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amelia67

Compenso amministratore per recupero credito

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amelia67 dice:

Rimane dunque la faccenda della fattura dello stesso amm.re per la pratica finalizzata al decreto ingiuntivo.

Quella somma non va pagata; trattasi di onorario "straordinario" deliberato dal Condominio per attività svolta dall'amministratore a proprio favore: quella appunto preparatoria/stragiudiziale; compenso non dovuto, ove non fosse stato previsto specificamente, in quanto l'attività svolta rientra nelle normali competenze di un amministratore; per legge infatti l'amministratore svolge l'attività atta al recupero dei crediti; se quindi il Condominio ha ritenuto di dover "prezzare" ulteriormente tal opera, il Condominio stesso pagherà tal compenso su base millesimale ex art. 1123

Questo non è manco un caso isolato; se si pensa all'onorario del legale che rappresenta il Condominio nella lite, in ambito civile, vige il principio della distinzione ed autonomia tra quanto rifuso da controparte soccombente (liquidato dal Giudice in sentenza) e quanto rimasto a carico del cliente proprio sulla base del vincolo di mandato col suo avvocato, con la conseguenza che tali spese di lite, pur se vincente il Condominio, non potranno essere recuperate dalla controparte.

Amelia deve pagare tutto quanto disposto in sentenza. Il resto lo paga il Condominio (siano la maggior parcella del legale principe del Foro e il compenso dell'amministratore)

 

Allego sentenza: 25992/2018 Cassazione

 

Onorario dell'avvocato prescinde da liquidazione a carico di controparte

La misura degli oneri dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le parti (quali, tra gli altri, il risultato ed altri vantaggi anche non patrimoniali).

La misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza, che condanna l’altra parte al pagamento delle spese e degli onorari di causa, per cui solo l’inequivoca rinuncia del legale al maggiore compenso può impedirgli di pretendere onorari maggiori e diversi da quelli liquidati in sentenza. Tale rinuncia non può essere desunta dalla mera accettazione della somma corrisposta dal cliente per spese, diritti ed onorari, nella misura liquidata in sentenza e posta a carico dell’altra parte, quando non risulti in concreto che la somma è stata accettata a saldo di ogni credito per tale titolo.

ciao

io non sono entrato nel merito del comportamento dell'amministratore, che dal tuo esporre, sembrerebbe degno di reprimende, ma solo sulla questione di principio.   Anche la cifra di cui parli 450 € per il fascicolo del D.I. mi sembra esagerata.   Infatti tutto il lavoro che fa lui è solo quello e poi si arrangia tutto l'avvocato, che col decreto pagherai direttamente, anche se la fattura sarà intestata al condominio.       Verifica quest'ultimo punto visto che ho già riscontrato in altri casi la furberia disonesta.

Plutone dice:

Quella somma non va pagata; trattasi di onorario "straordinario" deliberato dal Condominio per attività svolta dall'amministratore a proprio favore: quella appunto preparatoria/stragiudiziale; compenso non dovuto, ove non fosse stato previsto specificamente, in quanto l'attività svolta rientra nelle normali competenze di un amministratore; per legge infatti l'amministratore svolge l'attività atta al recupero dei crediti; se quindi il Condominio ha ritenuto di dover "prezzare" ulteriormente tal opera, il Condominio stesso pagherà tal compenso su base millesimale ex art. 1123

Questo non è manco un caso isolato; se si pensa all'onorario del legale che rappresenta il Condominio nella lite, in ambito civile, vige il principio della distinzione ed autonomia tra quanto rifuso da controparte soccombente (liquidato dal Giudice in sentenza) e quanto rimasto a carico del cliente proprio sulla base del vincolo di mandato col suo avvocato, con la conseguenza che tali spese di lite, pur se vincente il Condominio, non potranno essere recuperate dalla controparte.

Amelia deve pagare tutto quanto disposto in sentenza. Il resto lo paga il Condominio (siano la maggior parcella del legale principe del Foro e il compenso dell'amministratore)

 

Allego sentenza: 25992/2018 Cassazione

 

Onorario dell'avvocato prescinde da liquidazione a carico di controparte

La misura degli oneri dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le parti (quali, tra gli altri, il risultato ed altri vantaggi anche non patrimoniali).

La misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza, che condanna l’altra parte al pagamento delle spese e degli onorari di causa, per cui solo l’inequivoca rinuncia del legale al maggiore compenso può impedirgli di pretendere onorari maggiori e diversi da quelli liquidati in sentenza. Tale rinuncia non può essere desunta dalla mera accettazione della somma corrisposta dal cliente per spese, diritti ed onorari, nella misura liquidata in sentenza e posta a carico dell’altra parte, quando non risulti in concreto che la somma è stata accettata a saldo di ogni credito per tale titolo.

Ma infatti il chiesto dall'avvocato al condo fila con quanto disposto in sentenza, euro più o euro meno (siamo sotto i dieci euro, eh) ., anche la spesa per la procedura monitoria prevista nel decreto di fatto copre l'acconto per l'avvocato già pagato dal condominio e la differenza tra fattura e quanto pagato tramite decreto me la ritrovo imputata come spese per decreto ingiuntivo .. e torna perchè in fattura l'avvocato del condo aveva scritto prestazione e costi decreto .. non voglio stare a litigare per cifre sotto i 100 euro dopo tutto quanto ho pagato e dopo una situazione del genere. Rimane il compenso dell'amm.re . al di là dell'esosità, questa non l'ho decisa io, ma risulta come suo compenso extra nel tariffario con il quale è stato nominato .. e dunque per me la cifra, 50 euro e spicci a parte che non gli darò manco morta per principio visto che sopravanzano, quella rimane.

A senso, umano, non giuridico, mi torna che una spesa fatta per recuperare un mio debito (mio in quanto erede in questo caso) mi possa essere imputata, diverso se tale debito si fosse poi dimostrato infondato (qui ci sarebbe da aprire altra questione, dato che una parte per me era infondato, ma andava fatta tutt'altra causa . e ormai è andata cosi . ai tempi non ne sapevo niente di tutta questa storia, se almeno mio padre mi avesse chiesto un parere .. ma capisco anche che avesse voluto occuparsene per conto suo), solo che poi anche qui c'è chi mi dice paga, c'è chi mi dice no, perchè sono spese condominiali e del resto nel tariffario non c'è scritto che sono da imputare al moroso. Se avesse avuto ben altro comportamento come dire anche per non ritrovarsi di nuovo in contenzioso avrei pagato senza troppo remore, ma cosi mi girano assai . non è manco questione non ce li abbia, tra l'altro la spesa è divisa con l'altra persona proprietaria ..  è solo un gran mal di pancia in merito. Non so bene che fare . .

Modificato da amelia67
camillo50 dice:

ciao

io non sono entrato nel merito del comportamento dell'amministratore, che dal tuo esporre, sembrerebbe degno di reprimende, ma solo sulla questione di principio.   Anche la cifra di cui parli 450 € per il fascicolo del D.I. mi sembra esagerata.   Infatti tutto il lavoro che fa lui è solo quello e poi si arrangia tutto l'avvocato, che col decreto pagherai direttamente, anche se la fattura sarà intestata al condominio.       Verifica quest'ultimo punto visto che ho già riscontrato in altri casi la furberia disonesta.

Mi era chiaro, non ti preoccupare.

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