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Contratto transitorio Art 5 L. 431 validità

Buonasera, sono un inquilino con a mani un contratto transitorio della durata di 12 mesi validità maggio 2013 maggio 2014.

 

Il contratto recita che: la locazione ha durata transitoria in quanto il conduttore ha espressamente esigenza di abitare l'immobile per un periodo non superiore a 12 mesi in quanto soggetto a trasferimento di lavoro. Il conduttore ha diritto di recedere con comunicazione a mezzo raccomandata 3 mesi prima della naturale scadenza, il locatore in caso di riacquisto del possesso dell'immobile dovrà comunicarlo al conduttore 3 mesi prima della scadenza contrattuale, in caso contrario si rinnoverà tacitamente di un altro anno.

 

Considerando che dalla firma di quel contratto non vi è stata più alcuna comunicazione tra me e il conduttore (né A/R da parte di entrambi, né firme di ulteriori contratti) ma solo il continuo e regolare pagamento dell'affitto mensile, quello che vi voglio chiedere è:

 

1) essendo ora nel 2016, io sto vivendo in quella casa senza un contratto di affitto? se sì, quale azione posso intraprendere?

 

2) il proprietario a maggio vuole aumentare l'affitto, io gli ho detto che non sono disposto pertanto dovrò andarmene, cosa posso fare? posso rivalermi in qualche modo per il danno che mi sta causando?

 

Grazie a tutti per l'attenzione.

Una curiosità: dal 2013 ad oggi, per quante volte ti è stato richiesto dal proprietasrio il rimborso delle imposte di registro annuali ?

 

Il tuo problema non va affrontato e risolto in solitario: con il tuo contratto recati quanto prima presso un sindacato inquillini.

Potresti anche ricevere delle ottime notizie.

Una curiosità: dal 2013 ad oggi, per quante volte ti è stato richiesto dal proprietasrio il rimborso delle imposte di registro annuali ?

 

Il tuo problema non va affrontato e risolto in solitario: con il tuo contratto recati quanto prima presso un sindacato inquillini.

Potresti anche ricevere delle ottime notizie.

In realtà mai. Il nostro tramite è sempre stata un'agenzia immobiliare a conduzione familiare e tra l'altro per i primi 3 anni ho pagato l'affitto in contanti (nonostante le mie insistenze a pagare con bonifico) e l'agenzia mi rilasciava la ricevuta madre-figlia.

Sul contratto c'è una clausola che recita:

"Le parti convengono che il canone non sarà assoggettato ogni anno ad aggiornamento Istat e tassa di registro annuale in quanto il locatore opta per il regime della tassazione detto Cedolare Secca"

 

Grazie per il supporto.

Con la cedolare secca, è logico che non ti siano mai state richieste le imposte di registro perché non sono dovute.

 

Quindi c'è un'agenzia immobiliare che cura gli interessi del proprietario: molto bene ! A maggior ragione, è tuo interesse affidarti ad un sindacato inquillini; oltre al contratto, mostra al sindacato inquillini tutte le quietanze (ricevute madre-figlia) che l'agenzia immobiliare ti ha rilasciato in questo triennio, perché a fronte della situazione attuale quelle quietanze diventano importantissime e decisive.

 

Vedrai che per diversi altri anni il tuo canone di locazione rimarrà invariato e non sarai costretto ad andartene da quella abitazione.

Tra l'altro ai contratti di durata transitoria non si possono applicare agevolazioni fiscali quali la cedolare secca. Infatti Art. 8 comma 3 della L. 431:

 

Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1.

 

I contratti di cui al comma 2 dell'art. 5 riguardano gli studenti universitari. I contratti di cui al comma 3 dell'art. 1 sono i 4+4.

Ho telefonato all'agenzia delle entrate e ho scoperto che il proprietario ha registrato un contratto triennale con cedolare secca nel 2013 che quindi scade a maggio 2016. Io però ho firmato un transitorio che non ha alcuna validità (rinnovo tacito non possibile e cedolare secca).

Per evitare confusione vorrei precisare che il regime di imposizione fiscale definito Cedolare Secca si può applicare a tutti i contratti di locazione di tipo abitativo indistintamente. Nei contratti stipulati a canone libero, tra cui sono ricompresi anche i contratti transitori, l'imposta è pari al 21%. Mentre nei contratti a canone concordato, tra cui si inseriscono quelli per studenti universitari, l'imposta è pari al 10%.

Tra l'altro ai contratti di durata transitoria non si possono applicare agevolazioni fiscali quali la cedolare secca.

Ritengo ci sia stato qualche difetto di comunicazione: anche i transitori possono avvalersi della cedolare secca.

 

"D: Posso applicare la cedolare secca ad un contratto di locazione a uso transitorio ? Anche a contratti di durata inferiore a trenta giorni nell'anno ?

R: Si, il regime della cedolare secca può esser applicato a tutti i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, anche di durata inferiore a trenta giorni nell'anno."

Fonte >>> --link_rimosso--

La legge 431/98 per agevolazioni fiscali, intende una riduzione della base imponibile assoggettabile ad IRPEF. La successiva istituzione della c.d. cedolare secca ha introdotto una tassazione alternativa alla tradizionale tassazione IRPEF.

 

A fronte delle ultime notizie rese, non posso che ripetermi: rivolgiti ad un sindacato inquillini, a tutela del tuo interesse personale e per chiarire l'intera situazione. Un transitorio può esser stipulato e registrato per 1-18 mesi... tu ritienevi di aver firmato per 12 mesi... ora affermi che il contratto sia stato registrato per 36 mesi... Non c'è nessun numero che quadra !

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