#1 Inviato 21 Settembre, 2013 Salve a tutti. Mi è capitato di leggere più volte che a seconda del tipo di deliberazione, o meglio dell’oggetto della deliberazione la maggioranza dell’assemblea cambia. Ossia la maggioranza è funzione dell’argomento trattato dalla deliberazione. Un esempio si potrà rinvenire in questo sito, in cui si rinviene una tabella dei vari casi: --link_rimosso-- In merito alle varie maggioranze assembleari vorrei chiedere: 1) esse derivano da disposizioni normative ? In altre parole qual è la norma che disciplina le maggioranze in assemblea, in funzione dell’oggetto delle delibere? 2) la realizzazione di una pensilina esterna (in legno e tegole) sulla facciata di un edificio condominiale (configurabile come decoro architettonico), la deliberazione quale maggioranza dell’assemblea deve prevedere ? al proposito qual è la norma che disciplina ?
#3 Inviato 23 Settembre, 2013 1. per le delibere è necessario valutare bene il tipo, e per farlo si deve leggere l'art. 1136 cc cc art. 1136. Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore. 2. Per la tettoia, oltre alle concessioni da parte del comune, potrebbe essere necessario il permesso di tutti quanti si affacciano su di essa in quanto hanno il diritto di visione appiombo sino alla base dello stabile
#4 Inviato 23 Settembre, 2013 Intanto ringrazio per la risposta Ora ho le idee…..molto…… più chiare Quindi nel mio caso (pensilina/tettoia) per la validità dell’assemblea e l’approvazione della Delibera VALGONO le maggioranze, in Prima o Seconda convocazione del caso, previste dal art 1236 C/C Per quanto concerne il permesso/autorizzazione dei condòmini dei piani sovrastante la tettoia, per il diritto di visione appiombo sino alla base dello stabile, questo diritto è menzionato sempre dal codice civile oppure bisogna riferirsi ad una delle tante sentenze emanate per i condomini ……eventualmente si sa quale è questa sentenza ? Grazie ancora
#5 Inviato 23 Settembre, 2013 C'è sentenza; Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell’edificio e di opporsi, conseguentemente, ad ogni costruzione degli altri condomini che direttamente o indirettamente pregiudichi l’esercizio di tale suo diritto, senza che possa rilevare la lieve entità del pregiudizio arrecato. (Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 1997, n. 1261)
#7 Inviato 25 Settembre, 2013 Ciao a tutti....avrei bisogno di un ulteriore chiarimento. Nel mio primo messaggio chiedevo: 2) la realizzazione di una pensilina esterna (in legno e tegole) sulla facciata di un edificio condominiale (configurabile come decoro architettonico), la deliberazione quale maggioranza dell’assemblea deve prevedere ? al proposito qual è la norma che disciplina ? A tal proposito qualcumo mi ha detto che se si CONFIGURA ALTERAZIONE DEL DECORO architettonico allora occorre il consenso di tutti i partecipanti al condominio e non basta la maggioranza come previsto dall'art. 1136. Tale affermazione corrisponde a verità? Ossia in caso di realizzazione di opere che alterano del decoro occorre il consenso di TUTTI i proprietari del condominio !
#8 Inviato 25 Settembre, 2013 L'assemblea dei condomini ne l'amministratore possono decidere per il decoro, il giudizio è di competenza del Giudice.
#9 Inviato 25 Settembre, 2013 Vediamo se ho capito bene: Valgono comunque le maggioranze decretate dall'art. 1136 del c/c .....poi in presenza di interventi che a giudizio di qualche condòmino deturpa il decoro, questi impugna la Deliberazione e ricorre in giudizio, sarà poi il Giudice a decidere se l'intervento è rilevante e deturpa il decoro. E' giusta questa ...questa mia ..... interpretazione ?
#10 Inviato 25 Settembre, 2013 Manca il permesso edilizio comunale e per la vista appiombo, ma è esatto
#11 Inviato 25 Settembre, 2013 L'alterazione del decoro può stabilirla solamente il Giudice , è opportuno che prima di procedere con i lavori ci sia l'unanimità o comunque la maggioranza stabilita dall’art. 1136 c.c., Maggioranza che approvi il progetto. Almeno per stare sicuro , ma il il discorso del decoro architettonico rimane.
#12 Inviato 25 Settembre, 2013 TUXX ....avevo dato per sottinteso l'acquisizione delle istanze comunali ..... nonchè del diritto di veduta in appiombo. Ho il sentore che in questi casi, interventi in facciata, ci si espone sempre agli attacci di invidiosi e rancorosi....basta un solo condòmino imbecille a rovinarti il tutto ....salvo poi il giudizio in tuo favore del giugice! grazie per il supplemento di chiarimenti
#13 Inviato 25 Settembre, 2013 TUXX ....avevo dato per sottinteso l'acquisizione delle istanze comunali ..... nonchè del diritto di veduta in appiombo. 💪
#14 Inviato 18 Ottobre, 2013 TUXX ....avevo dato per sottinteso l'acquisizione delle istanze comunali ..... nonchè del diritto di veduta in appiombo. Ho il sentore che in questi casi, interventi in facciata, ci si espone sempre agli attacci di invidiosi e rancorosi....basta un solo condòmino imbecille a rovinarti il tutto ....salvo poi il giudizio in tuo favore del giugice! grazie per il supplemento di chiarimenti Talvolta l' imbecille è colui che pensa di poter erigere pensilina senza avere il benestare degli altri. Prima dei permessi comunali una persona "intelligente" cerca il benestare "di tutti" i condomini proprio per evitare di buttare i soldi.