#1 Inviato 16 Marzo Buonasera, prossimamente l'assemblea dovrà deliberare la manutenzione del tetto. Mi stavo chiedendo se sussisteebbe l'obbligo dell'isolamento termico, così come sancito dal DM 26 giugno 2015 -qual' ora l'intervento dovrebbe interessare almeno il 10% della superficie disperdente complessiva del palazzo In tal caso il requisito termico sarebbe obbligatorio, per cui si dovrebbe procedere con la coibentazione Esatto ? Un grazie anticipato
#2 Inviato 21 Marzo A noi così è stato detto. Tra l'altro nel nostro caso questo obbligo di coibentazione crea non pochi problemi dato che si tratta di un lastrico solare e che la legge 10 impone uno strato di isolante (16 cm di XPS) incompatibile con l'altezza del parapetto perimetrale (di soli 15 cm, considerando che ci sono anche altri strati di materiale e 4 cm di ghiaia di copertura).
#3 Inviato 21 Marzo milano47 dice: Buonasera, prossimamente l'assemblea dovrà deliberare la manutenzione del tetto. Mi stavo chiedendo se sussisteebbe l'obbligo dell'isolamento termico, così come sancito dal DM 26 giugno 2015 -qual' ora l'intervento dovrebbe interessare almeno il 10% della superficie disperdente complessiva del palazzo In tal caso il requisito termico sarebbe obbligatorio, per cui si dovrebbe procedere con la coibentazione Esatto ? Un grazie anticipato Per prima cosa: dovreste avere un tecnico che segue l'intervento, senz'altro ha valutato che l'intervento che andrete a fare rientra nelle previsioni della legge da te citata, pertanto, presumibilmente, la coibentazione è da fare. Posto che leggi regionali e anche comunali possono determinare delle differenze, generalmente è d'obbligo la coibentazione quando si esegue una manutenzione straordinaria che interessa almeno il 25% della superficie opaca dell'edificio (pareti e tetto) La manutenzione straordinaria che implica la riqualificazione energetica dell'edificio, non riguarda, ovviamente, il solo ripristino delle finiture e l'impermeabilizzazione, pertanto deve trattarsi di un intervento di effettivo rifacimento della copertura. Pertanto, in linea di massima rispetto a quanto da te asserito, si: dovrete considerare la norma sull'efficientamento energetico
#4 Inviato 21 Marzo milano47 dice: manutenzione del tetto. Dovremmo, pero', definire meglio "manutenzione": che lavori dovreste fare?
#5 Inviato 21 Marzo che dire qui a Milano appena rifatto 1500mq di tetto, non l'abbiamo coibentato. Antonio
#6 Inviato 21 Marzo Molinodoppio dice: che dire qui a Milano appena rifatto 1500mq di tetto, non l'abbiamo coibentato. Antonio Si, Antonio.....in effetti io parto dal presupposto che "rifare" significa rifare il tetto, cioè lo demolisci e ricostruisci. E' per questo che ho chiesto che tipo di manutenzione deve fare l'opener, perchè se deve cambiare solo la copertura, non c'è obbligo.
#7 Inviato 21 Marzo di fatti si è rifatto solo la parte superficiale del tetto , tutta la struttura portante e rimasta sul posto. Antonio Modificato 21 Marzo da Molinodoppio
#8 Inviato 21 Marzo Molinodoppio dice: di fatti si rifatto solo la parte superficiale del tetto , tutta la struttura portante e rimasta sul posto. Antonio bene, allora no obbligo, concordo. 🙂
#9 Inviato 22 Marzo Danielabi dice: Si, Antonio.....in effetti io parto dal presupposto che "rifare" significa rifare il tetto, cioè lo demolisci e ricostruisci. E' per questo che ho chiesto che tipo di manutenzione deve fare l'opener, perchè se deve cambiare solo la copertura, non c'è obbligo. Noi dobbiamo rifare la copertura (impermeabilizzazione, linea vita, ghiaia), non la struttura portante, e ci è stato detto che l'obbligo della coibentazione c'è. Siamo in Emilia Romagna
#10 Inviato 22 Marzo chiaraz74 dice: Noi dobbiamo rifare la copertura (impermeabilizzazione, linea vita, ghiaia), non la struttura portante, e ci è stato detto che l'obbligo della coibentazione c'è. Siamo in Emilia Romagna Il riferimento è alla legge 192/2005, che stabilisce che l'efficientamento è da effettuare in caso di nuove costruzioni e manutenzioni straordinarie. Il decreto attuativo del 26 giugno 2015 (decreto requisiti) della 192/2005, che così stabilisce: 3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, per consentire una graduale applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, con particolare riferimento alle valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, gli interventi di “ristrutturazione importante” si distinguono in: a) ristrutturazioni importanti di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati; b) ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti 1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore Quindi, la valutazione di fondo è stabilire quanta superficie disperdente è da rifare; non sempre vige l'obbligo della coibentazione. Le norme sull'efficientamento sono diverse, nel tempo si sono succeduti diversi decreti ministeriali, non è semplice armonizzare tutto. A mio avviso un tecnico che conosce i luoghi è senz'altro piu' adatto a stabilire se sia da effettuare la coibentazione oppure no. Una risposta univoca per tutti gli interventi non c'è.
