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VIOLETTA65

Comproprieta' - rappresentante e partecipazione assemblea

Mi scuso con gli utenti esperti di questo forum, ma sono stata nominata amministratore da poco e avrei piacere di sentire un vostro parere a domande che possono essere banali.

E' il caso della partecipazione di più proprietari all'assemblea nel caso di comproprietà.

 

Caso A

Tizio si presenta si assemblea con 3 deleghe (4 sono i comproprietari). Poiché mi sembra non ci siano limiti alle deleghe se non in condominio superiore a 20 condomini, lui è il "designato" dai comproprietari a rappresentare l'intera proprietà (nel mio caso 535/1000). E' così vero?

In questo caso non viene tenuto conto del numero massimo di deleghe per ciascuno stabilito dal regolamento di condominio (nel mio caso non più di 2 per condomino)

 

Caso B

In quanto convocati, si presentano tutti e 4 i comproprietari. Viene deciso quale è il "rappresentante". In questo caso, sempre che le decisioni vengono prese dal rappresentante, i proprietari possono essere presenti solo come uditori o partecipare anche alla discussione?

 

Caso C

Si presenta solo uno dei comproprietari. E' valida solo la sua quota di proprietà in millesimi, o vista l'assenza degli altri comproprietari lui è comunque il rappresentante dell'intera proprietà?

 

Grazie per le risposte.

A - quando c'è una comproprietà non è necessaria la delega tra i comproprietari, è necessaria se la persona è esterna

B - uno solo è il rappresentante gli altri non partecipano all'assemblea, quindi possono rimanere ma stare zitti, ovvero non partecipare attivamente alle discussioni ne ovviamente al voto.

C - Se è presente uno solo dei 4 comproprietari, questo rappresenterà l'intera proprietà.

Questa sentenza sintetizza le tue domande

 

Sentenza: Suprema Corte ( cfr. Cass. Civ., sez. III, 16 febbraio 1996, n.1206 )

 

“l’art.67 delle disp. att. c.c. – il quale dispone che qualora un piano o porzione di piano dell’edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante – non autorizza a ritenere che per la valida costituzione della assemblea sia sufficiente la convocazione di uno solo dei comproprietari pro indiviso, essendo invece necessario che essi siano tutti avvertiti al fine di indicare quale di essi li rappresenterà nell’assemblea”

Ovviamente se immobile è di comproprietà di due o tre fratelli, o persone

ed ha millesimi x

se viene uno solo dei co proprietari rappresenta tutti gli x mill

e non un terzo di x (se sono tre)

Grazie per le risposte.

A me, in quanto comproprietaria (tra fratelli) la delega mi è stata sempre richiesta, sbagliando quindi.

Le stesse regole valgono anche nel caso di proprietà (nuda proprietà) di due persone (2 sorelle) con usufrutto alla madre?

Nel caso di nudo proprietario e usufruttuario, l'avviso della convocazione dell'assemblea va inviato ad entrambi, il voto compete ad ognuno per le proprie competenze;

 

Dacc art 67;

- L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice.

In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario.

Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.

Vedi questo link

http://www.diritto.it/docs/36014-nell-assemblea-condominiale-quando-deve-essere-convocato-il-nudo-proprietario-e-quando-invece-deve-essere-convocato-l-usufruttuario

Grazie per le risposte.

A me, in quanto comproprietaria (tra fratelli) la delega mi è stata sempre richiesta, sbagliando quindi.

Le stesse regole valgono anche nel caso di proprietà (nuda proprietà) di due persone (2 sorelle) con usufrutto alla madre?

Ai comproprietari non serve la delega in quanto gia' titolari del diritto di partecipazione e di voto .

il rappresentane non e' altroché uil soggetto che potra' esercitare il diritto scelto dagl' aventi diritto .

 

- - - Aggiornato - - -

 

Nel caso nudo proprietario /usufruttuario a seconda dei casi occorre delega .

Infatti, nel caso nudo proprietario - usufruttuario ognuno vota per le sue competenze descritte dall'art. 67 Dacc, ovvero se l'usufruttuario è assente il nudo proprietario non può votare per le competenze dell'usufruttuario, per farlo deve avere la delega da parte del usufruttuario, oppure l'esatto inverso nel caso sia presente solamente l'usufruttuario.

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