#1 Inviato 1 Maggio, 2019 Abito in un condominio dove ci sono a piano rialzato due appartamenti con ingresso indipendente e con antistante un piccolo giardino. Uno dei due appartamenti ha un prosieguo del giardino anche lateralmente al fabbricato con una piccola piazzola, pavimentata, che fa da tetto alla rampa dei box. Il proprietario di questo appartamento s'è venduto l'immobile con tutto il giardino e piazzola. Dal regolamento condominiale si evince che, testualmente,: Sono parti comuni tutto il verde, gli impianti di irrigazioni, il vialetto, che da l'ingresso al fabbricato, la piazzola e tutte le cancellate. Quindi da ciò presumo che egli aveva solo la servitù per entrare nella sua unità, infatti anche i millesimi sono molto bassi. Ora il condominio come può ritornare in possesso di queste aree comuni che con un gioco di prestigio si sono venduti?
#2 Inviato 1 Maggio, 2019 Silmant dice: Abito in un condominio dove ci sono a piano rialzato due appartamenti con ingresso indipendente e con antistante un piccolo giardino. Uno dei due appartamenti ha un prosieguo del giardino anche lateralmente al fabbricato con una piccola piazzola, pavimentata, che fa da tetto alla rampa dei box. Il proprietario di questo appartamento s'è venduto l'immobile con tutto il giardino e piazzola. Dal regolamento condominiale si evince che, testualmente,: Sono parti comuni tutto il verde, gli impianti di irrigazioni, il vialetto, che da l'ingresso al fabbricato, la piazzola e tutte le cancellate. Quindi da ciò presumo che egli aveva solo la servitù per entrare nella sua unità, infatti anche i millesimi sono molto bassi. Ora il condominio come può ritornare in possesso di queste aree comuni che con un gioco di prestigio si sono venduti? Se queste parti erano comuni, non possono essere vendute da chi ha solo la servitù di passaggio, per cui se questo condomino ha venduto la sua proprietà porbabimente avrà ceduto anche la relativa servitù. Solo per confermare il principio, le parti comuni possono essere cedute solamente se tutti i condomini sono d'accordo (1000/1000) e confermano con la firma sull'atto notarile di vendita.
#3 Inviato 1 Maggio, 2019 Il condominio non ha messo nessuna firma dal notaio, però la domanda era come deve muoversi il condominio per riappropriarsi di queste parti comuni? Visto che il nuovo proprietario ne rivendica la proprietà in base all'atto notarile. Dobbiamo andare in causa?
#4 Inviato 1 Maggio, 2019 Silmant dice: Il condominio non ha messo nessuna firma dal notaio, però la domanda era come deve muoversi il condominio per riappropriarsi di queste parti comuni? Visto che il nuovo proprietario ne rivendica la proprietà in base all'atto notarile. Dobbiamo andare in causa? Sentite un legale esperto in condominio e chiedete consigli, comunque il notaio non può scrivere sull'atto notarile che la proprietà è venduta da Tizio a Caio se questo non risulta come proprità privata di Tizio ai Pubblci Registri Immobiliari (ora Ade), come minimo l'atto sarebbe annullabile se non addirittura nullo in quanto non si può vendere una cosa non propria. Modificato 1 Maggio, 2019 da Tullio Ts
#5 Inviato 1 Maggio, 2019 Silmant dice: Il proprietario di questo appartamento s'è venduto l'immobile con tutto il giardino e piazzola. Ha lavorato male il notaio che ha curato la compravendita. Va contattato per fargli constatare che è caduto in errore nella redazione di questa compravendita: un atto sicuramente da rettificare/rivedere se possibile, altrimenti servirà un legale per rendere la compravendita invalida in parte o in toto. L'errore del notaio è facilmente dimostrabile: basta esibirgli una o più copie di rogiti antecedenti la data del suo atto di compravendita. Così apprenderà ed avrà la conferma che quel giardino e quella piazzola sono parti comuni condominiali.
