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pippo3

Comproprietario in assemblea

Il presidente non è autorizzato a prendere iniziative (punto)

Si applica l'art 1106 cc

SEnza offesa...ma invito a profonda lettura di quanto ho scritto:

Non sarà mai Peppe ne tantomeno Tuxx a dirmi cosa posso o non posso fare!!!

 

Ho spiegato cosa farei e me ne assumerei le responsabilità. Punto e doppio punto.

 

Voi siete liberi di guardare le mosche che volano.

 

Ps:

Sulla "infelicità" nella scelta dei sostantivi e dell' uso del' Italiano:

 

eventualmente potrei visto che non si mettono d'accordo potrei considerare presente il condomino e per il voto consideralo astenuto

 

Considera®lo...tu ti assumi la prerogativa di riconoscere un voto che il proprietario esprime ...abuso persino peggio del imporre estrazione a sorte.

 

 

scusa ma chi se non il presidente ha la prerogativa di verificare l'esito delle votazioni ?

 

come secondo te il presidente puo' sorteggiare e decidere il rappresentante della comunione (senza che la legge gli attribuisca piu' detto compito ovvero non ne ha piu' facolta' ) ma non puo' verificare e far verbalizzare che il rappresentante (visto che nessuno e' stato designato)non ha votato ?

 

se verbalizzo che il rappresentante non ha votato non compio nessun abuso . ho solo riportato i fatti . la legge non afferma che occorre necessariamente che l'assemblea per poter votare deve aspettare che i comproprietari designano il loro rappresentante .

 

quindi quando si da inizio alle votazioni se il rappresentante vota bene ,se non vota verra' verbalizzato che si e' astenuto (sto solo riportando i fatti e non compio nessun abuso )

Impedendo il voto ad un condomino (seppur comproprietario) impedisci un diritto che la Legge garantisce.

Ora se non "riconsoci" un rappresentante della comunione...ne hai almeno 2 che vorrebbero esprimere pareri anche difformi (o magari coincidenti...ma lo si sà solo in sede di votazione)..se tu non ne riconsci almeno 1 di fatto togli un diritto.

 

Fra i 2 mali...scelgo il minore. A mio avviso sarà più difficfile che un Giudice mi punisca per un esercizio arbitrario piuttosto che per un abuso.

 

Come detto "entrambi" i comproprietari hanno diritto ad essere presenti. Se non decidono in proprio decido io...e l' escluso dal voto potrà sempre contestare all' altro ogni decisione di voto cui non concorda.

Se impedisco a "tutti" (potrebbero essere anche più di 2) di esprimere almneo 1 voto ...potrebbero impugnare la delibera con conseguenti paralisi/spese per il Condominio e per il sottoscritto.

 

Se concedo il voto ad almeno 1...al massimo il/gli esclusi se la prendono con il sottoscritto e non con il Condominio.

Ti rammento che come Presidente non sono "legato" al Condominio e potrei essere persino un perfetto estraneo che passa per la strada.

 

Come detto se accetti il ruolo di Capitano della nave accetti onori ed oneri. Non puoi pensare di trovare sempre una risposta nel "Manuale delle Giovani Marmotte".

 

O tiri fuori gli attributi...o ti limiti a fare il mozzo.

La soluzione è quella che i comproprietari, se presenti in più di uno all'assemblea, si mettano d'accordo magari tirando a sorte tra loro, oppure per quote (cc art. 1106) e/o scegliendo quello che pare meglio tra loro chi sarà il rappresentante, ma il Presidente non deve e non può prendere nessuna iniziativa, perchè non è più prevista dalla nuova normativa, potrebbe solo consigliare ed invitare i comproprietari ad una scelta oculata.

Se invece agirà di propria iniziativa potrebbe essere citato dall'escluso per abuso di potere.

Impedendo il voto ad un condomino (seppur comproprietario) impedisci un diritto che la Legge garantisce.

