#1 Inviato 9 Marzo, 2016 Buonasera, vorrei avere il seguente chiarimento : chi acquista un appartamento in un condominio dove è presente un condomino con una elevata morosità per debiti pregressi e dove l'amministratore ha solo inviato lettere di solleciti, chi deve accollarsi la morosità ? o forse è meglio fare scrivere nell'atto notarile di compravendita la morosità ? Grazie
#2 Inviato 9 Marzo, 2016 art. 63 disp. att.ne c.c. 4° comma Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
#4 Inviato 9 Marzo, 2016 si ma vista la cifra si parla di 4/5 anni il codice non fa distinzione in base alla cifra.
#5 Inviato 9 Marzo, 2016 si ma vista la cifra si parla di 4/5 anniI debiti condominiali vanno in prescrizione dopo 5 anni, comunque chi acquista è debitore in solido per l'anno del rogito e l'anno precedente, è previsto dall'art 63 Dacc, la rimanenza del debito sarà rimpinguata dagli altri condomini se non riescono a recuperare dall'ex condomino, e così potrà fare l'acquirente per quanto pagato in solido con il venditore, ovvero rivalersi sull'ex condomino
#6 Inviato 10 Marzo, 2016 ... e dove l'amministratore ha solo inviato lettere di solleciti... Sarebbe bene che l'amministratore,sia più incisivo. Art.1129. com.9 "Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso (8), anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice." http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-ii/art1129.html
#7 Inviato 10 Marzo, 2016 L'amministratore su richiesta del venditore e del notaio che stipula l'atto di vendita deve aver rilasciato una liberatoria attestante che il venditore è in regola con i pagamenti, che nel condominio non ci sono cause e che non ci sono morosi. Se esiste una liberatoria che ti informa della morosità del condomino tu accetti il debito mi è successo personalmente nell'acquisto di un immobile ho provato a non pagare ma mi hanno fatto un decreto ingiuntivo e alla fine ho dovuto pagare tutto
#8 Inviato 10 Marzo, 2016 L'amministratore su richiesta del venditore e del notaio che stipula l'atto di vendita deve aver rilasciato una liberatoria attestante che il venditore è in regola con i pagamenti, che nel condominio non ci sono cause e che non ci sono morosi. Se esiste una liberatoria che ti informa della morosità del condomino tu accetti il debito mi è successo personalmente nell'acquisto di un immobile ho provato a non pagare ma mi hanno fatto un decreto ingiuntivo e alla fine ho dovuto pagare tutto se ti accolli il debito si, altrimenti rispondi solo per l'anno in corso e il precedente. Se ti fanno decreto ingiuntivo lo opponi - - - Aggiornato - - - I debiti condominiali vanno in prescrizione dopo 5 anni, comunque chi acquista è debitore in solido per l'anno del rogito e l'anno precedente, è previsto dall'art 63 Dacc, la rimanenza del debito sarà rimpinguata dagli altri condomini se non riescono a recuperare dall'ex condomino, e così potrà fare l'acquirente per quanto pagato in solido con il venditore, ovvero rivalersi sull'ex condomino si prescrivono in 5 anni, ma se vi sono interruzioni tipo lettere di messa in mora la prescrizione si allunga.. - - - Aggiornato - - - si ma vista la cifra si parla di 4/5 anni la cifra non conta, 1 eruo o 10.000 di morosità sono uguali nel concetto. Il nuovo acquirente risponde per debiti anno in corso e anno precedente, gli altri anni è compito dell'amministratore inziaire il recuepro nei confronti del vecchio proprietario. Ad esempio se avesse fatto azione e avesse in mano un decreto ingiuntivo potrebbe fare un pignoramento presso terzi in capo al nuovo compratore (ossia questi verserebbe parte della somma che deve al venditore , direttametne al condominio che è creditore ) Mai lasciare che le morosità arrivino a 4-5 anni senza fare niente.
#9 Inviato 10 Marzo, 2016 si prescrivono in 5 anni, ma se vi sono interruzioni tipo lettere di messa in mora la prescrizione si allunga..Certamente si, se viene interrotto con una richiesta, è ovvio.Mi sono limitato alla norma di base dell'art 2935 cc senza andare nelle varie ed innumerevoli ipotesi