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giani ges

Condomino apparente

In caso di voto determinante di un condomino " apparente", che è anche

amministratore, come si considera tale verbale, considerando che il vero

condomino a delegato, per l'assemblea, una terza persona per il voto?.

Il verbale è valido, caso mai la delibera potrebbe essere dichiarata nulla, annullabile oppure valida, dopo il ricorso al Giudice.

Quello che non è chiaro è, come l'amministratore è condomino apparente, quando nella stessa assemblea il titolare del diritto, cioè il proprietario dell'u.i. ha delegato un'altra persona e quindi era presente per delega?

Avendo queste indicazioni, si potrà esprimere un parere sulla delibera in cui l'amministratore ha votato determinando l'approvazione, mentre il voto del delegato che fine ha fatto?

L'amministratore del condominio era condomino apparente essendo il marito della proprietaria, la quale, in qualità di condomina, aveva delegato un terzo, il suo nuovo compagno.

L'assemblea si teneva nell'ex-abitazione della condomina, tuttora abitata dall'amministratore, il quale ha impedito fisicamente l'accesso al delegato.

La condomina/proprietaria può impugnare il deliberato e far annullare tutto, in pratica il deliberato è annullabile e non nullo, la condomina se lo desidera deve agire entro trenta giorni dall'assemblea, come previsto dall'art 1137 c.c.

Vabbè... ma il presidente come ha fatto a considerare valida la presenza della proprietaria se l'amministratore non ha presentato alcuna delega ?

Se di questo amministratore paiono note ai più le sue vicissitudini personali, pare molto ma molto strano che presidente (od altri) non abbiamo mosso alcuna critica sul considerare la proprietaria ex dell'amministratore presente per delega per tramite dell'amministratore che detta delega non l'ha presentata; come pare altrettanto strano che tutti i presenti abbiano tollerato che l'amministratore partecipasse all'assemblea in qualità di proprietario, visto che uno o più dei presenti erano al corrente che la vera e reale proprietaria era ed è la sua consorte, ora ex.

 

Ormai la frittata è fatta e si dovrà esaminare delibera per delibera.

Laddove il voto del condòmino apparente risulti determinante ai fini deliberativi per una o più delibere, queste potranno esser impugnate entro il termine di 30 gg. solo dalla condòmina/proprietaria ex dell'amministratore, dagli assenti e dai voti contrari manifestati in ogni singola delibera che risulti impugnabile.

Si è presentato sulla porta di casa della compagna e l'amministratore, che risulta erssere ancora il marito della proprietaria, non lo ha fatto entrare.

L' appartamento è di proprieta della moglie dell'amministratore che è uscita

di casa fisicamente da circa un mese, ma non pensavano a tanto.

Il voto dell'amministratore voto è determinante per l'approvazione preventivo e consuntivo

Il fatto è stato raccontato ai condomini e seduta terminata e oggi vedrò un condomino

con la speranza di capire meglio.

Oltre alle motivazioni dette da Albano59, la proprietaria può impugnare anche per esserle stato impedito di partecipare attivamente all'assemblea tramite delegato, e secondo me anche per furto di titolarità al voto, in pratica il marito non proprietario dell'u.i. non aveva neppure il diritto di voto e non lo poteva esercitare in nessuna maniera per vari motivi, il 1° già detto non era comproprietario quindi non poteva rappresentare l'U.I., 2° non avrebbe potuto nemmeno votare come delegato della moglie in quanto amministratore, e si sa bene che l'amministratore non può essere portatore di deleghe.

Il pasticcio comunque lo ha combinato il Presidente il quale probabilmente sapendo che il marito/amministratore non era comproprietario ha permesso comunque che questo possa votare.

La condomina vuole citare il Presidente avanti al GdP per la mancata verifica della corretta costituzione dell'assemblea.

Io punterei sul "bersaglio grosso", e rafforzerei con le concause fra cui rientra anche l'operato omissivo del presidente.

Il bersaglio grosso può esser identificato nell'illecita costituzione assembleare (ad un delegato l'amministratore ha impedito la partecipazione) o nell'invalidità di una o più delibere. Le restanti negligenze possono esser utilizzate come concause per rafforzare il principale motivo di lagnanza.

 

Per quanto riferito, mi sembra anche da valutare quale "bersaglio grosso" la richiesta giudiziale della rimozione dell'amministratore per grave irregolarità ex-art. 1129 c.c. : gestione secondo modalita' che possono generare possibilita' di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini.

Si.

Pima di avviare la citazione in tribunale va esperito il tentativo di mediazione civile.

Oggettivamente il GdP svolge già funzioni conciliative.

Oggettivamente per le controversie condominiali la mediazione civile è obbligatoria.

 

Nei fatti la situazione è controversa. Pur rivolgendosi al GdP nel rispetto del limite massimo del valore della lite, poi è tutto demandato alla interpretazione personale del GdP che materialmente affronterà il diverbio proposto.

Da tutte le parti d'Italia si è notata la sostanziale e medesima condotta. A volte il GdP ritiene il quesito ammissibile alle sue competenze, quindi accetta e si pronuncia; altre volte dichiara il quesito proposto inammissibile perché non è stata preventivamente esperita la mediazione civile.

 

Il suggerimento che mi sento di proporre è quello di sondare preventivamente la cancelleria del GdP in loco, per comprendere quale sia l'orientamento in auge per la tematica che la signora intenderebbe sottoporre a giudizio.

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