#1 Inviato 12 Luglio, 2020 Buongiorno a tutti ,in una assemblea in seconda convocazione presenti tre condomini ,per poter deliberare una spesa straordinaria a parte i millesimi di proprietà,quale sarebbe la maggioranza come teste.Buona domenica e grazie.
#2 Inviato 12 Luglio, 2020 lelluccio dice: Buongiorno a tutti ,in una assemblea in seconda convocazione presenti tre condomini ,per poter deliberare una spesa straordinaria a parte i millesimi di proprietà,quale sarebbe la maggioranza come teste.Buona domenica e grazie. Sempre che tre condomini possano rendere regolarmente costituita l'assemblea e la maggioranza di 2 su 3 sia entro la maggioranza minima per la delibera da adottare, la risposta è "DUE" teste favorevoli (a parte i mlm) Modificato 12 Luglio, 2020 da Tullio01
#3 Inviato 12 Luglio, 2020 lelluccio dice: Buongiorno a tutti ,in una assemblea in seconda convocazione presenti tre condomini ,per poter deliberare una spesa straordinaria a parte i millesimi di proprietà,quale sarebbe la maggioranza come teste.Buona domenica e grazie. In seconda convocazione, con 3 condòmini presenti la maggioranza delle teste per poter deliberare è 2 ma solo se il condòminio è formato da almeno 9 condomi. Se siete 8 o meno condòmini non potete deliberare con nessuna maggioranza perchè manca il quorum costituitivo.
#4 Inviato 12 Luglio, 2020 Leonardo53 dice: In seconda convocazione, con 3 condòmini presenti la maggioranza delle teste per poter deliberare è 2 ma solo se il condòminio è formato da almeno 9 condomi. Se siete 8 o meno condòmini non potete deliberare con nessuna maggioranza perchè manca il quorum costituitivo. Infatti, già detto; Tullio01 dice: Sempre che tre condomini possano rendere regolarmente costituita l'assemblea ...
#5 Inviato 12 Luglio, 2020 lelluccio dice: Buongiorno a tutti ,in una assemblea in seconda convocazione presenti tre condomini ,per poter deliberare una spesa straordinaria a parte i millesimi di proprietà,quale sarebbe la maggioranza come teste.Buona domenica e grazie. Se non specifici quanti condomini siete le risposte saranno sempre ipotetiche e mai precise. Modificato 12 Luglio, 2020 da Dino40 1
#6 Inviato 12 Luglio, 2020 Dino40 dice: Se non specifici quanti condomini siete le risposte saranno sempre ipotetiche e mai precise. Esatto, ma non serve solo sapere quanti condomini ci sono nel condominio, ma se 3 teste sono sufficienti, queste devono rappresentare almeno 333.33p mlm per la regolare costituzione dell'assemblea.
#7 Inviato 12 Luglio, 2020 Dino40 dice: Se non specifici quanti condomini siete le risposte saranno sempre ipotetiche e mai precise. Beh, pur con un quesito impreciso la mia risposta alla delibera di seconda convocazione è stata precisa perchè ha già calcolato anche il quorum costitutivo. Per un maggiore approfondimento sui quorum costitutuivi e quorum deliberativi e maggioranze qualificate: PRIMA CONVOCAZIONE: Quorum costitutivo: Maggioranza dei partecipanti al condominio (la metà + 1) che rappresenti almeno due terzi del valore dell’edificio (666,667 millesimi) Quorum deliberativo: Maggioranza degli intervenuti all’assemblea (personalmente o per delega) che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi) SECONDA CONVOCAZIONE: Quorum costituivo: Almeno un terzo dei partecipanti al condominio che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio (333,334 millesimi) Quorum deliberativo: Maggioranza degli intervenuti all’assemblea (personalmente o per delega) che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio (333,334 millesimi) -------------------------------------------- Ci sono delibere per le quali occorrono sempre e comunque maggioranze speciali: Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi Le deliberazioni riguardanti le innovazioni devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio (666,667 millesimi). Le deliberazioni riguardanti il canbio d'uso devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti quattro quinti dei partecipanti ed almeno quattro quinti del valore dell’edificio (800 millesimi). Le deliberazioni che incidono sui diritti individuali devono essere approvate dall'assemblea all'unanimità di 1.000 millesimi. Modificato 12 Luglio, 2020 da Leonardo53
#8 Inviato 12 Luglio, 2020 Leonardo53 dice: Beh, pur con un quesito impreciso la mia risposta alla delibera di seconda convocazione è stata precisa perchè ha già calcolato anche il quorum costitutivo. Non solo la tua 😉
#12 Inviato 12 Luglio, 2020 Il mio é un condominio misto costituito da tre proprietari e 7 assegnatari ,l'ente pubblico dovrebbe essere il quarto proprietario quasi sempre assente.Gli assegnatari per quel che ne sappia non possono partecipare alle assemblee per oggetto spese straordinarie bensì partecipare solo a quelle di ordinaria amministrazione.
