#1 Inviato 31 Maggio, 2017 Salve, in un condominio che amministro da una terrazza a livello provengono delle infiltrazioni che macchiano i soffitti di alcuni box sottostanti. Premesso che la terrazza ricopre solo alcuni box i lavori di ristrutturazione (spese tecniche ed edili) dovranno essere gestiti dal proprietario della terrazza e dai proprietari dei box, ritengo infatti che non interviene l'amministratore in quanto non sono interessate le parti comuni. Ritengo che tali somme dovranno essere ripartite secondo il disposto art. 1126 co.3. Che ne pensate? Grazie mille.
#2 Inviato 1 Giugno, 2017 ciao a mio giudizio sbagli, in quanto tali parti sono comuni, solo ad alcuni condomini, ma sono comuni, e la spesa va ripartita tra i partecipanti a tali parti comuni.
#3 Inviato 1 Giugno, 2017 Ciao, la copertura della terrazza è comune o di proprietà esclusiva? se il condomino del piano sovrastante ha dei problemi di perdite d'acqua ed a subirne le conseguenze è il condomino del piano sottostante è competenza dell'amministratore? Non penso proprio!
#4 Inviato 1 Giugno, 2017 ciao certamente si, salvo che loro non ti esonerino. Infatti tale parte è comune a chi calpesta e a chi è coperto. Non c'è scritto da nessuna parte che le parti sono considerate comuni solo se comuni a tutti. Infatti il legislatore ha poi individuato doveri e competenze.
#5 Inviato 2 Giugno, 2017 Ciao Camillo, quindi in tal caso dovrò convocare assemblea straordinaria per decidere sul da farsi convocando comunque anche i condomini interessati? in alternativa mi comunicheresti un fac simile di lettera di esonero dell'amministratore ? Grazie
#6 Inviato 2 Giugno, 2017 ciao puoi convocare l'assemblea parziale, se si tratta solo di riparazione, ma se i lavori prevedono anche variazioni estetiche, convoca tutti i condomini, evitando ogni possibile impugnazione. L'esonero dell'amministratore non può essere una lettera sottoscritta, ma deve essere una delibera assembleare regolarmente approvata dove i condomini, " esonerano l'amministratore dall'obbligo della conservazione del terrazzo .......... in quanto provvederanno loro assumendosi ogni onere e conseguenza. Naturalmente la delibera va poi notificata a tutti i possibili partecipanti a tale intervento, e solo se non impugnata entro i termini, potrai dormire sonni tranquilli, o quasi.