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natalino

Come gestire gli animali con regolamento contrattuale

Un regolamento predisposto dall'originario unico proprietario (c.d. regolamento contrattuale) vincola tutti i condòmini e il motivo è da individuarsi nella volontà negoziale delle parti contraenti, le quali sono libere di fissare i limiti che credono non solo al diritto esclusivo del condomino acquirente ma anche all'uso delle parti comuni dell'edificio, lo stesso discorso può essere ripetuto, mutatis mutandis, nel caso di regolamento approvato dall'assemblea all'unanimità.

La differenza tra regolamento contrattuale e regolamento assembleare è nel fatto che quest'ultimo non può imporre limiti alla proprietà individuale mentre è legittimo, nei regolamenti contrattuali, l'inserimento di clausole che impongono divieti o che di fatto incidono sui diritti dei condomini, poiché "tali disposizioni hanno natura contrattuale, in quanto vanno approvate e possono essere modificate con il consenso unanime dei comproprietari, dovendo necessariamente rinvenirsi nella volontà dei singoli la fonte giustificatrice di atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica" (Cass. n. 3705/2011).

 

La cassazione ha, tra l'altro, chiarito le materie che solo un regolamento contrattuale può contenere:

[...] imposizioni di limiti al godimento di unità immobiliari (obbligazioni propter rem, quali i divieti a tenere animali o di adibire l'appartamento a determinate attività) (Cass. n. 11684/00).

 

Inoltre è da tenere presente che il regolamento contrattuale prevale sulle norme del codice civile e sulle relative disposizioni di attuazione, salvo che si tratti di norme espressamente dichiarate inderogabili.

 

L'unico problema che si pone è l'opponibilità a terzi...ma questa è un'altra storia.

 

Se non si comprende la differenza puoi andare alle calende greche senza uscirne fuori.

 

Ad Maiora!

Brico, un regolamento che sia contrattuale o assembleare non può andare contro le leggi dello Stato. In un regolamento contrattuale ci può anche essere scritto che è vietato l'ingresso di animali, basta impugnarlo e si vince. L'unico caso che lo può vietare è se affitti casa e nel contratto di locazione ti viene espresso il divieto di introdurre animali

La legge 220/2012 non ha introdotto nulla di nuovo,lo ha solo scritto nero su bianco.

Potresti cortesemente citare la "legge dello stato"?

Grazie

 

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Non c'è un giudice per caso che legga il tutto e gentilmente dia una risposta, grazie, natalino

Evitiamo per cortesia richieste di questa tipologia,grazie.

Brico, un regolamento che sia contrattuale o assembleare non può andare contro le leggi dello Stato. In un regolamento contrattuale ci può anche essere scritto che è vietato l'ingresso di animali, basta impugnarlo e si vince. L'unico caso che lo può vietare è se affitti casa e nel contratto di locazione ti viene espresso il divieto di introdurre animali

La Norma dice che nessun tipo di regolamento può vietare la detenzione di animali domestici.

Quello che impropriamente viene definito "regolamento contrattuale" (esistono clausole contrattuali e non regolamenti contrattuali) è una CONVENZIONE e cioè un CONTRATTO (pari a quello locatore/conduttore).

Mi spieghi perchè dovrebbe essere valido un contratto tra conduttore e locatore e non dovrebbe essere valido un contratto stipulato tra TUTTI i proprietari?

Mi scuso per la mia richiesta è stato solo un gioco di parole sulla diatriba che si sta svolgendo, grazie di nuovo, natalino

La Norma dice che nessun tipo di regolamento può vietare la detenzione di animali domestici.

Quello che impropriamente viene definito "regolamento contrattuale" (esistono clausole contrattuali e non regolamenti contrattuali) è una CONVENZIONE e cioè un CONTRATTO (pari a quello locatore/conduttore).

Mi spieghi perchè dovrebbe essere valido un contratto tra conduttore e locatore e non dovrebbe essere valido un contratto stipulato tra TUTTI i proprietari?