#13 Inviato 12 Luglio, 2020 lelluccio dice: Il mio é un condominio misto costituito da tre proprietari e 7 assegnatari ,l'ente pubblico dovrebbe essere il quarto proprietario quasi sempre assente.Gli assegnatari per quel che ne sappia non possono partecipare alle assemblee per oggetto spese straordinarie bensì partecipare solo a quelle di ordinaria amministrazione. Si si, la delibera va bene se si tratta di spesa straordinaria non di notevole entità, altrimenti se fosse di notevole entità, con l'assenza dell'Ente proprietario di 7 appartamenti credo che non abbiate raggiunto i 500 millesimi ed in tal caso la delibera sarebbe annullabile dall'Ente entro 30 giorni dalla data in cui riceve il verbale di assemblea. ma se l'Ente non impugna entro i termini di annullabilità, anche se si tratta di delibera annullabile resterebbe comunque valida. Non lo hai specificato ma un capitolo a parte andrebbe aperto sui millesimi perchè se ci sono un totale di 10 appartamenti e sono presumibilmente e mediamente uguali di circa 100 millesimi cadauno, 3 persone presenti non rappresenterebbero nemmeno il quorum costitutivo di 333.333 millesimi e con 2 voti favorevoli ancor meno sarebbe raggiunto il quorum deliberativo, rendendo completamente INVALIDA sia mla costituzione di assemblea che il deliberato.
#14 Inviato 12 Luglio, 2020 Su tratta sempre di difetto di maggioranza e vizio costitutivo, quindi delibera annullabile nel limite dei 30gg ma non radicalmente nulla.
#15 Inviato 12 Luglio, 2020 lelluccio dice: Il mio é un condominio misto costituito da tre proprietari e 7 assegnatari ,l'ente pubblico dovrebbe essere il quarto proprietario quasi sempre assente.Gli assegnatari per quel che ne sappia non possono partecipare alle assemblee per oggetto spese straordinarie bensì partecipare solo a quelle di ordinaria amministrazione. Se specificavi tutto all'inizio, lo scenario era diverso come ti è stato descritto dopo che l'hai chiarito, comunque non è vero che gli assegnatari inquilini possono partecipare alle assemblee di ordinaria amministrazione ma potrebbero partecipare solamente a quelle previste dall'art. 10 della Legge 392/78; Art.10. (Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini). Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. ... Modificato 12 Luglio, 2020 da Tullio01
#16 Inviato 12 Luglio, 2020 lelluccio dice: Il mio é un condominio misto costituito da tre proprietari e 7 assegnatari ,l'ente pubblico dovrebbe essere il quarto proprietario quasi sempre assente.Gli assegnatari per quel che ne sappia non possono partecipare alle assemblee per oggetto spese straordinarie bensì partecipare solo a quelle di ordinaria amministrazione. Quindi siete 4 condomini. ma dovresti specificare che tipo di spesa straordinaria dovete approvare e quanti mllesimi possiede l'Ente pubblico, se non dai tutti i chiarimenti si possono fare solo ipotesi.
#17 Inviato 12 Luglio, 2020 Chiedo scusa se non riesco aspiegarmi bene ,se mi si invita ad una assemblea per deliberare su dei lavori straordinari i tre proprietari ad eccezione dell'aterp assente quale maggioranza di teste (proprietari) occorre avere,ossia é sufficiente la presenza deitre proprietari e se si quanti dovrebbero votare a favore.aggiungo che non trattasi di lavori speciali o cambiamenti di parti comuni come destinazione d'uso. Suppongo che i tre proprietari abbiano gli stessi diritti dell'aterp per andare oltre la gestione ordinaria amministrativa condominiale.allora quale maggioranza come quorum costitutivo e come teste per deliberare. grazie.
#18 Inviato 12 Luglio, 2020 lelluccio dice: Chiedo scusa se non riesco aspiegarmi bene ,se mi si invita ad una assemblea per deliberare su dei lavori straordinari i tre proprietari ad eccezione dell'aterp assente quale maggioranza di teste (proprietari) occorre avere,ossia é sufficiente la presenza deitre proprietari e se si quanti dovrebbero votare a favore.aggiungo che non trattasi di lavori speciali o cambiamenti di parti comuni come destinazione d'uso. Suppongo che i tre proprietari abbiano gli stessi diritti dell'aterp per andare oltre la gestione ordinaria amministrativa condominiale.allora quale maggioranza come quorum costitutivo e come teste per deliberare. grazie. Se non rispondi alle domande evidenziate al post 16 non ti si può dare una risposta certa, si possono fare solo supposizioni.
