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efisio

Conformità impianto elettrico condominiale

Buongiorno.

In presenza di un impianto elettrico realizzato tra il 1967 e il 1985, la dichiarazione di conformità o di rispondenza, è obbligatoria?

Non mi risulta che con la legge del 1968 ante 46/90 lo fosse.

Non ci sono dipendenti. L'impresa di pulizie non usa utensili elettrici.

Grazie

guardati cosa dispone in materia il vigente DM 37/2008, e ti regoli di conseguenza

 

art. 7, comma 6 >

6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

art. 8, comma 2 >

2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

I dubbi derivano proprio da questo DM che l'amm.re interpreta in un modo e i consiglieri in un altro.

In particolare:

art. 7: non è stata prodotta perchè non era obbligatoria. Se si vuole interpretare in senso letterale, ovvero che non importa il perchè non lo sia stata, proprio il comma 2 dell'art. 8 dice che non è così.

Infatti, letterale per letterale si parla di conservare le caratteristiche di sicurezza previste dalle norme di sicurezza vigenti.

Proprio quel "conservarne" fa capire che il benchmark non possono essere le norme attuali. Un impianto del 1985 non poteva averle. Pertanto si dovrebbe parlare di "acquisirne" o "raggiungerne". Ovvero che ad ogni variazione legislativa, via col nuovo impianto elettrico.

 

E sai che gioia per chi è solito fare le pulci agli impianti sui luoghi di lavoro per litigare col datore di lavoro?

 

In ogni caso, il problema dell'amministratore è diverso: se vuole il pezzo di carta per stare tranquillo, ha sbagliato indirizzo. Ci sono già tre condomini disposti a pagare un progettista abilitato che ha già visto l'impianto e ha già detto che a causa di tutti quelli che ci hanno messo le mani, sarebbe fuori pure dalle regole ante 46/90.

 

Grazie.

 

Grazie.

Una disposizione di norma una volta entrata in vigore è applicabile da quello stesso momento, ed in alcuni casi dispone il da farsi in modalità retroattiva.

Vedi Art. 6, comma 3:

3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

In merito alla citazione dell'art. 8, comma 2 >

2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, .......

la frase deve essere letta nella sua completezza.

Con " normativa vigente in materia " ci si riferisce alle norme vigenti, ossia tuttora valide o non abrogate che intervengono nella conservazione delle caratteristiche di sicurezza degli impianti.

Questo vuol dire che ciò si rende applicabile:

> per gli impianti realizzati 15 anni fa, ma tuttora funzionanti

> per gli impianti realizzati attualmente

> ma anche per gli impianti da realizzarsi tra (esempio) 8 mese, e se il DM 37 sarà ancora efficace dopo la loro realizzazione.

In merito al comma 3, non si capisce se quei dispositivi ci sono. Il punto è che non è noto se prima della Di.Ri. verranno fatti test e controlli sullo stato dell'impianto. Per questo, una parte del condominio chiede un preventivo dettagliato con ciò che sarà compreso, un'altra sembra avere una gran fretta.

 

Sulla normativa, "conservarne" significa mantenere qualcosa. La legge non dice cosa.

Sarebbe stato diverso se avesse scritto "alla data di entrata in vigore della legge ogni impianto sul territorio nazionale dovrà possedere la dichiarazione di conformità".

Mi pare pacifico che quelli del comma 3 siano i requisiti minimi e debbano essere accertati. Volendo spaccare il capello, non è scritto vadano dichiarati per iscritto con la Di.Ri.

 

In merito all'art.8 c2, il problema è che la legge 186/1968 è tuttora vigente. Quindi a quale vigenza di legge si riferisce? Dato il "conservarne", non può essere la legge attuale. Non si può conservare ciò che non si ha.

Buongiorno.

In presenza di un impianto elettrico realizzato tra il 1967 e il 1985, la dichiarazione di conformità o di rispondenza, è obbligatoria?

Non mi risulta che con la legge del 1968 ante 46/90 lo fosse.

Non ci sono dipendenti. L'impresa di pulizie non usa utensili elettrici.