Ora se non "riconsoci" un rappresentante della comunione...ne hai almeno 2 che vorrebbero esprimere pareri anche difformi (o magari coincidenti...ma lo si sà solo in sede di votazione)..se tu non ne riconsci almeno 1 di fatto togli un diritto.

 

Fra i 2 mali...scelgo il minore. A mio avviso sarà più difficfile che un Giudice mi punisca per un esercizio arbitrario piuttosto che per un abuso.

 

Come detto "entrambi" i comproprietari hanno diritto ad essere presenti. Se non decidono in proprio decido io...e l' escluso dal voto potrà sempre contestare all' altro ogni decisione di voto cui non concorda.

Se impedisco a "tutti" (potrebbero essere anche più di 2) di esprimere almneo 1 voto ...potrebbero impugnare la delibera con conseguenti paralisi/spese per il Condominio e per il sottoscritto.

 

Se concedo il voto ad almeno 1...al massimo il/gli esclusi se la prendono con il sottoscritto e non con il Condominio.

Ti rammento che come Presidente non sono "legato" al Condominio e potrei essere persino un perfetto estraneo che passa per la strada.

 

Come detto se accetti il ruolo di Capitano della nave accetti onori ed oneri. Non puoi pensare di trovare sempre una risposta nel "Manuale delle Giovani Marmotte".

 

O tiri fuori gli attributi...o ti limiti a fare il mozzo.

scusa ma quale sarebbe l'atto con cui impedirei di votare ?

 

scusa eventualmente l'escluso agisce nei tuoi confronti (presidente) visto che tu agisci in contrasto della legge ovvero ti prendi una liberta' che non ti e' piu' concessa ovvero aver designato un rappresentante per sorteggio,a meno che siano gli stessi comproprietari a richiederti un sorteggio . ovvero tu come presidente non puoi imporre un sorteggio o imporre le sorti di un sorteggio voluto da te ,non spetta a te scegliere il rappresentante dei comproprietari . quindi il male minore e' prendere atto della" non designazione" del rappresentante quindi prendere atto che il rappresentante non ha votato . nessuno impedisce il voto del rappresentante ,ma e' il rappresentante che non vota (visto che non e' stato designato ,non sei tu presidente che impedisci un voto ma sono i comprorietari che non designandosi mettono nella condizione di non poter esprimere un voto ). il presidente puo' fare tutti i sorteggi che vuole ma non saranno mai vincolanti (prima della riforma lo erano ,adesso non vincolano nessuno ovvero valgono zero ).

Ora se non "riconsoci" un rappresentante della comunione...ne hai almeno 2 che vorrebbero esprimere pareri anche difformi (o magari coincidenti...ma lo si sà solo in sede di votazione)..se tu non ne riconsci almeno 1 di fatto togli un diritto.

Fra i 2 mali...scelgo il minore. A mio avviso sarà più difficfile che un Giudice mi punisca per un esercizio arbitrario piuttosto che per un abuso.

Come detto "entrambi" i comproprietari hanno diritto ad essere presenti. Se non decidono in proprio decido io....

Libera interpretazione che non condivido sulla parte riguardante l'espressione del voto, così come più che parlare di togliere un diritto ad opera del Presidente vedo la rinuncia ad un diritto riconosciuto ad opera dei comproprietari.

Indubbio che più comproprietari possano presenziare contemporaneamente all'assemblea condominiale. In presenza di disaccordi fra detti comproprietari e mancata nomina del loro rappresentante in assemblea, a mio avviso e dopo la riforma, il Presidente non dispone più di alcun strumento per una sua libera e suppletiva iniziativa in vece di altri: questo si che è un abuso.

Il Presidente non deve e non può assumersi la responsabilità di una decisione autonoma, perché in difetto ci sono i comproprietari di quella u.i. che ex-art. 67 dacc non hanno provveduto a designare il loro rappresentante. Il Presidente, come un notaio, più che prenderne atto e far verbalizzare non può fare.