Ecco questa, a mio avviso, è la risposta più logica ma non perché collima con ciò che ho detto io ma per il semplice motivo che alessandro78 esprime soltanto pareri personali o di qualche ente o di altri, ossia pareri e basta.

Un regolamento contrattuale è un accordo scritto, firmato e registrato tra i proprietari, punto stop, cioè sono loro stessi che lo vogliono.

Poiché la norma NON è comunque tra quelle che la legge considera inderogabili, il divieto può ben continuare ad esistere anche in futuro in un regolamento di natura contrattuale, purchè la relativa clausola sia trascritta nei pubblici registri immobiliari perché altrimenti non è opponibile al nuovo acquirente dell'u.i. sita in Condominio, o ad eredi o usufruttuari.

Ogni tanto quando si parla di animali esce sempre qualcuno che intende il contrario di quello che il legislatore intendeva, certamente non hanno espresso chiaramente il loro intento (tanto per non smentirsi...all'italiana) però se non è tra quelle inderogabili, come dice giustamente Leonardo 53 può essere contenuta in un r.d.contrattuale.

Più che mai nel regolamento di Natalino ma anche per quelli futuri e qui mi trovo in disaccordo con albano59 ed altri che sostengono che oggi non potrebbe più essere vietato.

Per carità sono punti di vista ma la legge non dice che non può essere vietato in un contratto, non lo dice.

La legge dice che nei regolamenti di condominio la decisione di vietare la detenzione degli animali non è più possibile ossia nei regolamenti assembleari, quelli decisi a maggioranza.

Nelle precedenti discussioni, già molte a tal proposito, alcuni hanno detto, vedremo le sentenze future cosa ci diranno.

E' vero bisogna attenderle, io, dico che su un contratto firmato non ci può essere ripensamento, è un contratto e segue le normative dei contratti, né più, né meno.

Ciao

 

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Un regolamento predisposto dall'originario unico proprietario (c.d. regolamento contrattuale) vincola tutti i condòmini e il motivo è da individuarsi nella volontà negoziale delle parti contraenti, le quali sono libere di fissare i limiti che credono non solo al diritto esclusivo del condomino acquirente ma anche all'uso delle parti comuni dell'edificio, lo stesso discorso può essere ripetuto, mutatis mutandis, nel caso di regolamento approvato dall'assemblea all'unanimità.

La differenza tra regolamento contrattuale e regolamento assembleare è nel fatto che quest'ultimo non può imporre limiti alla proprietà individuale mentre è legittimo, nei regolamenti contrattuali, l'inserimento di clausole che impongono divieti o che di fatto incidono sui diritti dei condomini, poiché "tali disposizioni hanno natura contrattuale, in quanto vanno approvate e possono essere modificate con il consenso unanime dei comproprietari, dovendo necessariamente rinvenirsi nella volontà dei singoli la fonte giustificatrice di atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica" (Cass. n. 3705/2011).

 

La cassazione ha, tra l'altro, chiarito le materie che solo un regolamento contrattuale può contenere:

[...] imposizioni di limiti al godimento di unità immobiliari (obbligazioni propter rem, quali i divieti a tenere animali o di adibire l'appartamento a determinate attività) (Cass. n. 11684/00).

 

Inoltre è da tenere presente che il regolamento contrattuale prevale sulle norme del codice civile e sulle relative disposizioni di attuazione, salvo che si tratti di norme espressamente dichiarate inderogabili.

 

L'unico problema che si pone è l'opponibilità a terzi...ma questa è un'altra storia.

 

Se non si comprende la differenza puoi andare alle calende greche senza uscirne fuori.

 

Ad Maiora!

Sono d'accordo, l'opponibilità a terzi si genera dalla registrazione di questo contratto che viene allegato, appunto, ai rogiti di acquisto.

Non c'è nulla di strano, è una cosa normalissima, come tutte le disposizioni che possono essere contenute in un regolamento contrattuale.

Ciao

Alessandro, quanto affermi è vero... a decorrere dall'entrata in vigore della Legge 220 dell'11-12-2012.

Invece sul pregresso (quindi ante 11-12-2012) laddove disposto da regolamento contrattuale il divieto rimane pienamente vigente.

