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ulaula

Contatore enel unico per parti condominiali non legate a tutte le unità abitative

Salve,

avrei necessità di qualche chiarimento su una situazione che si sta verificando nel mio condominio ed è piuttosto controversa.

 

Il condominio è composto di 5 unità abitative e 2 zone condominiali, la prima comune a tutte e 5 le unità (corsia garage), la seconda comune a sole 2 unità (rampa scale).

 

Il contatore enel che serve le 2 parti comuni è unico, fino ad oggi le spese elettriche sono state sempre divise in millesimi come votato all'unanimità in passato pur coscienti che una parte di consumo farebbe capo solamente a 2 unità, si tratta peraltro di un valore di consumo non superiore a 10 euro/anno ed è per questo motivo che si è sempre tralasciata ogni complicazione a riguardo.

 

Ora i rapporti si sono incrinati è i 3 condomini che non usufruiscono della rampa di scale hanno indetto un'assemblea per staccare tale rampa di scale dal contatore condominiale (lasciando poi ai restanti 2 sub l'onere di decidere come procedere).

 

La mia domanda è la seg.: è legittima una decisione che preveda tale distacco dalla linea elettrica di una parte che pur non essendo al servizio di tutti è comunque una parte condominiale oppure esistono i presupposti per l'annullabilità?

 

Un dettaglio: il subalterno comune alle sole 2 unità è catastalmente registrato così, nonostante questo in tale sub esiste una servitù di passaggio (implicita) in favore di tutto il condominio data l'esistenza di impianti comuni (antenna e fognature), questo può cambiare in qualche modo la situazione?

 

Ringraziandovi anticipatamente per il vs. contributo vi saluto cordialmente,

 

Laura

Buonasera

se il sub è intestato a soli due condomini, non può essere area condominiale.

A questo punto l'altra area presumo sia degli altri tre.

Se così, ogni blocco si arrangia per la luce.

La servitù di passaggio è trascritta e/o deriva dal costruttore e la luce viene accesa quando passano i "dominanti"?

Salve,

il sub relativo alla rampa scale è "bene comune non censito" a sole 2 unità, non è di proprietà di due titolari, come anche l'area garage è "bene comune non censito" ma in questo caso relativo a tutte e 5 le unità.

Nel caso in cui i dominanti dovessero entrare nella rampa scale per motivi di servitù (che non è trascritta ma è implicita per come sono disposti gli impianti) sarebbe necessario accendere la luce delle scale.

 

Spero di essere stata sufficientemente chiara.

Grazie,

Laura

Vabbè i rapporti incrinati... ma qui stanno piantando un casino sul nulla ! Si capisce benissimo dove tutti quanti vogliono arrivare: due contatori anziché uno.

Questi sono mazochisti doc: per 10 €./anno sono pronti a spenderne molti di più per sempre

Ma tutti devono passare di lì perché non c'è altra possibilità di accesso o solo perché è più comodo?

La situazione sarebbe un po' diversa.

Per entrare in garage ed accedere alle proprie abitazioni i 3 sub non hanno necessità di passare da tale rampa di scale, ogni unità ha il proprio accesso mentre per le 2 unità a cui è associato questo bene condominiale è l'unica via per l'acceso alle abitazioni quindi normalmente solamente questi ultimi utilizzano tale parte condominiale.

 

Nel caso invece debba essere necessario intervenire sugli impianti comuni per eventuali manutenzioni (parte delle fognature e l'impianto antenna condominiale) la rampa di scale è l'unico accesso e si è quindi obbligati a passare da li.

a mio avviso qui c'è un regolamento condominiale di natura contrattuale approvato all'unanimità. Tutti i condomini l'hanno accettato ed ora devono rispettare il contratto. Non hanno diritto di modificare quella situazione/ripartizione a suo tempo pattuita all'unanimità!

Vediamo un po' se ho capito:

parliamo intanto di passaggio pedonale su un sub che per tre condomini non è di loro proprietà; pertanto il bene non è di tutti e cinque ma solo degli altri due. Il sub non è condominiale ma tutti passano di li solo perchè è più comodo.

Se la servitù di passo non è trascritta (di norma atto di compravendita o regolamento contrattuale registrato), allora non esiste.

I tre che vantano il diritto di passo potrebbero invocare il possesso o l'usucapione, ma penso che per chi la richiede la strada sia solo in salita o non possibile.

 

I due possono mettere un cancello, perchè ognuno può recintare la sua proprietà.

 

Per l'esercizio degli impianti, a bisogno, i due proprietari devono acconsentire la regolare e normale manutenzione, aprendo il fondo a bisogno anche degli altri. Nulla di più.

 

Se il passaggio è così comodo, forse gli altri tre potrebbero lasciare le due luci ? Vero?

Tutto corretto salvo che solo i 2 titolari passano dalla rampa scale, gli altri 3 hanno entrate autonome e non hanno bisogno di passare da li, la servitù non è trascritta da nessuna parte ma è probabilmente implicita nel fatto che potrebbe esserci necessità di passaggio per manutenzione che non può essere negato.

Quanto all'ultima frase, purtroppo il buon senso sta da un'altra parte...

 

Grazie,

Laura.

Quando serve fare manutenzione si apre il cancello e poi si chiude finito il lavoro. Max una volta all'anno?

Non è configurabile un diritto di passaggio pedonale come lei descrive.

E prima di chiamarla servitù, è necessario che sia dimostrata e definita, in questo caso, dal giudice.

Le scale probabilmente sono usate più volte ogni giorno.

Chi soffre di più sono i due proprietari delle scale.

Meritano minimo due lampadari di Murano.

Accesi.

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