 

Da ciò consegue pure che ad uno solo dei comproprietari presenzianti l'assemblea, sarà data la parola dal Presidente, secondo un semplice principio di casualità: il primo che chiede la parola fra quei comproprietari sarà l'unico legittimato ad intervenire nell'assemblea.

Ma nessuno dei comproprietari presenti potrà votare in rappresentanza di quella Proprietà, per loro integrale negligenza che costringerà il Presidente a considerare quella Proprietà PRESENTE (visto che due o più comproprietari presenziano) ma sistematicamente ASTENUTA in ogni votazione che occorrerà (visto che il rappresentante non è stato comunicato dagli interessati).

In questa circostanza, l'abuso sarebbe consentire una qualunque forma di voto valido.

Saluti 🙂

... Il Presidente non deve e non può assumersi la responsabilità di una decisione autonoma, perché in difetto ci sono i comproprietari di quella u.i. che ex-art. 67 dacc non hanno provveduto a designare il loro rappresentante. Il Presidente, come un notaio, più che prenderne atto e far verbalizzare non può fare.
Infatti concordo, il Presidente oggi con la nuova normativa non può assumersi nessuna responsabilità e potrà far verbalizzare che i comproprietari non hanno scelto il loro rappresentante (no rappresentante no voto) :thumbup:

Se si presenta uno solo dei comproprietari in assemblea,

il presidente lo accetterà come designato (anche se non c'è stata

alcuna designazione).

Altrimenti il comproprietario presente dovrà dimostrare di essere designato?

Michele

. Se si presenta uno solo dei comproprietari si ritiene che è designato dagli altri.

Vedo che non leggete e appuntate cose che ho già detto:

 

Post 25

Ho spiegato cosa farei e me ne assumerei le responsabilità. Punto e doppio punto.

 

Post 28

"Se concedo il voto ad almeno 1...al massimo il/gli esclusi se la prendono con il sottoscritto e non con il Condominio."

...sempre questione di libera interpretazione sia la mia che la vostra e non può essere altrimenti fintanto che non si "processerà" un fatto analogo.

 

Rovescio l' onere della prova:

nessuno di voi è in grado di portare una Legge dove sia scritto a chiare lettere cosa deve o non possa fare un Presidente.

Nel nuovo ordinamento entrato in vigore al 18.06.13 non è neppure citato il presidente, che poteri potrebbe avere questa persona non prevista nel Codice Civile riguardo il condominio?

Zero poteri, in pratica non ha nessun potere una figura non prevista per la regolare effettuazione dell'assemblea, per cui questa presa di posizione potrà essere impugnata per essere dichiarata nulla da chi ne ha l'interesse, oppure non accettata in assemblea dai contendenti comproprietari perchè questa persona non ha alcun potere di decisione o di sorteggio come era previsto nella precedente normativa, però se lo accettano lo fanno loro di propria iniziativa, ma come detto questa persona non può decidere a capocchiam.

Vedo che non leggete e appuntate cose che ho già detto:

 

Post 25

Ho spiegato cosa farei e me ne assumerei le responsabilità. Punto e doppio punto.

 

Post 28

"Se concedo il voto ad almeno 1...al massimo il/gli esclusi se la prendono con il sottoscritto e non con il Condominio."

...sempre questione di libera interpretazione sia la mia che la vostra e non può essere altrimenti fintanto che non si "processerà" un fatto analogo.

 

Rovescio l' onere della prova:

nessuno di voi è in grado di portare una Legge dove sia scritto a chiare lettere cosa deve o non possa fare un Presidente.

resta il fatto che il presidente dell'assemblea non puo' agire al mio posto ovvero non puo' sostituirsi a me su decisioni che competono a me .

