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mazzol

Conservazione documenti. - ma gli amministratori di condominio non sono tenuti a tenere la documentazione per soli dieci anni?

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Buongiorno, nel documentarmi sulle problematiche dei vari bonus ho scoperto che la documentazione va' tenuta per cinque/10 anni dall'ultimo anno dell'ultimo anno di recupero fiscale.

Pertanto la documentazione delle spese fatte nel 2020 e soggette a recupero fiscale per dieci anni vanno conservate fino al 2035 anzi fino al 2040.

 

Domanda ma gli amministratori di condominio non sono tenuti a tenere la documentazione per soli dieci anni?

 

Cercando "Bonus per quanti anni tenere la documentazione"

la risposta e':

"10 anni

Questo significa che per quanto riguarda i bonus casa ordinari, il Fisco ha potere di controllo per 10 anni dopo l'ultima rata, mentre per il superbonus il limite è 5 anni.

 

Mi chiedo .... se e' vero e se si se qualcuno lo sa' che deve tenere della documentazione per 20 anni.

 

Modificato da mazzol
mazzol dice:

Mi chiedo .... se e' vero e se si se qualcuno lo sa' che deve tenere della documentazione per 20 anni.

Articolo 1130-bis c.c.

... Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

 

I 20 anni per la documentazione fiscale non esistono.

Indipendentemente dalla prescrizione fiscale che può essere anche minore di 10 anni, l'amministratore è obbligato a conservare tutti i documenti per alemno 10 anni ma questo non significa che non possono essere conservati anche fino a fine vita del condominio perchè non c'è l'obbligo di cestinare tutti i documenti più vecchi di 10 anni.

Nel mio condominio, per esempio, è presente tutta la documentazione in formato digitale fin dal 2007 e li ci resterà (a tempo indeterminato) fino a quando il condominio, se deciderà,  non deciderà di rimuovere tutto.

Modificato da Leonardo53
mazzol dice:

Buongiorno, nel documentarmi sulle problematiche dei vari bonus ho scoperto che la documentazione va' tenuta per cinque/10 anni dall'ultimo anno dell'ultimo anno di recupero fiscale.

Pertanto la documentazione delle spese fatte nel 2020 e soggette a recupero fiscale per dieci anni vanno conservate fino al 2035 anzi fino al 2040.

 

Domanda ma gli amministratori di condominio non sono tenuti a tenere la documentazione per soli dieci anni?

 

Cercando "Bonus per quanti anni tenere la documentazione"

la risposta e':

"10 anni

Questo significa che per quanto riguarda i bonus casa ordinari, il Fisco ha potere di controllo per 10 anni dopo l'ultima rata, mentre per il superbonus il limite è 5 anni.

 

Mi chiedo .... se e' vero e se si se qualcuno lo sa' che deve tenere della documentazione per 20 anni.

 

Noi ci siamo regolati sui consueti 10 anni come da codice civile . Quindi nel suo caso sarebbe 2040

AntaresF dice:

Noi ci siamo regolati sui consueti 10 anni come da codice civile . Quindi nel suo caso sarebbe 2040

Grazie, avevo questo sospetto che contrasta con gli obblighi che gravano sugli amministratori dove si parla di dieci anni. e per amministratori che gestiscono centinaia di fabbricati e' veramente un problema anche logistico. Volevo arrivare ad una considerazione .... sarebbe il caso di archiviare tutto in digitale lasciandolo a disposizione dei condomini in cloud. Cercare qualcosa nella  documentazione cartacea e' assurdo. Ora anche la dichiarazione dei redditi non esiste piu' in cartaceo ....  lo fa' lo Stato lo puo' fare anche l'amministratire di condominio una documentazione completa di tutto quanto riguarda ogni periodo di gestione.

mazzol dice:

....  lo fa' lo Stato lo puo' fare anche l'amministratire di condominio una documentazione completa di tutto quanto riguarda ogni periodo di gestione.

E' già previsto anche dalla riforma (art. 71-ter d.a.c.c.)  che la documentazione possa essere archiviata tutta in digitale ed è sufficiente una delibera assembleare a maggioranza di 500 millesimi ma siccome tutto ha un costo, spesso è proprio l'assemblea che, per risparmaire, rinuncia all'archivio digitale:

 

Articolo 71-ter

Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.

Leonardo53 dice:

E' già previsto anche dalla riforma (art. 71-ter d.a.c.c.)  che la documentazione possa essere archiviata tutta in digitale ed è sufficiente una delibera assembleare a maggioranza di 500 millesimi ma siccome tutto ha un costo, spesso è proprio l'assemblea che, per risparmiare, rinuncia all'archivio digitale:

 

Articolo 71-ter

Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.

Vi e' una contraddizione tra regole legate alla tenuta della documentazione per ben 20 anni (l10, piu' 10 dall'ultima rata) ed il limite di conservazione della stessa limitato a soli 10 anni. I dati del condomino sono gia' ora gestiti in modo digitale dagli amministratori con piu' fabbricati in carico, lo fanno perche oggi e' difficoltoso e quasi assurdo stampare riepiloghi  digitandoli con la macchina da scrivere su una matrice per poi stamparli in ciclostile ed allegarli alle convocazioni. E' romantico ma non piu' attuabile.  Piu' volte ho ribadito in assemblea la necessita' di scegliere l'amministratore fra quelli che mettono a disposizione cio' che gia' hanno.   

Uno degli amministratori con cui mi trovo ad operare distribuisce copia di tutte le fatture legate a bonus fiscali oltre alla dichiarazione sugli avvenuti pagamenti, manca l'indicazione che questa documentazione va' conservata per 10 anni dall'ultima rata prevista ma il condomino ne viene in possesso. 

Altri si limitano al riepilogo e questo non va' bene. 

Piu' volte ho chiesto la messa a disposizione di tali dati, ma le richieste economiche "assurde" per una informativa che e' gia' disponibile si scontra con chi si dichiara incapace di accedere ad un archivio digitale .... la posizione dello Stato che di fatto non distribuendo piu' la documentazione cartacea che viene messa a disposizione in formato digitale a chiunque la desideri nel sito ADE nella parte aperta a tutti ..... non ammette tale ignoranza (e mette a disposizione la documentazione cartacea a pagamento, mi pare siano 16 euro piu' altri tre ogni 4 fogli piu' .... insomma chi vuole la carta la paga cara mentre chi si sforza un pochino ottiene tutto in forma gratuita anche in altre lingue). Questo fa' lo Stato adeguarsi mi sembra un obbligo. 

Un amministratore del supercondominio gia' parecchi anni fa' ha adottato questo sistema ... mettendo a disposizione nel sito (da lui acquistato ed utilizzato per semplificare il suo lavoro) in consultazione ed estrazione tutti i dati disponibili la presenza del sito era definita nell'offerta di collaborazione (piu' vantaggiosa rispetto alla concorrenza) i questo caso chi voleva il cartaceo poteva ottenerlo ad un costo per pagina basso ... lo Stato oggi lo fa' pagare tanto.

 

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