#1 Inviato 22 Aprile, 2023 CONTABILIZZAZIONE LA NORMATIVA Il tutto ha inizio con la firma del protocollo di Kyoto a seguito del quale nel 2002 esce la prima Direttiva dell’Unione Europea recepita dall’Italia con il Decreto Legislativo 192/2005 . Nel D.Legislativo era stata data la possibilità alle Regioni di intervenire con la clausola di cedevolezza presente all’art. 17 . Nel 2012 una nuova Direttiva comunitaria la 2012/27/UE viene successivamente recepita in Italia con il Decreto Legislativo 102/2014 . In questo Decreto manca la clausola di cedevolezza di conseguenza le Regioni possono integrare la norma ma non modificarla. Le definizioni contenute nel DLgs 192/2005 si applicano anche al DLgs 102/2014 . Il DLgs 102/2014 all’art. 9 comma 5 introduce diversi obblighi : -Obbligo pre-contatore (riguarda il gestore) -Obbligo post-contatore (riscaldamento a zone con misurazione all’ingresso e all’uscita) -Contabilizzazione indiretta e termoregolazione -Misurazione dei consumi volontari secondo la Uni 10200 e successivi aggiornamenti. Cosa impone nella sostanza il DLgs 102/2014 ? Secondo quanto previsto dal Decreto, la spesa per il riscaldamento dovrà essere ripartita in : consumi involontari : il consumo per portare il calore/energia all’interno delle abitazioni I consumi volontari verranno addebitati interamente ai singoli condomini in base ai dati rilevati dai ripartitori. consumi volontari : rappresentano il calore/energia effettivamente prelevato dai condomini I consumi involontari verranno ripartiti per i nuovi millesimi di riscaldamento che il tecnico incaricato calcolerà. L’obbligo Ai sensi del DLgs 102/2014 occorre incaricare un tecnico che progetti l’intervento ai sensi dell’art.26 comma 3 della L. 10/91. Lo stesso tecnico dovrà poi determinare i valori millesimali . Eseguire gli interventi e procedere con il nuovo sistema di attribuzione delle spese del riscaldamento. A meno che ...... «Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.» COME SI DELIBERA - La delibera si assume secondo quanto previsto dalla Legge 10/91 all’art. 26 comma 5 l'assemblea di Condominio decide a maggioranza in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile sull'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato. Ogni delibera contraria e/o difforme è nulla e chiunque può ricorrere all’autorità giudiziaria. E’ nulla anche la delibera che indica di suddividere forfettariamente la quota fissa. «È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.» COSA SUCCEDE SE NON SI DELIBERA L’amministratore di Condominio ha un obbligo di mezzi e non di risultato di conseguenza deve solo mettere in condizione il Condominio di deliberare. Il condomino che ha votato a favore non sarà esente da responsabilità a meno che non abbia fatto ricorso al Giudice per il rispetto del disposto normativo. Una mancata delibera e conseguente non installazione della contabilizzazione e termoregolazione porterà ad una non conformità dell’impianto . Secondo il DLgs 152/2006 in questo ultimo caso l’impianto che supera i 232 Kw non potrà essere acceso. SANZIONI Art. 16 Sanzioni D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. (D.Lgs. 141/2016) Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell’unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9 comma 5 lettera d) , è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro. IN CASO DI MAL FUNZIONAMENTO DELLA CONTABILIZZAZIONE: Come indicato nella norma UNI 10200 che regola i sistemi di termo ripartizione cap 9.10, tuttora unico strumento per il corretto esercizio e progettazione degli impianti di termo contabilizzazione. "Qualora venissero riscontrati malfunzionamenti tali da rendere inattendibili le misure, il consumo deve essere ricalcolato sulla base dei dati seguenti: valore medio di tre anni precedenti, corretto per tenere conto dei gradi giorno del periodo considerato rispetto alla media dei periodi di riferimento; valore corrispondente alla media dei consumi di volumi equivalenti per posizione (piano) ed esposizione; valore dei consumi desumibile dalla diagnosi energetica (se disponibile). Il responsabile dell'impianto termico deve rilevare il consumo dell'utente (energia termica) con una adeguata periodicità che tiene conto dell'utilizzo dell'energia termica utile (solo climatizzazione invernale, uso acqua sanitaria, uso industriale). La periodicità di lettura deve rimanere la più costante possibile al fine di facilitare il processo di validazione. " LA TERMOREGOLAZIONE COME FUNZIONA ? Per i condomini..... Sintomo del mancato funzionamento dell’impianto, non è più la temperatura del corpo scaldante (radiatore), ma la temperatura del locale. Le valvole termostatiche bloccano la circolazione dell’acqua non appena rilevano che la temperatura del locale ha raggiunto la temperatura di regolazione delle stesse. Fino a che la temperatura del locale non scende sotto alla regolazione della valvola la circolazione non riprende ed il radiatore tende a raffreddarsi dal basso diventando solo tiepido in sommità prima di diventare completamente freddo. Si possono quindi verificare situazioni ove locali presentano i radiatori freddi/tiepidi ed in altri locali i relativi corpi scaldanti siano caldi. Questo si verifica quando in un locale vi è necessità di calore per raggiungere una determinata temperatura rispetto ad altri, che si trovano già alla temperatura desiderata. Inoltre i radiatori resenteranno temperature diverse alle varie altezze per effetto della ridotta circolazione di acqua calda e ciò non è dovuto all’aria. DPR 74/2013 - Art. 3 Valori massimi della temperatura ambiente 1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare: a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. 