari ad eccezione dell'aterp assente quale maggioranza di teste (proprietari) occorre avere,ossia é sufficiente la presenza deitre proprietari e se si quanti dovrebbero votare a favore.aggiungo che non trattasi di lavori speciali o cambiamenti di parti comuni come destinazione d'uso.

Suppongo che i tre proprietari abbiano gli stessi diritti dell'aterp per andare oltre la gestione ordinaria amministrativa condominiale.allora quale maggioranza come quorum costitutivo e come teste per deliberare.

grazie.

lelluccio dice:

Chiedo scusa se non riesco aspiegarmi bene ,se mi si invita ad una assemblea per deliberare su dei lavori straordinari i tre proprietari ad eccezione dell'aterp assente quale maggioranza di teste (proprietari) occorre avere,ossia é sufficiente la presenza deitre proprietari e se si quanti dovrebbero votare a favore.aggiungo che non trattasi di lavori speciali o cambiamenti di parti comuni come destinazione d'uso.

Suppongo che i tre proprietari abbiano gli stessi diritti dell'aterp per andare oltre la gestione ordinaria amministrativa condominiale.allora quale maggioranza come quorum costitutivo e come teste per deliberare.

grazie.

Se non rispondi alle domande evidenziate al post 16 non ti si può dare una risposta certa, si possono fare solo supposizioni.

Tullio01 dice:

Se specificavi tutto all'inizio, lo scenario era diverso come ti è stato descritto dopo che l'hai chiarito, comunque non è vero che gli assegnatari inquilini possono partecipare alle assemblee di ordinaria amministrazione ma potrebbero partecipare solamente a quelle previste dall'art. 10 della Legge 392/78;

 

Art.10. (Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini). Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. ...

 

 

lelluccio dice:

Chiedo scusa se non riesco aspiegarmi bene ,se mi si invita ad una assemblea per deliberare su dei lavori straordinari i tre proprietari ad eccezione dell'aterp assente quale maggioranza di teste (proprietari) occorre avere,ossia é sufficiente la presenza deitre proprietari e se si quanti dovrebbero votare a favore.aggiungo che non trattasi di lavori speciali o cambiamenti di parti comuni come destinazione d'uso.

Suppongo che i tre proprietari abbiano gli stessi diritti dell'aterp per andare oltre la gestione ordinaria amministrativa condominiale.allora quale maggioranza come quorum costitutivo e come teste per deliberare.

grazie.

Se all'assemblea dove ci sono 4 condomini (compreso l'ente) in 2° convocazione la costituzione è valida se i presenti rappresentano tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio

3 sono sufficienti se rappresentano 333.33 mlm, ma non possono deliberare spese straordinarie  con spesa notevole se non rappresentano almeno 500 mlm e la maggioranza di almeno 2 teste (cosa che ritengo impossibile in questo caso con 10 appartamenti e 4 proprietari se l'ente locatore di 7 è assente)

Modificato da Tullio01
Tullio01 dice:

Se all'assemblea dove ci sono 4 condomini (compreso l'ente) in 2° convocazione la costituzione è valida se i presenti rappresentano tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio

3 sono sufficienti se rappresentano 333.33 mlm, ma non possono deliberare spese straordinarie  con spesa notevole se non rappresentano almeno 500 mlm e la maggioranza di almeno 2 teste (cosa che ritengo impossibile in questo caso con 10 appartamenti e 4 proprietari se l'ente locatore di 7 è assente)

esatto Tullio, ma dovendo deliberare lavori straordinari bisognerebbe sapere se si tratta di interventi di notevole entità, oppure di ordinaria manutenzione e soprattutto quanti millesimi complessivi hanno i 3 condomini.

lelluccio dice:

Suppongo che i tre proprietari abbiano gli stessi diritti dell'aterp per andare oltre la gestione ordinaria amministrativa condominiale.allora quale maggioranza come quorum costitutivo e come teste per deliberare.

Devi dire quanti millesimi ha l'ENTE che possiede 7 appartamenti su 10 e quanti millesimi possiede oguno dei due favorevoli ed il contrario in assemblea perchè, come già detto, se i millesimi dei 10 appartamenti fossero tutti uguali, in modo regolare non potreste deliberare niente se l'Ente assente ha almeno 666,67 millesimi di proprietà.

 

Soprattutto se l'assemblea si sia già tenuta e quando, perché se sono trascorsi 30gg dal recapito del verbale agli assenti, allora tutte le riflessioni sui vizi del quorum costutivo e deliberativo rimangono teoriche, nella pratica la delibera è ormai valida.

Modificato da condo77
condo77 dice:

Soprattutto se l'assemblea si sia già tenuta e quando, perché se sono trascorsi 30gg tutte le riflessioni sui vizi del quorum costutivo e deliberativo rimangono teoriche, nella pratica la delibera è ormai valida.

giusto, comunque a questo punto  ritengo  inutile continuare a fare supposizioni, meglio attendere chiarimenti. 

JOSEFAT dice:

giusto, comunque a questo punto  ritengo  inutile continuare a fare supposizioni, meglio attendere chiarimenti. 

👍

"hypotheses non fingo" scriveva un grande inglese 3 secoli fa 🙂

 

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