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garant44

Come deve Amministratore a base dell' art 1130 cc. <<b) disciplinare l’uso delle cose comuni, così da assicurazione il miglior godimento a tutti i condomini>>

Premesso che ai sensi dell’art. 1130 c.c. e cioè quando si tratta, tra le altre, di: a) eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di curare l’osservanza dei regolamenti di condominio; b) disciplinare l’uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini;

 

Che cosa dovrebbe fare il nostro amministratore “ per disciplinare “ uso comune” e assicurare “miglior godimento” a tutti condomini e che cosa gli si più chiedere e/ pretendere che faccia in merito alle attribuzioni in nostro caso concreto:

Un condomino dello stabile ha un locale al pian terreno, addebito a esercizio di BAR e una sua cantina in proiezione sotto il locale che fa parte di sua proprietà che il condomino usa come il deposito vivande.

Accanto alla sua abbiamo la nostra cantina condominiale, che è in proiezione della scala condominiale, ma alle due cantine si accede dalla unica porta che si trova all’interno del Bar accanto all’ingresso.

L’ingresso al Bar e l’ ingresso allo stabile sono accanto uno una all’altro, distano pochi centimetri praticamente attaccati.

PRIMA della ristrutturazione globale dello stabile si poteva scendere in cantina condominiale anche dalla porta che era in scala condominiale ma poi la porta fu murata per ricavare uno spazio per collocare i contattori elettrici e fu costruito una specie di un armadio a muro, ed era negli primi anni ’60, essendo stato venduto ad una impresa che fatto una globale recupero edilizio ricavando 6 mini appartamenti e tre spazi commerciali al pian terreno. Uno d questi - il Bar ora funge come servitù per accedere alla scala comune e alla cantina condominiale.

In cantina dove erano anticamente collocati cassoni d’acqua ma con allacciarsi alla rete idrica centrale non sono stati più utilizzati e il vecchio amministratore negli anni ‘8’0 voleva rimuoverli per ripristinare la cantina ad altro uso comune, ma quando è andato giù in canina ha scoperto che lo spazio è stato occupato abusivamente dal proprietario del Bar che ne ha fatto un altro deposito delle vivande, e ha rimosso abusivamente anche i cassoni e alla porta un suo lucchetto e ha dichiarato che lo spazio di fatto era suo.

Ovviamente non aveva alcun documento a sostegno di sua tesi ne di compravendita o di averlo acquisito per usucapione, ma nello stesso tempo negli atti del condominio non vi era più trovato regolamento condominiale e/o dati tecnici del costruttore e l’ amministratore ha convocato un assemblea dedicata e ha fatto vedere a tutti la situazione di abuso. Aveva chiedeva mandato per promuovere un’ azione giudiziaria per far liberare lo spazio magari per collocare il motore dell l’ascensore che alcuni volevano fare. Dopo litigi violenti la maggioranza soprassedeva e non decideva nulla, si rimandava alla prossima alla prossima e l’amministratore ha rimesso il mandato e condomini in minoranza che volevano liberare spazio per installare l’ascensore hanno venduto loro proprietà, per disperazione. Il amministratore che subentrava non ha mai sollevato la questione in OfG nonostante io lo sollecitavo.

Il proprietario del Bar ha continuato usalo tutti gli anni il nostro spazio ma in 2011 ha venduto il locale e nella procedura della compravendita si è confermato che lo scantinato era il nostro. Tuttavia il nuovo proprietario che subentrava ha rioccupato lo spazio, ha fatto i lavori edili e continua usalo per uso esclusivo come fosse il suo.:

Dalla data di compravendita ho comunicato più volte con amministratore con Raccomandate di sollevare la questione in OdG dopo cinque anni ancora non se ne parla .

Potrebbe ( o lo è già ) diventato suo per usucapione? Oppure come is dovrebbe fare e soprattutto quale il ruolo dell’amministratore in questa situazione, visto art 1130 c.c. che lo richiama tra le altre, di :

a) eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di curare l’osservanza dei regolamenti di condominio;

b) disciplinare l’uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini;

L’amministratore è in “ irregolarità “ per l’ inerzia dimostrata e conclamata?

