#1 Inviato 21 Giugno Buongiorno, avrei un quesito urbanistico da sottoporre alla Vostra spett.le attenzione, argomento: Conformità Urbanistica Fabbricato. In pratica, nel mio condominio vogliono ad ogni costo aderire al Superbonus 110% approvando una delibera in data 03.06.2022, peccato che il primo requisito di base riguarda la conformità urbanistica. Al riguardo, sono stati realizzati n. 2 box prefabbricati (pertinenziali agli appartamenti) che non rispettano, nella realtà (carte alla mano), le distanze da un fabbricato di altra ditta esistente. Potrebbe questa condizione inficiare la Conformità Urbanistica Fabbricato e quindi della possibile adesione al Superbonus e non incorrere successivamente alle verifiche dell'Agenzia delle Entrate? Grazie
#2 Inviato 21 Giugno con la Cila-S tutti gli abusi per in 110% sono ininfluenti perciò puo fare la sua strada come se tutto fosse a posto, non saranno a posto per il Comune che potrà agire contro a chi fatto gli abusi con le sue multe, Antonio
#3 Inviato 21 Giugno Per me non è vero... I soldi devono essere erogati su un immobile regolare. L'obbligo di conformità è stato tolto per la presentazione del progetto, per poter accelerare i tempi, non ha esteso la non necessità della conformità per l'erogazione del denaro. L'erogazione del denaro avviene solo su un immobile regolare. Prima della presentazione del cassetto fiscale gli abusi devono essere sistemati. Modificato 21 Giugno da Biagio77
#4 Inviato 21 Giugno Biagio77 dice: I soldi devono essere erogati su un immobile regolare. all'inizio del 110% era cosi tutto doveva essere sanato niente abusi, ma siccome l?Italia è un abuso unico nessun 110% sarebbe andata avanti, allora si sono inventati la "Cila-Superbonus" . Antono
#5 Inviato 21 Giugno Molinodoppio dice: all'inizio del 110% era cosi tutto doveva essere sanato niente abusi, ma siccome l?Italia è un abuso unico nessun 110% sarebbe andata avanti, allora si sono inventati la "Cila-Superbonus" . Antono Non è così, ripeto. E' stata data la possibilità di presentare il progetto per iniziare i lavori senza necessità di conformità urbanistica per accelerare le opere. Ma non è vero che un immobile con abusi va bene per l'erogazione dei soldi. Vedi sopra.
#6 Inviato 21 Giugno io sono fermo all' art, 119 comma 13 ter https://legislazionetecnica.it/7409592/news-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/conformit-urbanistica-interventi-superbonus-le-nuove-regole-semplificate#:~:text=Tutti gli interventi per il Superbonus si assentono,che l’intervento da farsi sia legittimo i sé. Antonio
#7 Inviato 21 Giugno Secondo me andrebbe chiarito e anche molto bene. E prima, non dopo. Infatti: "L’art. 119, comma 13-quater del Decreto Rilancio, lo stesso che ha concesso la deroga nel caso di Superbonus, aggiunge “…resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”." Modificato 21 Giugno da Biagio77 1
#8 Inviato 21 Giugno claudiofrusteri dice: Al riguardo, sono stati realizzati n. 2 box prefabbricati (pertinenziali agli appartamenti) che non rispettano, nella realtà (carte alla mano), le distanze da un fabbricato di altra ditta esistente. Consiglio consultare un tecnico professionista del posto... ... per gli accertamenti e le verifiche ritenute obbligatorie / opportune La domanda sorge spontanea... Dove si collocano n. 2 box prefabbricati? Le pertinenze delle abitazioni devono collocarsi nello stesso edificio oggetto d'intervento... Superbonus 110%: pertinenza staccata dall’abitazione, è agevolabile? edilizia.com - 17/01/2022 La seconda domanda spontanea... In realtà una constatazione: occorre chiarire la natura pertinenziale dei box... Un garage discostato dall’edificio principale costituisce una pertinenza? Giuseppe De Luca - 17/09/2020 Quando un box può essere considerato pertinenza? Carlos Arija Garcia - 28/10/2021 Superbonus: pertinenze escluse dal calcolo delle unità immobiliari FiscoOggi - 07/07/2021 Le pertinenze nel superbonus: casi particolari Luciano Ficarelli - 23/11/2021 Per quanto riguarda la distanza ... più o meno gli stessi problemi... ... informazioni insufficienti... Distanze legali: la recente pronuncia della Corte costituzionale sul rapporto tra le fonti in tema di governo di territorio Dottoressa Laura Facondini - 25/08/2020 Nozione di costruzione ai fini edilizi e distanze tra edifici Ingegnere Carlo Pagliai - 14/03/2019 Distanza fabbricati stesso lotto e dal confine: sintesi in pdf Redazione Tecnica - 05/05/2021 Distanze legali tra edifici: è il Comune a stabilirle Redazione tecnica - 11/03/2022 Per quanto riguarda CILAs... Quaderni Operativi Anci ---> Volume 28 Il Superbonus edilizio al 110%: il modello CILA a seguito del dl n. 77/2021 (c.d. semplificazioni e governance) ... In tal senso, l’articolo 33 del DL n. 77/2021, di cui si dirà più approfonditamente in seguito, tra le altre misure di semplificazione, ha rivisto la disciplina per fruire del Superbonus, stabilendo che, attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è sufficiente attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, rendendo in tal modo non più necessaria l’attestazione dello stato legittimo ex articolo 9-bis del DPR 380/2001 che stava ostacolando gli iter burocratici dell’incentivo fiscale. Le modifiche alla norma apportate dal Parlamento hanno ulteriormente spostato il baricentro della disposizione dagli aspetti prettamente edilizi a quelli più specificatamente fiscali, focalizzando così l’attenzione del provvedimento allo stato di fatto degli immobili e non più alla conformità edilizia degli stessi, lasciando comunque impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. (1) Il Parlamento, inoltre, ha introdotto ulteriori misure di particolare rilevanza quali la deroga alle distanze minime di cui all’articolo 873 del Codice Civile per la realizzazione del cappotto termico e del cordolo sismico, e lo strumento delle varianti in corso d’opera che potranno essere comunicate a fine lavori e costituiranno una integrazione della CILA presentata... (1) il testo in grassetto è una mia iniziativa La norma, inoltre, prevede che la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del DPR n. 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. Si segnala, infine, che, a seguito di una nuova norma approvata dal Parlamento, “le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.” (comma 5-bis, articolo 119 del DL n. 34/2020). Modificato 21 Giugno da Alberto.Cannaò
#9 Inviato 21 Giugno io ho citato solo una fonte, ma altre fonti tutti daccordo che con la Cila-S il 110% va avanti tranquillamente la frasi che menzioni: Biagio77 dice: “…resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”." permette al Comune di applicare le sanzioni per gli abusi non sanati. Antonio
#10 Inviato 21 Giugno Molinodoppio dice: io ho citato solo una fonte, ma altre fonti tutti daccordo che con la Cila-S il 110% va avanti tranquillamente la frasi che menzioni: permette al Comune di applicare le sanzioni per gli abusi non sanati. Antonio No, non riguarda il Comune. La dicitura è nell'art.119 comma 13-quarter del Decreto Rilancio.
#11 Inviato 21 Giugno Biagio77 dice: No, non riguarda il Comune. La dicitura è nell'art.119 comma 13-quarter del Decreto Rilancio. E' vero che la frase è citata nella norma del superbonus, ma riguarda la possibilità che è rimasta intatta per il Comune di procedere con le verifiche ed eventualmente sanzionare. Pero', ai fini fiscali, meramente fiscali, non è piu' richiesta la conformità urbanistico/catastale, proprio grazie all'introduzione della CilaS, in sostanza l'Agenzia Entrate non chiederà la conformità e non avrà nulla da eccepire al riguardo (se si presenta la CilaS) 1
#12 Inviato 21 Giugno Biagio77 dice: No, non riguarda il Comune. La dicitura è nell'art.119 comma 13-quarter del Decreto Rilancio. Riguarda il Comune e gli altri Enti coinvolti... 13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. Superbonus 110% anche per gli immobili con abusi insanabili: la conferma arriva dal MEF Anna Diana - 27/10/2021 ... Così risolta in via legislativa la grande tematica della natura ostativa degli abusi edilizi ai fini della fruizione del beneficio fiscale in esame, resta dunque da chiarire, a questo punto, quale sia, in termini probabilistici ed economici, il rischio di autodenuncia nei confronti del Comune (per effetto della “clausola di riserva” di cui al comma 13-quater, cit.) in capo ai committenti che presentano la CILAS e avviano i lavori su edifici caratterizzati da abusi edilizi sanzionabili ai sensi del T.U. Edilizia e delle disposizioni adottate a livello comunale, il quale potrebbe ragionevolmente indurre i contribuenti più indecisi a rinunciare alla misura. INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE N° 5/06630 presentata il 08/09/2021 - proposta da FRAGOMELI GIAN MARIO (CONCLUSO) ... Gli Onorevoli interroganti chiedono poi chiarimenti in merito alla possibilità di accedere al beneficio del Superbonus per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza (come previsto dall'articolo 206-bis della legge regione Toscana n. 65 del 2014 recante la sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392)... (1) (1) il testo in grassetto è una mia iniziativa
#14 Inviato 21 Giugno Biagio77 dice: Capito. Grazie per aver chiarito. In pratica siamo il paese dei balocchi. Eh......diciamo che siamo il Paese degli abusi tanto che la maggior parte degli immobili, se non fosse stata superata la questione della conformità, non avrebbe mai potuto accedere al superbonus. Sono d'accordo che siamo il paese dei balocchi perchè ci sono troppe difformità e abusi che nessuno verifica e sanziona (a sufficienza, quantomeno)
#15 Inviato giovedì alle 10:30 Volevo ringraziare tutti gli intervenuti sul quesito posto. La condivisione delle informazioni e delle opinioni è un bene prezioso per tutti. Grazie ancora.