2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale 1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 del presente decreto. 2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni: a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo; b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo; c) Zona 😄 ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; d) Zona 😧 ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile; e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; f) Zona F: nessuna limitazione. 3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. 4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale 6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi: e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo; f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore; g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente; 7. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente: a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto; b) le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico; c) il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a). Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva 1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. 2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori. 3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente 4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente. 5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato: a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi; b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi; c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto. 6. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile. 8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nelle 5 categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
#2 Inviato 23 Aprile, 2023 Ma un riassuntino di 3 righe tanto per capire se c'è un interesse a perdere mezzora per leggere che c'è scritto?🙄 1
#3 Inviato 23 Aprile, 2023 Si, ho letto ora e mi è venuto lo stesso pensiero: se non proprio un riassunto, meglio postare un link, anche ad un pdf (basta utilizzare la funzione "inserisci immagine, in calce alla finestra di dialogo) Così si occupa spazio inutilmente e non si invogliano gli utenti a leggere. Grazie. Inoltre, manca l'ultima normativa che permette di superare la UNI 10200 (vedi qui): 1
#4 Inviato 23 Aprile, 2023 prociotta dice: CONTABILIZZAZIONE LA NORMATIVA Il tutto ha inizio con la firma del protocollo di Kyoto a seguito del quale nel 2002 esce la prima Direttiva dell’Unione Europea recepita dall’Italia con il Decreto Legislativo 192/2005 . Nel D.Legislativo era stata data la possibilità alle Regioni di intervenire con la clausola di cedevolezza presente all’art. 17 . Nel 2012 una nuova Direttiva comunitaria la 2012/27/UE viene successivamente recepita in Italia con il Decreto Legislativo 102/2014 . In questo Decreto manca la clausola di cedevolezza di conseguenza le Regioni possono integrare la norma ma non modificarla. Le definizioni contenute nel DLgs 192/2005 si applicano anche al DLgs 102/2014 . Il DLgs 102/2014 all’art. 9 comma 5 introduce diversi obblighi : -Obbligo pre-contatore (riguarda il gestore) -Obbligo post-contatore (riscaldamento a zone con misurazione all’ingresso e all’uscita) -Contabilizzazione indiretta e termoregolazione -Misurazione dei consumi volontari secondo la Uni 10200 e successivi aggiornamenti. Cosa impone nella sostanza il DLgs 102/2014 ? Secondo quanto previsto dal Decreto, la spesa per il riscaldamento dovrà essere ripartita in : consumi involontari : il consumo per portare il calore/energia all’interno delle abitazioni I consumi volontari verranno addebitati interamente ai singoli condomini in base ai dati rilevati dai ripartitori. consumi volontari : rappresentano il calore/energia effettivamente prelevato dai condomini I consumi involontari verranno ripartiti per i nuovi millesimi di riscaldamento che il tecnico incaricato calcolerà. L’obbligo Ai sensi del DLgs 102/2014 occorre incaricare un tecnico che progetti l’intervento ai sensi dell’art.26 comma 3 della L. 10/91. Lo stesso tecnico dovrà poi determinare i valori millesimali . Eseguire gli interventi e procedere con il nuovo sistema di attribuzione delle spese del riscaldamento. A meno che ...... «Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.» COME SI DELIBERA - La delibera si assume secondo quanto previsto dalla Legge 10/91 all’art. 26 comma 5 l'assemblea di Condominio decide a maggioranza in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile sull'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato. Ogni delibera contraria e/o difforme è nulla e chiunque può ricorrere all’autorità giudiziaria. E’ nulla anche la delibera che indica di suddividere forfettariamente la quota fissa. «È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.» COSA SUCCEDE SE NON SI DELIBERA L’amministratore di Condominio ha un obbligo di mezzi e non di risultato di conseguenza deve solo mettere in condizione il Condominio di deliberare. Il condomino che ha votato a favore non sarà