#1 Inviato 8 Gennaio, 2020 Salve a tutti, nel mio condominio (a Torino) abbiamo un problema relativamente ai bidoni della differenziata. Da regolamento condominiale il cortile è dato in uso esclusivo all'autofficina sita nel cortile stesso ed all'autorimessa sotterranea (facente capo allo stesso proprietario). Una parte del cortile (quella che non intralcia né l'ingresso dell'officina né quello della rimessa sotterranea) è adibito durante il giorno a posteggio temporaneo delle vetture da riparare (3 posti auto circa) e, pertanto, il posto per i bidoni ci sarebbe ed andrebbe a discapito di un solo posto auto. Adesso, con la differenziata porta a porta, vorremmo collocare i bidoni in cortile, ma il proprietario dell'officina (che mi sembra NON faccia parte del condominio in senso stretto) si oppone "sventolando" il regolamento condominiale. Ha oltretutto sbarrato l'accesso al cortile dal vano scale (il classico portoncino di ferro e vetro) collocandoci davanti i suoi bidoni della differenziata. Tutto ciò è legale? Abbiamo modo di far valere eventuali nostri diritti e di collocare i nostri bidoni? Attualmente siamo costretti (a causa dell'assenza dei bidoni in strada) a lasciare, nei giorni stabiliti, i sacchetti direttamente in strada fuori dal portone!!! Questo articolo è applicabile? https://www.condominioweb.com/raccolta-differenziata-parti-comuni-condominio.13928 Grazie e buona giornata
#2 Inviato 8 Gennaio, 2020 Non si può pretendere di collocare i bidoni su area privata senza il consenso del proprietario.
#3 Inviato 10 Gennaio, 2020 giglio2 dice: Non si può pretendere di collocare i bidoni su area privata senza il consenso del proprietario. Il cortile è del condominio e non dell'officina. L'officina ha solo l'uso esclusivo. Oltretutto, dell'articolo che ho linkato, sembra che la disposizione comunale relativa alla raccolta differenziata sia vincolante per i privati.
#5 Inviato 10 Gennaio, 2020 giglio2 dice: Tutto giusto, però, il mio dubbio nasce dall'articolo che ho citato prima, secondo cui: "...Quindi, secondo i giudici del Tar Piemonte, i bidoni della differenziata hanno la precedenza su tutte le questioni compresi i patti condominiali stabiliti durante le assemblee. La collocazione dei cassonetti della raccolta differenziata all'interno del cortile condominiale, con l'obbligo di esporli sulla pubblica via nelle aree e nei giorni stabiliti dal gestore - secondo il collegio giudicante - "Costituisce principio generale preferenziale della vigente normativa regolamentare all'interno della Città di Torino"..." ed inoltre la sentenza recita: "nel caso di sottrazione di posti auto si è in presenza di un mero interesse privato destinato a recedere a fronte dell'interesse pubblico alla corretta realizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta". Fonte: https://www.condominioweb.com/raccolta-differenziata-parti-comuni-condominio.13928 Posti auto (quindi uso esclusivo del condomino cui è assegnato) o posteggi dell'officina che ha l'uso esclusivo del bene condominiale, mi sembra possano essere equiparabili. Per questo motivo sono in forte dubbio e non so a chi potermi rivolgere.
#6 Inviato 10 Gennaio, 2020 madmax_mfc dice: Da regolamento condominiale il cortile è dato in uso esclusivo all'autofficina sita nel cortile stesso ed all'autorimessa sotterranea (facente capo allo stesso proprietario). Una parte del cortile (quella che non intralcia né l'ingresso dell'officina né quello della rimessa sotterranea) è adibito durante il giorno a posteggio temporaneo delle vetture da riparare (3 posti auto circa) Evidentemente si tratta di un regolamento contrattuale perchè un regolamento assembleare non potrebbe stabilire un tale uso esclusivo. E' così? Sarebbe bene chiarire perchè c'è un tale uso esclusivo. Se non può essere messo in discussione l'uso esclusivo non potete pretendere di occupare uno spazio destinato ad un solo condomino perchè si tratta di un condomino avendo tale spazio a sua disposizione.