Grazie

La

 

Rispondendo alla tua domanda nel tuo caso è obbligatorio produrre una "dichiarazione di rispondenza" in base a quanto stabilito dall'art. 7 comma 6 del dm 37/2008 che va ad abrogare la normativa precedente in materia. Chiaro è che se l'impianto non è dotato dei requisiti richiesti dalla normativa andrà modificato da personale abilitato a rilasciare poi detta dichiarazione che dovrà corrispondere alla realtà dell'impianto. Una volta regolarizzato e ottenuta la "dichiarazione di rispondenza" l'impianto andrà sottoposto a controlli periodici "per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia" come previsto dall'art 8 comma 2. Chiaro è che l'art. 8 anche numericamente segue l'art.7 e che quindi è conseguente allo stesso: prima metto a norma l'impianto e ottengo la certificazione e poi mi adopero perché lo stesso si conservi. Vale a dire che non è sufficiente mettere a norma un impianto e ottenerne la certificazione per essere in regola per sempre ma poi occorre adoperarsi perché nel tempo l'impianto rimanga tale.

 

https://www.condominioweb.com/gli-impianti-elettrici-di-proprieta-comune-esclusiva.11700

 

- - - Aggiornato - - -

 

In merito al comma 3, non si capisce se quei dispositivi ci sono. Il punto è che non è noto se prima della Di.Ri. verranno fatti test e controlli sullo stato dell'impianto. Per questo, una parte del condominio chiede un preventivo dettagliato con ciò che sarà compreso, un'altra sembra avere una gran fretta.

 

Sulla normativa, "conservarne" significa mantenere qualcosa. La legge non dice cosa.

Sarebbe stato diverso se avesse scritto "alla data di entrata in vigore della legge ogni impianto sul territorio nazionale dovrà possedere la dichiarazione di conformità".

Mi pare pacifico che quelli del comma 3 siano i requisiti minimi e debbano essere accertati. Volendo spaccare il capello, non è scritto vadano dichiarati per iscritto con la Di.Ri.

 

In merito all'art.8 c2, il problema è che la legge 186/1968 è tuttora vigente. Quindi a quale vigenza di legge si riferisce? Dato il "conservarne", non può essere la legge attuale. Non si può conservare ciò che non si ha.

Infatti questo non sta scritto da nessuna parte, l'impianto a norma va "conservato" quello che non lo è va "regolarizzato": dov'è il dubbio?

 

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E sai che gioia per chi è solito fare le pulci agli impianti sui luoghi di lavoro per litigare col datore di lavoro?

scritto nel post 3

 

Sicuro di non stare facendo confusione tra il DM 37/2008 relativo agli impianti elettrici negli edifici e il D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro?

Buongiorno.

In presenza di un impianto elettrico realizzato tra il 1967 e il 1985, la dichiarazione di conformità o di rispondenza, è obbligatoria?

Non mi risulta che con la legge del 1968 ante 46/90 lo fosse.

Non ci sono dipendenti. L'impresa di pulizie non usa utensili elettrici.

Grazie

Secondo me essendo un impianto per 46/90 la DIRI diventa obbligatoria nel caso che per ottemperare disposizioni di legge occorre produrre la DICO.

 

Quindi non esistendo la DICO occorrerà produrre la DIRI.

In merito al comma 3, non si capisce se quei dispositivi ci sono. Il punto è che non è noto se prima della Di.Ri. verranno fatti test e controlli sullo stato dell'impianto. Per questo, una parte del condominio chiede un preventivo dettagliato con ciò che sarà compreso, un'altra sembra avere una gran fretta.

 

Sulla normativa, "conservarne" significa mantenere qualcosa. La legge non dice cosa.

Sarebbe stato diverso se avesse scritto "alla data di entrata in vigore della legge ogni impianto sul territorio nazionale dovrà possedere la dichiarazione di conformità".

Mi pare pacifico che quelli del comma 3 siano i requisiti minimi e debbano essere accertati. Volendo spaccare il capello, non è scritto vadano dichiarati per iscritto con la Di.Ri.