 

puoi consigliare ,suggerire etc etc di eseguire un sorteggio per risolvere il problema del rappresentante ,ma non puo' impormi il sorteggio ovvero non puo' designare il rappresentante anche se per sorteggio (la legge non gli attribuisce la designazione del rappresentante ,facolta' concessa esclusivamente ai comproprietari o ad un giudice su richiesta di un comproprietario )

Vedo tanti pareri ma ritengo non occorra confrontare sentenze, Pilato ecc.; è stabilito che i comproprietari debbano nominare il rappresentante (anche volendo il presidente come potrà scegliere se non ci sono tutti?)?

Se non c'è la rappresentanza "omologata" chi si presenta NON è un condomino e potrà restare solo se i presenti lo ritengono ma senza diritto di intervento e di voto.

Io come condomino anche fossi nominato presidente (non più previsto) e/o fossi amministratore non mi prenderei la responsabilità di non accettare chi dei comproprietari si presenta in assemblea e dichiari a voce che è il rappresentante designato, infatti nessuno dei presenti può sapere se gli altri comproprietari l'hanno designato o no.

Come detto, si deve presumere che sia così, infatti come norma vuole i comproprietari devono essere edotti dell'assemblea con l'avviso di convocazione, e se non si presentano, direi non è colpa dell'amministratore ne dei presenti alla riunione, ed allora perchè assumersi l'onere di escludere chi si presenta con il rischio di una impugnazione e annullamento del deliberato?

Vedo tanti pareri ma ritengo non occorra confrontare sentenze, Pilato ecc.; è stabilito che i comproprietari debbano nominare il rappresentante (anche volendo il presidente come potrà scegliere se non ci sono tutti?)?

Se non c'è la rappresentanza "omologata" chi si presenta NON è un condomino e potrà restare solo se i presenti lo ritengono ma senza diritto di intervento e di voto.

"anche volendo il presidente come potrà scegliere se non ci sono tutti?" il presidente non deve scegliere proprio nulla ,deve solo verificare nel caso di piu' comproprietari chi e' il rappresentante (designato solo ed unicamente dai comproprietari medesimi .salvo eventuale nomina da parte di un giudice )

 

se si presenta solo uno dei comproprietari egli e' il rappresentante . quindi partecipa e vota .

 

se ci sono più comproprietari (il condomino e' comunque presente )occorre che detti comproprietari scelgano colui che li rappresenti per poter partecipare e votare . se non scelgono significa che non vogliono essere rappresentati nella partecipazione e nel voto e siccome nessun legge impone che debbano necessariamente esprimersi o votare ,saranno considerati presenti e astenuti al voto .

 

con la nuova riforma la mancata designazione del rappresentante non e' piu' un problema del presidente ma e' solo una libera decisione dei comproprietari di non esprimere un loro diritto .

 

nuova riforma : se designate bene per voi ,senno' resta un problema vostro (scegliete di non votare )

vecchia norma se designate bene per voi ,se non designate designo io per voi con il sorteggio .

 

 

"Se non c'è la rappresentanza "omologata" chi si presenta NON è un condomino e potrà restare solo se i presenti lo ritengono ma senza diritto di intervento e di voto"

 

chi si presenta e' comunque un condomino e quindi resta ,se si presenta da solo e' anche rappresentante e quindi potra' anche partecipare e votare ,se sono piu' di uno comunque possono essere presenti visto che sono condomini .(poi eventualmente uno di loro dovra' essere designato per partecipare e votare )

Se non c'è la rappresentanza "omologata" chi si presenta NON è un condomino e potrà restare solo se i presenti lo ritengono ma senza diritto di intervento e di voto.

Qui hai detto una "boiata pazzesca".

Si presenteasse un perfetto estraneo millantando una delega che non ha allora avresti ragione...ma se si presenta uno o più dei comproprietari questi sono sempre legittimati a presenziare.

Solo 1 potrà votare.

Se non trovano l' accordo e indicano chi di loro potrà votare, se non accettano di estrarre a sorte ...lo faccio io come Presidente.

