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CONGUAGLI DOPO LA VENDITA

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Buongiorno, il problema è questo:

successivamente alla vendita di un immobile, è stato chiuso il bilancio dove è emerso un disavanzo di gestione riferito a questa unità immobiliare (periodo del precedente proprietario)

 

A chi spetta pagare questo disavanzo ?

al vecchio proprietario oppure al nuovo che si rifarà sul vecchio?
 

sulla liberatoria dell’amministratore è stato scritto che
“Preciso che la presente scrittura non costituisce una liberatoria dei pagamenti condominiali bensì una semplice attestazione degli stessi e non potrà, pertanto, essere opponibile allo scrivente per eventuali quote o debiti che dovessero maturare in seguito (ad esempio conguagli riferiti a gestioni precedenti i cui Bilanci Consuntivi non sono ancora stati approvati), seppur riferenti al periodo di Sua proprietà, i quali, nel caso, verranno richieste al nuovo, salvo diritto di rivalsa di quest’ultimo nei Suoi confronti.”

 

la nuova proprietà dice che sull atto del notaio invece ci sta scritto che 

“il venditore rimane responsabile per gli oneri condominiali di competenza precedente all’atto di compravendita pur accertati successivamente”

 

Tra Notaio e Amministratore c'è tutta la verità e la prassi: l'Amministratore chiede il pagamento all'attuale proprietario il quale se lo fa rimborsare dal precedente.

vale82roma dice:

Buongiorno, il problema è questo:

successivamente alla vendita di un immobile, è stato chiuso il bilancio dove è emerso un disavanzo di gestione riferito a questa unità immobiliare (periodo del precedente proprietario)

 

A chi spetta pagare questo disavanzo ?

al vecchio proprietario oppure al nuovo che si rifarà sul vecchio?
 

sulla liberatoria dell’amministratore è stato scritto che
“Preciso che la presente scrittura non costituisce una liberatoria dei pagamenti condominiali bensì una semplice attestazione degli stessi e non potrà, pertanto, essere opponibile allo scrivente per eventuali quote o debiti che dovessero maturare in seguito (ad esempio conguagli riferiti a gestioni precedenti i cui Bilanci Consuntivi non sono ancora stati approvati), seppur riferenti al periodo di Sua proprietà, i quali, nel caso, verranno richieste al nuovo, salvo diritto di rivalsa di quest’ultimo nei Suoi confronti.”

 

la nuova proprietà dice che sull atto del notaio invece ci sta scritto che 

“il venditore rimane responsabile per gli oneri condominiali di competenza precedente all’atto di compravendita pur accertati successivamente”

 

Sino a che non ci sarà un consuntivo esatto i due sono in solido debitori per l'panno in corso e quello precedente --> art 63 Dacc

 

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.

Modificato da Tullio01

La responsabilità solidale dell’acquirente di una porzione di proprietà esclusiva per il pagamento dei contributi dovuti al Condominio dal condomino venditore è limitata al biennio precedente all’acquisto,

Perfetto grazie mille!

 

Il nuovo proprietario insiste che le spese essendo dello scorso anno sono di competenza del precedente proprietario 

vale82roma dice:

Perfetto grazie mille!

 

Il nuovo proprietario insiste che le spese essendo dello scorso anno sono di competenza del precedente proprietario 

Per praticità l'amministratore chiede al proprietario odierno anche perchè contro l'ex non ha titolo per agire, e questo avrà la facoltà di rivalersi sull'ex per le spese dovute dall'ex sino al giorno del rogito (documentazioni alla mano da richiedere all'amministratore quando avrà completato il rendiconto o se ha buona volontà anche prima), quelle successive saranno a suo carico

Modificato da Tullio01

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