 

In merito all'art.8 c2, il problema è che la legge 186/1968 è tuttora vigente. Quindi a quale vigenza di legge si riferisce? Dato il "conservarne", non può essere la legge attuale. Non si può conservare ciò che non si ha.

Io direi che la norma in materia esiste ed è anche molto chiara.

Ma come tutte le norme è soggetta da interpretazioni .....è solo che a volte talune interpretazioni sono coniate ad-hoc per aggirare l'ostacolo.

 

Volendo usare una metafora:

è come si dovesse andare dal dentista e si cercano solo scuse per rinviare, ma poi arrivi al punto che il dente ti fa talmente mane che non ti resta altra scelta che affrontare il problema.

Tu fin quando puoi aggirare l'ostacolo ......

La

 

Rispondendo alla tua domanda nel tuo caso è obbligatorio produrre una "dichiarazione di rispondenza" in base a quanto stabilito dall'art. 7 comma 6 del dm 37/2008 che va ad abrogare la normativa precedente in materia. Chiaro è che se l'impianto non è dotato dei requisiti richiesti dalla normativa andrà modificato da personale abilitato a rilasciare poi detta dichiarazione che dovrà corrispondere alla realtà dell'impianto. Una volta regolarizzato e ottenuta la "dichiarazione di rispondenza" l'impianto andrà sottoposto a controlli periodici "per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia" come previsto dall'art 8 comma 2. Chiaro è che l'art. 8 anche numericamente segue l'art.7 e che quindi è conseguente allo stesso: prima metto a norma l'impianto e ottengo la certificazione e poi mi adopero perché lo stesso si conservi. Vale a dire che non è sufficiente mettere a norma un impianto e ottenerne la certificazione per essere in regola per sempre ma poi occorre adoperarsi perché nel tempo l'impianto rimanga tale.

 

https://www.condominioweb.com/gli-impianti-elettrici-di-proprieta-comune-esclusiva.11700

 

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Infatti questo non sta scritto da nessuna parte, l'impianto a norma va "conservato" quello che non lo è va "regolarizzato": dov'è il dubbio?

 

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E sai che gioia per chi è solito fare le pulci agli impianti sui luoghi di lavoro per litigare col datore di lavoro?

scritto nel post 3

 

Sicuro di non stare facendo confusione tra il DM 37/2008 relativo agli impianti elettrici negli edifici e il D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro?

No, nessuna confusione. Se fosse corretto che ogni impianto elettrico debba avere DiRi o DiCo, è una manna dal cielo per tutti i dipendenti piantagrane.

Io direi che la norma in materia esiste ed è anche molto chiara.

Ma come tutte le norme è soggetta da interpretazioni .....è solo che a volte talune interpretazioni sono coniate ad-hoc per aggirare l'ostacolo.

 

Volendo usare una metafora:

è come si dovesse andare dal dentista e si cercano solo scuse per rinviare, ma poi arrivi al punto che il dente ti fa talmente mane che non ti resta altra scelta che affrontare il problema.

Tu fin quando puoi aggirare l'ostacolo ......

Concordo.

Dubbi in merito a quale normativa vigente. Se all'attuale o quella dell'edificazione.

Meno dubbi sui requisiti minimi di sicurezza. La proposta che è stata fatta è che si metta nero su bianco la conformità ai minimi di sicurezza stabiliti dal DM, citando specificamente quell'articolo del DM.

La risposta è stata che i moduli Di.Ri. sono prestampati.

A me pare abbiano spazio per le note. Nessun problema. O la Di.Ri. chiara e trasparente o l'impianto nuovo. Ma il pezzo di carta per sgravare l'amministratore, no grazie.

Di solito nei modelli della DIRI il riferimento e' la rispondenza alla regola d'arte di quando l' impianto fu istallato

Di solito nei modelli della DIRI il riferimento e' la rispondenza alla regola d'arte di quando l' impianto fu istallato

uuuuu, No.

Il riferimento sono le norme attuali, quindi il tecnico che emette la Dichiarazione di Rispondenza certifica che l'impianto risponde ai requisiti delle normative attuali, sicuramente più restrittive di quelle stantie,

Norme attuali che sicuramente prevedono dispositivi tecnici moderno o di recente concepimento tecnico, non previsti nelle norme stantie.