Non posso rifiutare l' espressione di voto di un condomino.

 

Se arriva in assemblea 1 solo comproprietario lui rappresenta tutti...ma se poi ne arrivano altri che non accettano che chi era arrivato per primo cosa fate?

 

Nel nuovo ordinamento entrato in vigore al 18.06.13 non è neppure citato il presidente, che poteri potrebbe avere questa persona non prevista nel Codice Civile riguardo il condominio? ...)

 

Qui ha detto una cosa esatta...La nuova Legge non cita nemmeno il Presidente.

 

Sarebbe ora che cominciaste a capire che NON ESISTE alcuna Legge che normi lo svolgimento di una assemblea.

Spesso si prende a prestito quanto avviene nelle consuetudini delle società di capitale (figura giuridica coincidente sotto molti punti di vista con un Condominio).

Forse non siete soci di alcuna società...quindi giustifico questa eventuale "ignoranza" (nel senso buono).

Sono i soci a stabilire quale regolamento/iter adottare nello svolgimento delle varie assemblee ordinarie e straordinarie...senza che vi possa essere il Tuxx o chiunque altro che arrivi a citare Leggi o Giurisprudenze che non esistono.

 

Se io faccio il Presidente di un Condominio faccio ben prestabilire ed accettare su quali binari posso agire.

"lo faccio io come Presidente." il problema e' proprio questo ,chi te lo chiede di farlo ?

tu puoi imporre una cosa che nessuno ti chiede di fare ? che valore ha il sorteggio da te fatto ?

 

 

prima era la legge stessa che ti chiedeva di farlo (in mancanza provvede il presidente per sorteggio )ed era vincolante per i comproprietari (proprio per disposizione normativa ).

il problema e' che la designazione del rappresentante non deve essere normato dall'assemblea ,ma e' gia normato dalla legge (art 67 disp cc per giunta inderogabile )

 

 

p.s. i soci .condomini etc etc possono normare tutto cio che vogliono ovviamente senza andare contro leggi o mettersi al di sopra di esse .

"lo faccio io come Presidente." il problema e' proprio questo ,chi te lo chiede di farlo ?

tu puoi imporre una cosa che nessuno ti chiede di fare ? che valore ha il sorteggio da te fatto ?

 

 

prima era la legge stessa che ti chiedeva di farlo (in mancanza provvede il presidente per sorteggio )ed era vincolante per i comproprietari (proprio per disposizione normativa ).

il problema e' che la designazione del rappresentante non deve essere normato dall'assemblea ,ma e' gia normato dalla legge (art 67 disp cc per giunta inderogabile )

 

 

p.s. i soci .condomini etc etc possono normare tutto cio che vogliono ovviamente senza andare contro leggi o mettersi al di sopra di esse .

Stai entrando in cortocircuito? Delle volte mi chiedo se scrivo in Arabo o se non volete capire quel che scrivo per "partito preso".

 

Se io faccio il Presidente di un Condominio faccio ben prestabilire ed accettare su quali binari posso agire.

(giusto il Post superiore)

 

Siccome tutti voi concordate che la nuova Legge non dice nulla nello specifico (poteri e doveri del Presidente) ma si limita a spiegare che in caso di comproprietari solo 1 potra votare...vorrei capire come una decisione collegiale vada a mettersi sopra ad una Legge che non esiste.

 

Vuoi vedere che tutte le assemblee azionarie cui ho partecipato sono state condotte in modo contrario alla Legge?

Stai entrando in cortocircuito? Delle volte mi chiedo se scrivo in Arabo o se non volete capire qual che scrivo per "partito preso".

 

Se io faccio il Presidente di un Condominio faccio ben prestabilire ed accettare su quali binari posso agire. (giusto il Post superiore)

 

Siccome tuti voi concordate che la nUova Legge non dice nulla nello specifico (poteri e doveri del Presidente) ma si limita a spiegare che in caso di comproprietari solo 1 potra votare...vorrei capire come una decisione collegiale vada a mettersi sopra ad una Legge che non esiste.