Non proprio, almeno secondo quanto ne so io, anche oggi in un regolamento contrattuale tale clausola può essere inserita, proprio perchè contrattuale, mentre per quelli assembleari no.

Albano59 ti posso dire che addirittura alcuni sono andati in Tribunale perché ritengono che, anche se inserita in un regolamento assembleare già in uso, quindi fatto prima della L. 220 11/12/12, sia valida proprio perché scritta prima.

Vedremo come andrà a finire, oggi non si può sapere.

Infatti, eventuali dubbi, nascono da quelli assembleari già esistenti (su questi io credo che verrebbe annullata) ma su quelli contrattuali passati, presenti e futuri, non c'è storia e non potrà mai esserci, sarebbe tempo e denaro sprecato.

Ciao

Buon dì, purtroppo le vostre parole , la legge sono belle ma solo belle, controbattete come intrerpretare la legge ma la legge aiuta chi non osserva la medesima, sono partito con una richiesta, pensando a una legge, dopo poco tempo informandomi nel condominio, con prove alla mano scopro: il cane sporca chiama l' ASL, questa :chi se ne frega, la sporcizia brucia tende e rovina verniciatura balconi, avvocato e raccomandate, molte respinte, amministratore che interviene raccomandate respinte, amici degli animali: non esistono, se vado oltre a informarmi.......non lo so che pacco ci sarà, vuoi cacciarlo ha prole numerosa. Grazie comunque, spero e mi auguro un giorno la situazione termini e che questa situazione condominiale sia solo nostra,natalino.

Buon dì, purtroppo le vostre parole , la legge sono belle ma solo belle, controbattete come intrerpretare la legge ma la legge aiuta chi non osserva la medesima, sono partito con una richiesta, pensando a una legge, dopo poco tempo informandomi nel condominio, con prove alla mano scopro: il cane sporca chiama l' ASL, questa :chi se ne frega, la sporcizia brucia tende e rovina verniciatura balconi, avvocato e raccomandate, molte respinte, amministratore che interviene raccomandate respinte, amici degli animali: non esistono, se vado oltre a informarmi.......non lo so che pacco ci sarà, vuoi cacciarlo ha prole numerosa. Grazie comunque, spero e mi auguro un giorno la situazione termini e che questa situazione condominiale sia solo nostra,natalino.

Salve Natalino, secondo me te non ti devi arrendere, le leggi ci sono, come ti hanno scritto altri sopra.

Il cane, una persona, lo deve saper tenere perciò, in base a ciò che ti hanno postato e come ti hanno già suggerito ti devi rivolgere ad un legale.

Per esempio il regolamento di condominio contrattuale che è presente nel tuo condominio deve essere fatto rispettare dall'amministratore perché altrimenti lo stesso amministratore non ottempera ai suoi doveri.

E' bene che tu sappia che l'amministratore di condominio è l'organo esecutivo della volontà dei condomini.

La legge gli impone attraverso il I comma dell'art. 1130 c.c. il DOVERE di far rispettare il regolamento.

Te hai un regolamento contrattuale che vieta la detenzione di animali dall'anno 1973 e, quindi, sta a significare che se un condomino oggi porta un cane dentro casa trasgredisce il regolamento contrattuale esistente e l'amministratore non adempie al suo dovere se per caso se ne infischia.

Basterebbe una letterina anche tua non necessariamente di un avvocato che gli ricorda quanto DEVE fare e già potresti ottenere qualcosina.

 

Ovviamente chi dice che il divieto di detenere animali, in un regolamento contrattuale, è una clausola nulla dice una cosa inesatta, sotto l'aspetto legale, ragion per cui mi trovo d'accordo con chi asserisce che trattasi di un contratto multilaterale cioè tra più persone che lo accettano e lo firmano, naturalmente fino a quando ci sarà una legge che lo vieta.

Oggi questa legge, instaurata con la riforma, ci parla soltanto di regolamenti assembleari.

In pochissime parole, tutto è rimasto come prima, basta leggere attentamente il testo legislativo.