#6 Inviato 1 Maggio, 2019 albano59 dice: Ha lavorato male il notaio che ha curato la compravendita. Va contattato per fargli constatare che è caduto in errore nella redazione di questa compravendita: un atto sicuramente da rettificare/rivedere se possibile, altrimenti servirà un legale per rendere la compravendita invalida in parte o in toto. L'errore del notaio è facilmente dimostrabile: basta esibirgli una o più copie di rogiti antecedenti la data del suo atto di compravendita. Così apprenderà ed avrà la conferma che quel giardino e quella piazzola sono parti comuni condominiali. Questa mi sembra, come primo approccio, una buona idea cioè quella di far constatare al notaio dell'errore in cui è caduto, anche se ho il sospetto di connivenza. In ogni caso il rogito originale, dell'unico proprietario, dove lo trovo? Ai Pubblici Registri Immobiliari (ora Ade) come diceva anche l'utente Tullio Ts
#7 Inviato 1 Maggio, 2019 Va bene qualunque rogito (anche il tuo) di qualunque u.i. e di qualunque Proprietario del Condominio. Sui tratta solo di dimostrare che esiste un titolo antecedente e contrario a quanto sostenuto nella compravendita di quell'appartamento. Tieni presente che ai notai - che sono pubblici ufficiali - questi errori (grossolani) non è concesso farli. Ne va della loro professione.
#8 Inviato 2 Maggio, 2019 Sul mio contratto dice testualmente: Con la Descritta unità immobiliare vengono trasferiti anche i diritti proporzionali di comunione delle parti condominiali dell'edificio in oggetto, tali sia per legge che per convenzione, e comunque quali sono state precisate nel regolamento condominiale depositato in data ............ dal costruttore presso di me. Di tale regolamento gli acquirenti hanno preso conoscenza e fanno qui incondizionata accet- tazione Nel regolamento è considerata parte comune fra i vari punti c'è questo: Tutto il verde comune con relativi impianti e recinzioni, la strada di accesso al portone di ingresso del fabbricato e il piazzale al piano terra che sarebbe questo terrazzo che fa da tetto alla rampa dei box. Ora volevo sapere se questo era sufficiente a far capire al notaio dell'errore in cui è caduto nella redazione di questa compravendita
#9 Inviato 2 Maggio, 2019 Silmant dice: Sul mio contratto dice testualmente: Con la Descritta unità immobiliare vengono trasferiti anche i diritti proporzionali di comunione delle parti condominiali dell'edificio in oggetto, tali sia per legge che per convenzione, e comunque quali sono state precisate nel regolamento condominiale depositato in data ............ dal costruttore presso di me. Di tale regolamento gli acquirenti hanno preso conoscenza e fanno qui incondizionata accet- tazione Nel regolamento è considerata parte comune fra i vari punti c'è questo: Tutto il verde comune con relativi impianti e recinzioni, la strada di accesso al portone di ingresso del fabbricato e il piazzale al piano terra che sarebbe questo terrazzo che fa da tetto alla rampa dei box. Ora volevo sapere se questo era sufficiente a far capire al notaio dell'errore in cui è caduto nella redazione di questa compravendita Certo che va bene, ora è possibile contrastare l'altro rogito, e sarà necessario leggere bene le differenze e quale dei due è valido come rogito originario. Torno a dire, bene sarebbe controllare ai P.R.I., li sono conservati i rogiti e controllando le date si vedrà quale è il più vecchio e nel caso valutare se e perchè sono stati modificati. Modificato 2 Maggio, 2019 da Tullio Ts
#10 Inviato 2 Maggio, 2019 Sicuramente quello nuovo è stato modificato in maniera tale da includere nella proprietà anche queste parti comuni che in quello originale non ci sono. Ora se io vado al P.R.I. potrò accedere al rogito originale di quando, l'inquilino che ha venduto, ha comprato la casa e farne una copia? Cosi' con quest'atto più i nostri andiamo dal notaio.
#11 Inviato 2 Maggio, 2019 Silmant dice: Ora se io vado al P.R.I. potrò accedere al rogito originale di quando, l'inquilino che ha venduto, ha comprato la casa e farne una copia? Si, puoi. Il rogito è un atto pubblico. 1