 

Vuoi vedere che tutte le assemblee azionarie cui ho partecipato sono state condotte in modo contrario alla Legge?

 

Meditate gente ...meditate.

non sara ' che proprio perché sei un imprenditore allora vedi il presidente dell'assemblea come un Comandante ,ovvero colui che puo' dettare le sue regole ?

 

 

mai detto che le assemblee azionarie a cui hai partecipato sono contrarie alla legge ,ho detto che comunque devono essere svolte senza essere contrarie alla legge o porsi al di sopra di esse .

 

 

art 67 disp att c.c.

Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.

 

quindi se tu presidente o l'assemblea disponete di provvedere a decidere le modalita' di designazione del rappresentante dei comproprietari significa porsi al di sopra della legge .

 

la designazione del rappresentante e' gia normata dalla legge ovvero decide la legge e non certo il presidente dell'Assemblea .

1) Se io faccio il Presidente di un Condominio faccio ben prestabilire ed accettare su quali binari posso agire.

2) vorrei capire come una decisione collegiale vada a mettersi sopra ad una Legge che non esiste.

1) questo lo posso comprendere e condividere pur rimanendo misura insufficiente e talvolta inefficace: in qualità di Presidente alcune volte mi sono opposto a verbalizzazioni contra legem di mia iniziativa e senza guardar in faccia a nessuno, assemblea compresa. Sai com'è... qualche co-condomino biricchino e sempre pronto a fregarti.

2) ti ha appena risposto Peppe: si è cuccato anche un mio like per cui non sto a ripetere il medesimo concetto.

non sara ' che proprio perché sei un imprenditore allora vedi il presidente dell'assemblea come un Comandante ,ovvero colui che puo' dettare le sue regole ?

 

 

mai detto che le assemblee azionarie a cui hai partecipato sono contrarie alla legge ,ho detto che comunque devono essere svolte senza essere contrarie alla legge o porsi al di sopra di esse .

 

 

O sarà perchè come azionista sono andato a qualche assemblea non condominiale.!!!

 

O forse sarà chè i Regolamenti e gli Statuti delle società cui "partecipo"...li ho letti, mentre voi state disquisendo con una veduta limitata dal non aver avuto lo stesso background (senza offesa alcuna)!!!

 

O forse sarà perchè quando ascolto un parere contrario ...prima di incancrenirmi in una posizione aprioristica cerco di capire il punto di vista altrui (cosa che mi pare nessuno che qui mi contrasta abbia abitudine a fare) ma sopratutto vedo di ben comprendere la validità delle mie fonti.

 

Prendiamo per esempio l' utimo appunto che mi muovi:

 

art 67 disp att c.c.

Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.

quindi se tu presidente o l'assemblea disponete di provvedere a decidere le modalita' di designazione del rappresentante dei comproprietari significa porsi al di sopra della legge .

 

Ti sei letto l' art. 1106?

 

http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-i/art1106.html

 

spiega (rimandando anche all' Art. 1105) che può essere nominato un rappresentante e che la scelta sarà espressione della maggioranza.

Se sono in 2 o comunque ognuno ha posizioni differenti come la valuti una maggioranza?

Da qui si è stabilito l' estrazione a sorte (perchè non si possa essere accusati di parzietà).

 

Le assemblee cui ho partecipato ...ed i loro Statuti/Regolamenti non sono contrari alla Legge perchè sono stati elaborati da persone ben più qualificate di Dimaraz, Tuxx, Peppe, Albano.

 

Il Capitano deve seguire il regolamento...ma dove il regolamento non spiega deve decidere.

 

Quindi la Legge certamente norma la designazione...ma può certamente capitare la situazione di stallo (su cui stiamo disquisendo).

E dove la Legge non spiega ...???

 

Ricordatevi che ciò che non è specificatamente illegale....è lecito.