  • Disapprovo 1

Signora, mi scusi: cerco di leggere i suoi post ma davvero mi e' difficile leggere i suoi romanzi di problemi condominiali fino alla fine

Su tale argomento avrei una domanda: nel nostro condominio al piano ultimo vi è una veranda di proprietà dell'amministratore, dove convogliano tutte le utenze condominiali, tubazioni ed impianti, che non sono portate sul tetto, ma sono a livello del pavimento oppure sfociano dai muri. Il proprietario/amministratore ha tolto le chiavi a noi condomini poichè nell'ultima assemblea, è venuto fuori che nelle ripartizioni spese condominiali a noi condomini(senza di lui), gravavano anche i millesimi del suddetto verandone, per cui abbiamo deciso di rimetterli a pagamento in testa a lui medesimo. Siccome abbiamo avuto recentemente dei problemi con le suddette tubature, il proprietario/amministratore ha negato il diritto di passo e si è reso irreperibile per venire ad aprire le porte per permettere una verifica da parte del nostro tecnico. Cosa possiamo fare per far valere il diritto di passo?

Se non scrivo i romanzi, non si può capire bene la domanda. Prova a leggere le prime 15 righe e rispondere, magari riesce lo stesso.

 

Ciatando art 1130 cc

Che cosa dovrebbe fare il nostro amministratore “ per disciplinare “ uso comune” e assicurare “miglior godimento” a tutti condomini in questo caso concreto , che cosa gli si più chiedere che faccia in merito alle sue attribuzioni “ per disciplinare “ uso comune” e assicurare “miglior godimento” a tutti condomini ? :

Un condomino del ns, stabile ha un locale al pian terreno, addebito a esercizio di BAR ha anche una sua cantina in proiezione sotto il suo locale, di sua proprietà che usa come il deposito vivande. Accanto alla sua cantina c'è il nostro scantinato condminiale che lui ha occupato abusivamente , per uso esclusivo per fare un altro deposito e ha rimesso i cassoni d'acqua in disuso e ha messo i suoi locchetti alla porta. Per farlo uscire, dice : ""mi fate causa"". Amministratore pur sollecitato, tace e per anni non include discussione in OdG. L'amministratore è in torto? Che dovrebbe essattamente fare in tale situazione?

Che cosa intende per ?

 

Sicuramente il verandone è di proprietà condominiale e lui lo usa come spazio privato, senza avere il possesso reale. In altre parole lo ha occupato abusivamente senza vostro permesso lo spazio dove sono collocati contattori di utenze di condominio e dei condomini privati.

 

Molto probabilmente è uno spazio condominiale occupato abusivamente dall'amministratore, e se lo usa per più di 20 anni in modo pacifico e indisturbato) POTREBBE DIVENTARE il suo di proprietà per effetto di . Se lui sostiene che è sua proprietà gli si dovrebbe chiederle l'atto di compravendita, e se si conferma che lui è proprietario, in quel caso lui è un condomino come gli altri con i suoi millesimi di quota di spese condominiale e deve partecipare a spese comuni a base dei suoi millesimi.

 

Vi chiede spese, escludendo il suo presunto locale da ogni addebito proprio è uno spazio condominiale, e tutto che dice è falso. Cacciatelo a pedate dal verandone, che se è vostro e lo potete usare come vi pare tutti insieme e anche per le riunioni, ma lui non li deve poi rimanere neanche un ora dopo l’ assemblea.

Se invece è veramente suo, in atto d'acquisto dev’essere indicato il vs. diritto avere passaggio come servitù perché contiene vostri i contatori e impianti privati e condominiali, che dovete avere diritto di accesso per la lettura dei contattori e la manutenzione dei impianti.

 

Se amministratore non dovrebbe esporre atto di proprietà o la decisione del Giudice per assegnazione della veranda per ) potete richiedere atto di compravendita i Ufficio dei Pubblici Registri, e anche visura ipotecaria e catastale dell’ immobile direttamente on –line s ul sito dell' Agenzia delle Entrate a costo di 10 euro. Ispezione è anonima. Dovete solo avere i suoi Nome Cognome e C.F. attraverso il C.F. si calcola la data e luogo di nascita.

 

Lo spazio della veranda è accatastato? Chiedetelo dare tutti documenti tecnici dell’immobile e piantine del Catasto, oppure and ate prenderli voi. Dove il regolamento del Condominio? Dove sono e da chi sono calcolate le tabelle millesimali. Dove è scritto è una proprietà esclusiva dell'amministratore?

Prima chiarite fino in fondo la effettiva proprietà del verandone poi decidete in seguito..

vedi art 1119 e 1117 cc--

Potete in caso se non è proprietario autorizzalo ad uso, ma la maggioranza dev'essere totale

 

(2) Le parole "e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio" sono state aggiunte dall’art. 4, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.

Dopo la riforma, quindi, la divisione delle cose comuni richiede sempre il consenso unanime dei condomini.

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