Salve

 

- - - Aggiornato - - -

 

Il divieto previsto da regolamento assembleare e' contro la legge ma se e' contrattuale non va contro legge .

In due semplici parole hai detto tutto, senza tanti fronzoli, senza se e senza ma.......

Salve

 

- - - Aggiornato - - -

 

Brico, questo ti leverà ogni dubbio --link_rimosso-- nel tuo caso è interessante il paragrafo "Disturbo all’igiene e disturbo della quiete pubblica", ma ricorda che la colpa è dell'uomo e non dell'animale...

Non è così.

Informati e vedrai che non è come dici te, tra l'altro dovresti anche saperlo se sei un amministratore.

Ci vuole poco, basta andare da un legale e vedrai che ti chiarisce il concetto.

Salve

Forse non mi sono spiegato bene, nonostante tutto quello che si è fatto contro il tipo, con avvocato per i danni cagionati, da amministratore con raccomandate , con richieste di controllo che non sono state mai fatte, anzi con la risposta: non è un servizio nostro, il cane è sempre lì a fare i suoi bisogni( come li sta facendo adesso ) sul balcone. Come ho detto, mi auguro non so in che modo e fra quando, un giorno questo finisca.

Mi dispiace solo che noi stiamo quì a batterci dove sta la verità, aiutandoci con consigli e aiuti vari, poi quando capita di avere a che fare con sti tipi...... spero pochi che fare? natalino.

Forse non mi sono spiegato bene, nonostante tutto quello che si è fatto contro il tipo, con avvocato per i danni cagionati, da amministratore con raccomandate , con richieste di controllo che non sono state mai fatte, anzi con la risposta: non è un servizio nostro, il cane è sempre lì a fare i suoi bisogni( come li sta facendo adesso ) sul balcone. Come ho detto, mi auguro non so in che modo e fra quando, un giorno questo finisca.

Mi dispiace solo che noi stiamo quì a batterci dove sta la verità, aiutandoci con consigli e aiuti vari, poi quando capita di avere a che fare con sti tipi...... spero pochi che fare? natalino.

Salve, Natalino dammi retta, cambia avvocato......

Se le cose stanno come le hai descritte te, per filo e per segno, il fatto che non abbia concluso nulla è illogico, non esiste.

Evidentemente, o c'è qualcosa di errato nel tuo racconto o l'avvocato incaricato è incapace, mi dispiace Natalino non te la prendere ma è così!

Salve

Buon dì, tutte quello che ho detto è un resoconto di quello che altri hanno fatto, sono tutte informazioni che ho raccolto per avere più elementi contro il tizio e far terminare il problema, sentito i consiglieri mi hanno detto che se avrei voluto fare qualcosa, esiste già un pacco, foto, richieste alte una spanna e come stanno andando le cose sarebbe stato anche inutile aumentarlo, chi ha preso l'avvocato è il tizio delle tende bruciate,in quanto all' amministrazione ha solo spedito raccomandate,cosa che mi farò inutilmente spiegare, purtroppo per colpa di questo con le informazioni che mi avete dato, mettendo di mezzo il regolamento contrattuale contro questo, potrei mettere di mezzo altri proprietari di animali innocenti, per non volerli mettere in mezzo ho mani legate, sto solo aspettando che tutto quello che è già avviato faccia terminare il problema se ci sarà bisogno anche di me per aumentare il numero ci sarò, se poi non succederà niente purtroppo come adesso penso di non essere disposto a tenermi il problema, qualcosa farò, buona serata, natalino.

Buon di, rileggendo la richiesta , gli aiuti che ho avuto , il tempo che mi avete concesso, ho pensato anche se di tempo ne è passato tanto, che era logico avvisarvi che la faccenda si è conclusa nel migliore dei modi, purtroppo, anche se mi va bene così, senza una certezza sui regolamenti che sarebbe servita un po a tanti. Il signore qualche mese fa se ne andato e avrà portato il problema altrove

Tutto e' bene quel che finisce bene ,e l' ultimo chiude la porta . 🙂

Ospite
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