esente da responsabilità a meno che non abbia fatto ricorso al Giudice per il rispetto del disposto normativo. Una mancata delibera e conseguente non installazione della contabilizzazione e termoregolazione porterà ad una non conformità dell’impianto . Secondo il DLgs 152/2006 in questo ultimo caso l’impianto che supera i 232 Kw non potrà essere acceso. SANZIONI Art. 16 Sanzioni D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. (D.Lgs. 141/2016) Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell’unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9 comma 5 lettera d) , è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro. IN CASO DI MAL FUNZIONAMENTO DELLA CONTABILIZZAZIONE: Come indicato nella norma UNI 10200 che regola i sistemi di termo ripartizione cap 9.10, tuttora unico strumento per il corretto esercizio e progettazione degli impianti di termo contabilizzazione. "Qualora venissero riscontrati malfunzionamenti tali da rendere inattendibili le misure, il consumo deve essere ricalcolato sulla base dei dati seguenti: valore medio di tre anni precedenti, corretto per tenere conto dei gradi giorno del periodo considerato rispetto alla media dei periodi di riferimento; valore corrispondente alla media dei consumi di volumi equivalenti per posizione (piano) ed esposizione; valore dei consumi desumibile dalla diagnosi energetica (se disponibile). Il responsabile dell'impianto termico deve rilevare il consumo dell'utente (energia termica) con una adeguata periodicità che tiene conto dell'utilizzo dell'energia termica utile (solo climatizzazione invernale, uso acqua sanitaria, uso industriale). La periodicità di lettura deve rimanere la più costante possibile al fine di facilitare il processo di validazione. " LA TERMOREGOLAZIONE COME FUNZIONA ? Per i condomini..... Sintomo del mancato funzionamento dell’impianto, non è più la temperatura del corpo scaldante (radiatore), ma la temperatura del locale. Le valvole termostatiche bloccano la circolazione dell’acqua non appena rilevano che la temperatura del locale ha raggiunto la temperatura di regolazione delle stesse. Fino a che la temperatura del locale non scende sotto alla regolazione della valvola la circolazione non riprende ed il radiatore tende a raffreddarsi dal basso diventando solo tiepido in sommità prima di diventare completamente freddo. Si possono quindi verificare situazioni ove locali presentano i radiatori freddi/tiepidi ed in altri locali i relativi corpi scaldanti siano caldi. Questo si verifica quando in un locale vi è necessità di calore per raggiungere una determinata temperatura rispetto ad altri, che si trovano già alla temperatura desiderata. Inoltre i radiatori resenteranno temperature diverse alle varie altezze per effetto della ridotta circolazione di acqua calda e ciò non è dovuto all’aria. DPR 74/2013 - Art. 3 Valori massimi della temperatura ambiente 1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare: a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. 2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale 1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 del presente decreto. 2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni: a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo; b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo; c) Zona 😄 ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; d) Zona 😧 ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile; e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; f) Zona F: nessuna limitazione. 3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. 4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale 6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi: e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo; f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore; g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente; 7. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente: a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto; b) le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico; c) il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a). Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva 1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. 2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori. 3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente 4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente. 5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato: a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi; b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi; c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto. 6. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile. 8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nelle 5 categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. Anche se il tentativo di dare informazioni che sembrano complete su un tema sembra lodevole, è molto pericoloso farlo se non si conosce bene questa materia. Soprattutto e a più forte ragione se si vuole basare tutto sulle disposizioni legislative. Esempio: manca del tutto l'aggiornamento del 2020 con il Dlgs 73/20, che ha cambiato fondamentalmente l'approccio alla ripartizione in base ai consumi. Questo rende molti passaggi del tuo messaggio del tutto sbagliati e altri importantissimi ignorati. Spero solo che Tu, come amminsitratrice, nella realtà non segua quello che hai scritto. 2