 

 

Ps

sono socio al 50% quindi le decisioni non le prendo da solo e per abitudine anche su materie dove sono più qualificato espongo il mio punto di vista spiegando pro e contro ma attendo la concordia.

 

Ps2...non trovate di fare abuso di "like this"...10 ringraziamenti su questo Topic e nessuno rilasciato da parte di chi aveva posto la domanda iniziale o da utenti che abbiano solo letto, sembrate ad una gara all' autoincensamento fuori luogo dacchè intervenite in 3 dicendo le stesse cose.

 

Ps3

Off Topic.

Spesso non ricevo notifica di nuovi interventi su discussioni cui partecipo (pure questa)...e mi tocca tornarci manualmente per vedere se qualcuno sia in attesa di una mia replica. Succede anche a voi?

 

Buona Domenica a tutti

1) Il Capitano deve seguire il regolamento...ma dove il regolamento non spiega deve decidere.

2) Ricordatevi che ciò che non è specificatamente illegale....è lecito.

3) non trovate di fare abuso di "like this"...

4) Spesso non ricevo notifica di nuovi interventi su discussioni cui partecipo (pure questa)...e mi tocca tornarci manualmente per vedere se qualcuno sia in attesa di una mia replica. Succede anche a voi? Domenica a tutti

1) IL Capitano fa bene, e fa il suo lavoro nelle società di capitale. Il Capitano del Condominio (alias Presidente dell'assemblea) vale quanto il due di bastoni con briscola coppe.

2) Vero. Ma siamo anche in uno stato di diritto: nessuno può oltrepassare quella misura oltre la quale l'esercizio del mio diritto limiti l'altrui diritto.

3) Meglio un like che ripetere un identico concetto.

4) Non saprei. Io odio ed evito le notifiche; preferisco riaggiornare la pagina manualmente 🤣

O sarà perchè come azionista sono andato a qualche assemblea non condominiale.!!!

 

O forse sarà chè i Regolamenti e gli Statuti delle società cui "partecipo"...li ho letti, mentre voi state disquisendo con una veduta limitata dal non aver avuto lo stesso background (senza offesa alcuna)!!!

 

O forse sarà perchè quando ascolto un parere contrario ...prima di incancrenirmi in una posizione aprioristica cerco di capire il punto di vista altrui (cosa che mi pare nessuno che qui mi contrasta abbia abitudine a fare) ma sopratutto vedo di ben comprendere la validità delle mie fonti.

 

Prendiamo per esempio l' utimo appunto che mi muovi:

 

art 67 disp att c.c.

Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.

quindi se tu presidente o l'assemblea disponete di provvedere a decidere le modalita' di designazione del rappresentante dei comproprietari significa porsi al di sopra della legge .

 

Ti sei letto l' art. 1106?

 

http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-vii/capo-i/art1106.html

 

spiega (rimandando anche all' Art. 1105) che può essere nominato un rappresentante e che la scelta sarà espressione della maggioranza.

Se sono in 2 o comunque ognuno ha posizioni differenti come la valuti una maggioranza?

 

Le assemblee cui ho partecipato ...ed i loro Statuti/Regolamenti non sono contrari alla Legge perchè sono stati elaborati da persone ben più qualificate di Dimaraz, Tuxx, Peppe, Albano.

 

Il Capitano deve seguire il regolamento...ma dove il regolamento non spiega deve decidere.

 

Quindi la Legge certamente norma la designazione...ma può certamente capitare la situazione di stallo (su cui stiamo disquisendo).Da qui si è stabilito l' estrazione a sorte (perchè non si possa essere accusati di parzietà).

 

E dove la Legge non spiega ...???

 

Ricordatevi che ciò che non è specificatamente illegale....è lecito.

 

 

Ps

sono socio al 50% quindi le decisioni non le prendo da solo e per abitudine anche su materie dove sono più qualificato espongo il mio punto di vista spiegando pro e contro ma attendo la concordia.