#19 Inviato 12 Luglio, 2020 Tullio01 dice: Se specificavi tutto all'inizio, lo scenario era diverso come ti è stato descritto dopo che l'hai chiarito, comunque non è vero che gli assegnatari inquilini possono partecipare alle assemblee di ordinaria amministrazione ma potrebbero partecipare solamente a quelle previste dall'art. 10 della Legge 392/78; Art.10. (Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini). Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. ...
#20 Inviato 12 Luglio, 2020 lelluccio dice: Chiedo scusa se non riesco aspiegarmi bene ,se mi si invita ad una assemblea per deliberare su dei lavori straordinari i tre proprietari ad eccezione dell'aterp assente quale maggioranza di teste (proprietari) occorre avere,ossia é sufficiente la presenza deitre proprietari e se si quanti dovrebbero votare a favore.aggiungo che non trattasi di lavori speciali o cambiamenti di parti comuni come destinazione d'uso. Suppongo che i tre proprietari abbiano gli stessi diritti dell'aterp per andare oltre la gestione ordinaria amministrativa condominiale.allora quale maggioranza come quorum costitutivo e come teste per deliberare. grazie. Se all'assemblea dove ci sono 4 condomini (compreso l'ente) in 2° convocazione la costituzione è valida se i presenti rappresentano tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio 3 sono sufficienti se rappresentano 333.33 mlm, ma non possono deliberare spese straordinarie con spesa notevole se non rappresentano almeno 500 mlm e la maggioranza di almeno 2 teste (cosa che ritengo impossibile in questo caso con 10 appartamenti e 4 proprietari se l'ente locatore di 7 è assente) Modificato 12 Luglio, 2020 da Tullio01
#21 Inviato 12 Luglio, 2020 Tullio01 dice: Se all'assemblea dove ci sono 4 condomini (compreso l'ente) in 2° convocazione la costituzione è valida se i presenti rappresentano tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio 3 sono sufficienti se rappresentano 333.33 mlm, ma non possono deliberare spese straordinarie con spesa notevole se non rappresentano almeno 500 mlm e la maggioranza di almeno 2 teste (cosa che ritengo impossibile in questo caso con 10 appartamenti e 4 proprietari se l'ente locatore di 7 è assente) esatto Tullio, ma dovendo deliberare lavori straordinari bisognerebbe sapere se si tratta di interventi di notevole entità, oppure di ordinaria manutenzione e soprattutto quanti millesimi complessivi hanno i 3 condomini.
#22 Inviato 12 Luglio, 2020 lelluccio dice: Suppongo che i tre proprietari abbiano gli stessi diritti dell'aterp per andare oltre la gestione ordinaria amministrativa condominiale.allora quale maggioranza come quorum costitutivo e come teste per deliberare. Devi dire quanti millesimi ha l'ENTE che possiede 7 appartamenti su 10 e quanti millesimi possiede oguno dei due favorevoli ed il contrario in assemblea perchè, come già detto, se i millesimi dei 10 appartamenti fossero tutti uguali, in modo regolare non potreste deliberare niente se l'Ente assente ha almeno 666,67 millesimi di proprietà.
#23 Inviato 12 Luglio, 2020 Soprattutto se l'assemblea si sia già tenuta e quando, perché se sono trascorsi 30gg dal recapito del verbale agli assenti, allora tutte le riflessioni sui vizi del quorum costutivo e deliberativo rimangono teoriche, nella pratica la delibera è ormai valida. Modificato 12 Luglio, 2020 da condo77
#24 Inviato 12 Luglio, 2020 condo77 dice: Soprattutto se l'assemblea si sia già tenuta e quando, perché se sono trascorsi 30gg tutte le riflessioni sui vizi del quorum costutivo e deliberativo rimangono teoriche, nella pratica la delibera è ormai valida. giusto, comunque a questo punto ritengo inutile continuare a fare supposizioni, meglio attendere chiarimenti.
#25 Inviato 12 Luglio, 2020 JOSEFAT dice: giusto, comunque a questo punto ritengo inutile continuare a fare supposizioni, meglio attendere chiarimenti. 👍 "hypotheses non fingo" scriveva un grande inglese 3 secoli fa 🙂