 

E' ovvio che un impianto datato prima di una Dichiarazione di Rispondenza dovrà essere adeguato.

Se fosse così tutti i vecchi impianti dovrebbero essere adeguati alle norme vigenti e non servirebbe la Diri visto che verrebbe rilasciata una Dico .

 

Questo di solito si trova nei moduli DIRI

DICHIARAsotto la propria personale responsabilità e per quanto materialmente verificabile, la rispondenza dell’impianto alla norma tecnica vigente all’epoca della costruzione, secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio.

Il Dm 37/2008 riconosce solo due allegati, ed entrambi fanno seguito ai fac-simile delle dichiarazioni di conformità.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/03/12/008G0060/sg

 

I moduli a cui fai cenno sono evidentemente una discrezione del tecnico a cui hai fatto riferimento.

 

Pero voglio anche seguire il tuo ragionamento ....

Un adeguamento di un impianto non è la sua completa sostituzione, quindi non necessiterebbe di dichiarazione di conformità .....in quanto si possono inserire delle migliorie che lo rendono conforme alle norme, esempio:

porre in essere un differenziale che non esisteva, creare una messa a terra che non sistema.

 

Ma cosi facendo le condutture, fili, carrucolati etc. restano quelli dell'impianto esistente (vecchio).

Detto questo, una dichiarazione sia che si tratti di conformità sia di Rispondenza deve attestare che anche i materiali di detti fili siano conformi.

 

Quindi in una dichiarazione di rispondenza come si potrà attestare che dei fili, magari installati 20 anni prima siano conformi alla norma attuale ?

E quindi ....francamente mi hai fatto venire il dubbio!

Certo non sarebbe una sostituzione ma comunque verrebbe rilasciata una dichiarazione di conformita' .

Comunque nel DM 37/08 non mi sembra che venga indicato che per rispondenza si intenda "alle norme attuali" .

 

Mi sembra che il DM dica che ove non sia piu' reperibile o non sia stata prodotta la Dico la si puo' sostituire con una Diri.

 

A me sembra piu' logico che la rispondenza sia relativa alle norme del periodo in cui fu eseguito l' impianto e non alle norme attuali .

 

Esempio impianto realizzato nel 1992 ma con Dico non piu' reperibile direi che basta un Diri ove si dichiari la rispondenza alla legge 46/90 (vigente nel 92) .

 

La DIRI sostituisce la DICO che a suo tempo fu prodotta ma che magari e' andata persa o non piu' disponibile .

qui

Comunque nel DM 37/08 non mi sembra che venga indicato che per rispondenza si intenda "alle norme attuali" .

Si in effetti questo il DM non lo chiarisce.

Sotto questo aspetto sarebbe auspicabile una maggiore chiarezza

Comunque nel DM 37/08 non mi sembra che venga indicato che per rispondenza si intenda "alle norme attuali" .

Si in effetti questo il DM non lo chiarisce.

Sotto questo aspetto sarebbe auspicabile una maggiore chiarezza

Sin qui tutto ok ….ma lungo il percorsi ci siamo dimenticato quello che dice la norma:

art. 8, comma 2 >

2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso ……

 

e questo porta a

...... si possono inserire delle migliorie che lo rendono conforme alle norme, esempio: porre in essere un differenziale che non esisteva, creare una messa a terra che non sistema.

E il tutto fa esclamare:

Bisognerebbe chiedere un parere interpretativo al MISE .

ossia in conclusione ci siamo incartati....

In presenza di un impianto elettrico realizzato tra il 1967 e il 1985, la dichiarazione di conformità o di rispondenza, è obbligatoria?

La risposta è SI.

 

Questo è il mio modesto contributo.

Devo immettere sul mercato (locazione o compravendita) un immobile con impianto elettrico realizzato intorno al 1970, impianto poi aggiornato col salvavita. Non disponendo di DICO ho cercato di ottenere da un tecnico abilitato la DIRI: ebbene, nessun tecnico è disposto a rilasciarmela perché nessuno si vuol assumere la responsabilità di dichiarare conformi i componenti che costituiscono l'impianto elettrico (ad esempio: la sezione dei fili elettrici impiegati...).