#11 Inviato 24 Marzo Sì, il nostro tetto (piano) supera il 25% della superficie disperdente lorda. Quindi anche una banale impermeabilizzazione comporta l'obbligo della coibentazione nel nostro caso
#12 Inviato 24 Marzo chiaraz74 dice: Sì, il nostro tetto (piano) supera il 25% della superficie disperdente lorda. Quindi anche una banale impermeabilizzazione comporta l'obbligo della coibentazione nel nostro caso 👍
#13 Inviato 19 Aprile Danielabi dice: Dovremmo, pero', definire meglio "manutenzione": che lavori dovreste fare? Buongiorno Daniela, in questi giorni si sta parlando di sovrapposizione di tegole canadesi alle esistenti Il nostro tetto (spiovente) supera certamente il 20% della superficie disperdente lorda. Mi sto chiedendo se un simile intervento comporterebbe o no l'obbligo della coibentazione Un grazie anticipato
#14 Inviato 19 Aprile milano47 dice: Buongiorno Daniela, in questi giorni si sta parlando di sovrapposizione di tegole canadesi alle esistenti Il nostro tetto (spiovente) supera certamente il 20% della superficie disperdente lorda. Mi sto chiedendo se un simile intervento comporterebbe o no l'obbligo della coibentazione Un grazie anticipato Buonasera, a mio avviso no, perchè non "rifate" il tetto, provvedete ad una sostituzione. Meglio chiedere ad un tecnico, spero vi fidiate del direttore lavori.
#15 Inviato 19 Aprile Danielabi dice: Buonasera, a mio avviso no, perchè non "rifate" il tetto, provvedete ad una sostituzione. Meglio chiedere ad un tecnico, spero vi fidiate del direttore lavori. Se sovrappongono non arrivano alla coibentazione secondo me. La coibentazione ha un senso se toglievano le tegole preesistenti e prima di rimettere le nuove, coibentavano. Probabilmente all'origine avranno votato l'opzione tra uno smantellamento completo, che ovviamente costa molto di più ma è tutto un altro lavoro, a regola d'arte aggiungerei, e l'opzione di lasciare il vecchio e metterci sopra le nuove tegole. Quindi a questo punto secondo me hanno già deliberato tutto.
#16 Inviato 21 Aprile Danielabi dice: Buonasera, a mio avviso no, perchè non "rifate" il tetto, provvedete ad una sostituzione. Meglio chiedere ad un tecnico, spero vi fidiate del direttore lavori. Grazie Daniela enrico dimitri dice: Se sovrappongono non arrivano alla coibentazione secondo me. La coibentazione ha un senso se toglievano le tegole preesistenti e prima di rimettere le nuove, coibentavano. Probabilmente all'origine avranno votato l'opzione tra uno smantellamento completo, che ovviamente costa molto di più ma è tutto un altro lavoro, a regola d'arte aggiungerei, e l'opzione di lasciare il vecchio e metterci sopra le nuove tegole. Quindi a questo punto secondo me hanno già deliberato tutto. Grazie enrico dimitri
#18 Inviato 21 Aprile Secondo il DM 26/06/2015 Requisiti minimi, se si rifà l’impermeabilizzazione della copertura, si deve necessariamente isolare termicamente con svariati cm di spessore di pannelli, previa progettazione energetica di un professionista. Ovviamente se sotto ci sono appartamenti, se ci sono soffitte o sottotetto allora no. Se invece, non si tocca l’impermeabilizzazione esistente, ma si mette una resina sopra alla pavimentazione, allora non c'è obbligo di isolare termicamente. Molinodoppio dice: che dire qui a Milano appena rifatto 1500mq di tetto, non l'abbiamo coibentato. Antonio A Milano c'è la normativa regionale, bisogna verificare se è come la nazionale. Certo se avete iniziato a usufruire delle detrazioni al 50% in 10 anni e non avete rispettato la norma energetica, allora non ne avete diritto.