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robpet63

Condotta fognaria per più condomini

Buongiorno a tutti, il quesito che pongo è semplicissimo: l'anno scorso c'è stata una rottura di una condotta fognaria, l'amministratore del condominio interessato ha fatto eseguire i lavori, dicendo che erano urgenti, senza preoccuparsi di avvisare gli eventuali altri condomini che si allacciavano a detta conduttura. Il mese scorso è arrivata una fattura per il nostro condominio, senza nessun allegato allora ho scritto all'amministratore per far chiedere chiarimenti in merito; ieri l'ho incontrato e mi ha dato la fattura totale, la lettera che l'amministratore di questo condominio aveva inviato ad altri due condomini interessati e delle foto che dimostravano i lavori eseguiti.

1- Negli allegati si parla di video ispezione, ma non c'è nessun supporto che la evidenzia;

2- La ripartizione era solo per tre condomini;

3- La stessa è stata fatta a corpo e non a millesimi.

Io ritengo innanzitutto illegale la richiesta di questo amministratore, in quanto se durante i lavori si era individuato anche il nostro condominio allacciato alla condotta, dovevano interessarci, in secondo luogo, non avendo i risultati della video ispezione, non sappiamo se davvero siamo interessati e poi dopo il nostro c'è un'altro condominio che potrebbe farne parte; in ultimo, qualora fossimo davvero interessati anche noi, la ripartizione a condominio e non a millesimi, mi sembra del tutto sbagliata.

Qualcuno che mi può dare un consiglio come muovermi, oltre che sollecitare il mio amministratore a non dare seguito alla richiesta?

grazie

Non entro nel merito dei dubbi,bisogna vedere la documentazione.

Il lavoro era urgente,e su questo l'amministratore ne ha facoltà per un'immediato interesse.

Una volta riscontrato il guasto se è nella tubazione verticale,è interessata l'intera colonna e va ripartita per mlm.

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Infiltrazioni d’acqua provenienti dalla rottura della “braga” della colonna di scarico

CASSAZIONE,17marzo2005,n.5792

Ai sensi dell’art. 1117 n° 3 c.c. , i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poiché la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all’uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini.

Costituendo la “braga” per quanto sopra detto, parte dell’impianto di scarico di proprietà esclusiva, i danni conseguenti alla rottura della stessa, non possono che essere posti a carico del condomino o proprietario dell'impianto.

forse mi sono espresso male, i condomini coinvolti, secondo questo amministratore, sarebbero quello che amministra lui, più altri 4; non stiamo parlando quindi di un corpo unico, ma di 5 edifici diversi, per cui il guasto alla condotta fognaria, sarrebbe avvenuto nel condotto che trasporta le acque nere dai 5 condomini alla fogna comunale.

Partecipano alla spesa tutti quei edifici collegati alla condotta guasta.

Una volta ripartita la spesa per ogni palazzo,ad ogni singolo condomino va divisa per mlm.

la spesa per ogni palazzo non può essere ripartita a corpo, in quanto ci sono edifici composti da 20 appartamenti, da 8 e da 4

la spesa per ogni palazzo non può essere ripartita a corpo, in quanto ci sono edifici composti da 20 appartamenti, da 8 e da 4

MIO PARERE:

Essendo una conduttura orizzontale a cui sono collegati più edifici si è creato "ipso jure et facto" un supercondominio per cui alla spesa partecipano tutti i proprietari del supercondominio in proporzione al valore (millesimi di proprietà) di ciascuna unità immobiliare del SUPERCONDOMINIO.

A tale scopo è necessario approvare una tabella di proprietà del supercondominio che, trattandosi di una tantum, senza spendere soldi in tecnici, può essere calcolata anche sommando i valori catastali di tutte le unità immobiliari e rapportando il tutto a mille.

 

Per rendere l'idea, se ci sono 3 edifici rispettivamente di 20-8-4 unità immobiliari abbiamo un supercondominio composto da 32 unità immobiliari.

La somma dei valori catastali dei 32 appartamenti sta a mille come il valore catastale della singola unità sta a X (X = millesimi di ciascuna unità del supercondominio).

 

Leggi questo articolo:

https://www.condominioweb.com/tabelle-millesimali-e-supercondominio.418

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