Morale: sto dando incarico per rifare l'intero impianto elettrico di quella u.i.

Restando del parere che nel caso contingente è da produrre una "dichiarazione di rispondenza" parere che mi sembra di aver capito condividiate, lo stesso decreto stabilisce che la stessa deve essere" resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste,...." per cui lo stesso saprà cosa fare e di quali adeguamenti eventualmente necessiti l'impianto per potere poi rilasciare sotto propria responsabilità tale documento., altrimenti a cosa servirebbe un tecnico con tali caratteristiche professionali? Magari per noi il DM non è chiaro ma per un tecnico si.

No, nessuna confusione. Se fosse corretto che ogni impianto elettrico debba avere DiRi o DiCo, è una manna dal cielo per tutti i dipendenti piantagrane.

In questo caso però la sicurezza negli ambianti di lavoro non c'entra nulla: nell'ambito del lavoro la norma è molto più rigida e particolareggiata ed è giusto che venga rispettata e che i dipendenti anche i più piantagrane non abbiano motivo di appellarsi ad essa ma lavorino in un ambiante giustamente sicuro.

 

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Concordo.

Dubbi in merito a quale normativa vigente. Se all'attuale o quella dell'edificazione.

Meno dubbi sui requisiti minimi di sicurezza. La proposta che è stata fatta è che si metta nero su bianco la conformità ai minimi di sicurezza stabiliti dal DM, citando specificamente quell'articolo del DM.

La risposta è stata che i moduli Di.Ri. sono prestampati.

A me pare abbiano spazio per le note. Nessun problema. O la Di.Ri. chiara e trasparente o l'impianto nuovo. Ma il pezzo di carta per sgravare l'amministratore, no grazie.

Non ho ben capito cosa intendi per "pezzo di carta" ma nessun tecnico abilitato porrà la sua firma su un documento che non corrisponda a realtà , se è questo che intendi. Vedi il caso di Albano59

l'impianto è degli anni 60, quindi non necessita di obbligo di messa a terra perche antecedente al 1990

 

quindi: vai da un tecnico abilitato e chiedi se passa a controllare se (e se non cè la deve installare) il salvavita (....protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA....) funziona correttamente

 

e ti fai rilasciare un pezzo di carta che ne attesta la conformità . Di.ri (dichiarazione di rispondenza)

 

a mio modo di vedere cosi sei a posto !!

 

- - - Aggiornato - - -

 

i problemi sono 2:

 

1) se qualcuno prende la scossa l'amm.ore rischia di dover presentare la giudice qualche "pezzo di carta" che il magistrato potrebbe chiedere per vedere se l'impianto era a norma

 

2) come ha detto Albano59, molti tecnici potrebbero rifiutarsi di firmare una di.ri perchè l'impianto è vecchio..quindi come si fa? si rifà tutto l'impianto? che se non erro obbligherebbe quindi alla installazione della messa a terra con controlli ogni 5 anni?

misteri italiani

Se si rifà l' impianto ex novo lo stesso avrà la dichiarazione di conformità e quindi tutti i requisiti richiesti dal DM che vige in quel momento. Non ci vedo nulla di misterioso

Le testimonianze portate da albano59nell'intervento #19 per serti versi esplicitano delle esigenze che anticipavo negli esempi in #14.

Purtroppo questa è la dura realtà, in mancanza di chi si assume le responsabilità di una dichiarazione di rispondenza per un impianto datato, si è costretti ad un completo rifacimento.

Buonasera, nel condominio dove abito sono certo che non esistano dichiarazione di conformità, né di rispondenza degli impianti condominiali. Ho letto che si possono essere conseguenze penali e/o pecuniarie se queste dichiarazioni non esistono, ma non capisco se vanno riferite all'amministratore che non ha provveduto a chiederle o ai condomini. Grazie a chi vorrà gentilmente farmi chiarezza

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