#7 Inviato 10 Gennaio, 2020 Dino40 dice: Evidentemente si tratta di un regolamento contrattuale perchè un regolamento assembleare non potrebbe stabilire un tale uso esclusivo. E' così? Sarebbe bene chiarire perchè c'è un tale uso esclusivo. Se non può essere messo in discussione l'uso esclusivo non potete pretendere di occupare uno spazio destinato ad un solo condomino perchè si tratta di un condomino avendo tale spazio a sua disposizione. Dunque... Condominio ed officina erano di un unico proprietario. Ad un certo punto il proprietario ha deciso di vendere l'officina e, chi l'ha acquistata, ha chiesto che venisse messo nel contratto di acquisto che il cortile era un uso esclusivo dell'officina...e così è stato fatto. Successivamente il proprietario ha iniziato a frazionare anche il condominio e, nel regolamento di condominio, è sancito che l'officina ha l'uso esclusivo del cortile (senza citare nessun accordo precedente tra venditore ed officina). Tutto qui. Adesso, tolto lo spazio di manovra per entrare in officina, il cortile è adibito a posteggio temporaneo (3 posti) per le macchine dei proprietari (che, comunque, non vivono nello stabile e non possiedono alloggi nel condominio) o dei clienti. Oltretutto il proprietario dell'officina ha sbarrato il portoncino condominiale che si affaccia sul cortile con i suoi bidoni della raccolta differenziata in modo da scoraggiare i condomini ad andare in cortile in modo agevole. Questa circostanza ci impedisce di avere i bidoni in cui conferire l'immondizia (carta, vetro, plastica e, soprattutto, umido) e ci obbliga a lasciare i sacchetti in strada vicino al portone nel relativi giorni di raccolta (dove c'è la raccolta differenziata porta a porta, a Torino, non esistono bidoni in strada)...con notevole disagio a livello sanitario e, soprattutto, estetico! Il punto è: a fronte di sentenze e regolamenti comunali/regionali che sanciscono la priorità della raccolta differenziata rispetto all'interesse del singolo e di fronte a leggi che regolamentano l'uso esclusivo, è lecito quello che dice il proprietario dell'officina?
#8 Inviato 11 Gennaio, 2020 madmax_mfc dice: Dunque... Condominio ed officina erano di un unico proprietario. Ad un certo punto il proprietario ha deciso di vendere l'officina e, chi l'ha acquistata, ha chiesto che venisse messo nel contratto di acquisto che il cortile era un uso esclusivo dell'officina...e così è stato fatto. Successivamente il proprietario ha iniziato a frazionare anche il condominio e, nel regolamento di condominio, è sancito che l'officina ha l'uso esclusivo del cortile (senza citare nessun accordo precedente tra venditore ed officina). Tutto qui. Adesso, tolto lo spazio di manovra per entrare in officina, il cortile è adibito a posteggio temporaneo (3 posti) per le macchine dei proprietari (che, comunque, non vivono nello stabile e non possiedono alloggi nel condominio) o dei clienti. Oltretutto il proprietario dell'officina ha sbarrato il portoncino condominiale che si affaccia sul cortile con i suoi bidoni della raccolta differenziata in modo da scoraggiare i condomini ad andare in cortile in modo agevole. Questa circostanza ci impedisce di avere i bidoni in cui conferire l'immondizia (carta, vetro, plastica e, soprattutto, umido) e ci obbliga a lasciare i sacchetti in strada vicino al portone nel relativi giorni di raccolta (dove c'è la raccolta differenziata porta a porta, a Torino, non esistono bidoni in strada)...con notevole disagio a livello sanitario e, soprattutto, estetico! Il punto è: a fronte di sentenze e regolamenti comunali/regionali che sanciscono la priorità della raccolta differenziata rispetto all'interesse del singolo e di fronte a leggi che regolamentano l'uso esclusivo, è lecito quello che dice il proprietario dell'officina? Sì, il proprietario dell'officina avendo l'uso esclusivo dell'area ha ragione. Da verificare solamente la questione del diritto al passaggio.