#1 Inviato 8 Dicembre, 2009 Buonasera, condivido una casa con altre tre coinquiline. Abbiamo stipulato un contratto regolarmente registrato con decorrenza 01/10/2009 - 30/06/2010 ma c'è un problema: una di loro ha detto che molto probabilmente riuscirà a laurearsi nel mese di marzo e, se così fosse, non ha nessuna intenzione di rimanere fino alla scadenza del contratto nè tantomeno di continuare a pagare l'affitto e le altre spese fino a giugno. Considerando che nel contratto non si fa nessun riferimento a subentro, recesso anticipato etc., questa ragazza può davvero "svegliarsi" a marzo e decidere di andarsene prima della scadenza? Grazie anticipatamente. Chiara
#2 Inviato 9 Dicembre, 2009 svegliarsi" a marzo e decidere di andarsene prima della scadenzaSe il contratto è intestato a tutte tre e vi è scritto che siete obbligate "IN SOLIDO" al rispetto degli impegni assunti, Voi che rimanete potete intestarle causa e comunque o ve ne andate anche Voi o vi accollate la sua parte. Se invece avete ognuna un contratto, Lei può fare ciò che vuole.
#3 Inviato 18 Dicembre, 2009 Chiedo scusa per il ritardo con cui rispondo, volevo ringraziarvi per le delucidazioni
#4 Inviato 21 Dicembre, 2009 giovanni1943, ma le ragazze non possono trovare una sostituta e chiedere un SUBENTRO trovando una nuova coinquilina?
#5 Inviato 22 Dicembre, 2009 E' un contratto transitorio per studenti o transitorio puro? (unici contratti di durata possibile di 1 anno). In caso di transitorio puro concordo con Giovanni. Nel caso di transitorio studenti è sempre concesso al singolo conduttore tra quelli firmatari la possibilità di dare disdetta per gravi motivi (fine degli studi) con preavviso di 3 mesi: Articolo 9 allegato E - DM 30122002 (Recesso del conduttore) Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione. Se la tua coinquilina da la disdetta adesso, può lasciare la casa e smettere di pagare a fine marzo, effettuando il conguaglio spese per i mesi pregressi. Ciò che il decreto sopra non chiarisce è cosa devono pagare i 2 conduttori rimanenti al locatore. La frase "...dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri..." mi porterebbe a dire che benchè la facoltà di recedere sia data ai singoli studenti, il contratto continua come è nei confronti dei rimanenti e quindi il canone stesso pattuito sia da corrispondere interamente da parte delle 2 rimanenti, a meno che non trovino un'altra inquilina.