#1 Inviato 2 Giugno, 2015 Buongiorno a tutti, il quesito che pongo è semplicissimo: l'anno scorso c'è stata una rottura di una condotta fognaria, l'amministratore del condominio interessato ha fatto eseguire i lavori, dicendo che erano urgenti, senza preoccuparsi di avvisare gli eventuali altri condomini che si allacciavano a detta conduttura. Il mese scorso è arrivata una fattura per il nostro condominio, senza nessun allegato allora ho scritto all'amministratore per far chiedere chiarimenti in merito; ieri l'ho incontrato e mi ha dato la fattura totale, la lettera che l'amministratore di questo condominio aveva inviato ad altri due condomini interessati e delle foto che dimostravano i lavori eseguiti. 1- Negli allegati si parla di video ispezione, ma non c'è nessun supporto che la evidenzia; 2- La ripartizione era solo per tre condomini; 3- La stessa è stata fatta a corpo e non a millesimi. Io ritengo innanzitutto illegale la richiesta di questo amministratore, in quanto se durante i lavori si era individuato anche il nostro condominio allacciato alla condotta, dovevano interessarci, in secondo luogo, non avendo i risultati della video ispezione, non sappiamo se davvero siamo interessati e poi dopo il nostro c'è un'altro condominio che potrebbe farne parte; in ultimo, qualora fossimo davvero interessati anche noi, la ripartizione a condominio e non a millesimi, mi sembra del tutto sbagliata. Qualcuno che mi può dare un consiglio come muovermi, oltre che sollecitare il mio amministratore a non dare seguito alla richiesta? grazie
#2 Inviato 2 Giugno, 2015 Non entro nel merito dei dubbi,bisogna vedere la documentazione. Il lavoro era urgente,e su questo l'amministratore ne ha facoltà per un'immediato interesse. Una volta riscontrato il guasto se è nella tubazione verticale,è interessata l'intera colonna e va ripartita per mlm. --------------------------------------------------------------------------------------- Infiltrazioni d’acqua provenienti dalla rottura della “braga” della colonna di scarico CASSAZIONE,17marzo2005,n.5792 Ai sensi dell’art. 1117 n° 3 c.c. , i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poiché la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all’uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini. Costituendo la “braga” per quanto sopra detto, parte dell’impianto di scarico di proprietà esclusiva, i danni conseguenti alla rottura della stessa, non possono che essere posti a carico del condomino o proprietario dell'impianto.
#3 Inviato 2 Giugno, 2015 forse mi sono espresso male, i condomini coinvolti, secondo questo amministratore, sarebbero quello che amministra lui, più altri 4; non stiamo parlando quindi di un corpo unico, ma di 5 edifici diversi, per cui il guasto alla condotta fognaria, sarrebbe avvenuto nel condotto che trasporta le acque nere dai 5 condomini alla fogna comunale.
#4 Inviato 2 Giugno, 2015 Partecipano alla spesa tutti quei edifici collegati alla condotta guasta. Una volta ripartita la spesa per ogni palazzo,ad ogni singolo condomino va divisa per mlm.
#5 Inviato 3 Giugno, 2015 la spesa per ogni palazzo non può essere ripartita a corpo, in quanto ci sono edifici composti da 20 appartamenti, da 8 e da 4
#6 Inviato 3 Giugno, 2015 la spesa per ogni palazzo non può essere ripartita a corpo, in quanto ci sono edifici composti da 20 appartamenti, da 8 e da 4 MIO PARERE: Essendo una conduttura orizzontale a cui sono collegati più edifici si è creato "ipso jure et facto" un supercondominio per cui alla spesa partecipano tutti i proprietari del supercondominio in proporzione al valore (millesimi di proprietà) di ciascuna unità immobiliare del SUPERCONDOMINIO. A tale scopo è necessario approvare una tabella di proprietà del supercondominio che, trattandosi di una tantum, senza spendere soldi in tecnici, può essere calcolata anche sommando i valori catastali di tutte le unità immobiliari e rapportando il tutto a mille. Per rendere l'idea, se ci sono 3 edifici rispettivamente di 20-8-4 unità immobiliari abbiamo un supercondominio composto da 32 unità immobiliari. La somma dei valori catastali dei 32 appartamenti sta a mille come il valore catastale della singola unità sta a X (X = millesimi di ciascuna unità del supercondominio). Leggi questo articolo: https://www.condominioweb.com/tabelle-millesimali-e-supercondominio.418