 

Ps2...non trovate di fare abuso di "like this"...10 ringraziamenti su questo Topic e nessuno rilasciato da parte di chi aveva posto la domanda iniziale o da utenti che abbiano solo letto, sembrate ad una gara all' autoincensamento fuori luogo dacchè intervenite in 3 dicendo le stesse cose.

 

Ps3

Off Topic.

Spesso non ricevo notifica di nuovi interventi su discussioni cui partecipo (pure questa)...e mi tocca tornarci manualmente per vedere se qualcuno sia in attesa di una mia replica. Succede anche a voi?

 

Buona Domenica a tutti

io ho letto gli articoli ,ma resta il fatto che dette decisioni competono ai comproprietari e non al presidente dell'assemblea ,se poi nelle assemblee a cui partecipi esistono regolamenti che permettono certi poteri decisionali al presidente valgono per codeste assemblee .(non significa certo che devono valere per l'assemblea condominiale )

 

 

 

Art. 1105.

Amministrazione.

 

Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.

 

Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.

 

Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.

 

Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.

 

 

 

 

 

Art. 1106.

Regolamento della comunione e nomina di amministratore.

 

Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.

 

Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore

 

 

 

"Da qui si è stabilito l' estrazione a sorte (perchè non si possa essere accusati di parzietà)." non mi sembra che ne l'art 1105 ne l'art 1106 stabiliscano che si debba ricorrere al sorteggio .

 

comunque resta il fatto che l'art 1105 e art 1106 riguardano i comproprietari quindi il presidente ,,l'assemblea e il condominio non c'entrano nulla visto che sono solo affari loro (decisione che deve essere presa dai comproprietari )

 

 

ricorda tu ricopri l'incarico di presidente dell'assemblea dei condomini ,non sei ne comproprietario ,ne amministratore della comproprieta' ,ne delegato di uno dei comprorietari ,ne presidente di un assemblea dei comproprietari quindi rispetto alla comunione sei un estraneo ,quindi in base a quale norma il sorteggio che vorresti fare per designare un rappresentante sarebbe vincolante per i comproprietari ? giustamente nessuna legge vieta che tu faccia sorteggi ,pero' resta il fatto che nessuna legge vincola i comproprietari a riconoscere il rappresentante da te sorteggiato . quindi l'unico rappresentante valido e' quello designato dai comproprietari o da un giudice .

 

comunque c'e' anche la considerazione che se neanche la legge obbliga la designazione di un rappresentante ma concede solo il diritto (quindi i comproprietari sono liberi di rinunciare al rappresentante ovvero liberi di non farsi rappresentare )perché mai un presidente dovrebbe a tutti i costi imporre che i comproprietari abbiano un rappresentante (se non lo scelgono loro ci penso io )

 

 

negli affari della comunione comandano i comproprietari o il presidente dell'assemblea ?

 

 

sei il Capitano ma la tua Nave si chiama "Assemblea condominiale",e sulla nave "Comproprieta' " il Capitano lo devono scegliere i marinai della "Comproprieta'" 🙂

"Quindi la Legge certamente norma la designazione...ma può certamente capitare la situazione di stallo (su cui stiamo disquisendo).

E dove la Legge non spiega ...???"

 

il fatto e' che la legge spiega cosa fare anche nel caso dello stallo e sempre se qualcuno ha voglia di dissipare lo stallo visto che nessuno e' obbligato a dissiparlo .

prima lo stallo lo poteva risolvere il presidente ,ora il presidente deve solo prendere atto dello stallo .(non e' tenuto a risolvere detto stallo visto che neppure i comproprietari sono tenuti a farlo)

 

l'assemblea puo' continuare anche senza che sia stato designato o meno un rappresentante .direi che il compito principale del presidente e' far svolgere l'assemblea piu' che preoccuparsi di risolvere i problemi interni della "comproprietà".

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