#1 Inviato 22 Maggio, 2013 Ciao ragazzi, Ho chiesto all'amministratore di vedere il contratto d'assunzione del portiere, ma l'amministratore mi ha detto che debbo guardare il C.C.N.L. a me ovviamente non tornano i conti... il portiere deve avere un contratto di assunzione? se non esiste posso mandar via il portiere?
#2 Inviato 22 Maggio, 2013 se non esiste posso mandar via il portiere? ---------------------------- manda via l'amministratore !! http://www.anaciroma.it/images/news/nuovo_ccnl_portieri.pdf il 1 gennaio 2013 è stato rinnovato, con scadenza 31.12.2014 Modificato Da - pessina il 22 Mag 2013 23:07:19 Modificato Da - pessina il 22 Mag 2013 23:09:15
#4 Inviato 23 Maggio, 2013 Scritto da trac80 il 23 Mag 2013 - 05:20:22: Ok il contratto nazionale, ma il contratto d'assunzione? assolutamente si, anche per capire come è stato assunto in quale categoria e con quale stipendio; comunque l'assunzione è subordinata alla assemblea....
#5 Inviato 23 Maggio, 2013 Il problema è che quando l'ente ha venduto lo stabile, ci ha lasciato il portiere, ma non capisco con che modalità...
#6 Inviato 23 Maggio, 2013 Innanzitutto come già ricordato,l'amministratore è un tuo "dipendente",quindi hai tutti i diritti di questo mondo compreso il contratto di cui si parla (su richiesta di qualsiasi proprietario io ho sempre consegnato una copia).L'alternativa è che puoi andare dal commercialista che fa la busta paga del portiere che ha l'originale.Altrimenti senti un legale. ------------------------------------------------------------------------ L’amministratore è “l’organo esecutivo” del condominio (non il padrone). L’ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI: Ciascun condomino ha la facoltà di ottenere dall'amministratore l’esibizione dei documenti contabili non soltanto in sede di rendi-conto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea,ma anche al di fuori di tale sede,senza la necessità di specificare la ragione per la quale egli intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi,sempre che l’esercizio di tale potere non intralci l’attività amministrativa e non sia contrario ai principi dicorrettezza, e i relativi costi siano assunti dai condomini istanti. (Cass. n. 15159/2001).