#1 Inviato 28 Febbraio, 2014 Buongiorno a tutti! Sappiamo bene che per inserire nel regolamento clausole contrattuali ci vuole l'unanimitá come ad esempio la ripartizione di una spesa in deroga al c.c. Ma se un condomino ad un certo punto cambiasse idea e volesse pagare quella spesa secondo criterio di legge basta una sua raccomandata al l'amministratore per far decadere tale unanimitá?
#2 Inviato 28 Febbraio, 2014 Se ha aderito, non può recedere salvo un'altra unanimità; E' affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condòmini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune. Ciò, perché eventuali deroghe venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca. (Corte di Cassazione, n. 17101/2006)
#3 Inviato 28 Febbraio, 2014 La stessa cosa vale anche in condominio senza regolamento ma con delibera assembleare presa all'unanimitá?
#4 Inviato 28 Febbraio, 2014 La stessa cosa vale anche in condominio senza regolamento ma con delibera assembleare presa all'unanimitá?Si ma vale di volta in volta allorchè si delibera una partizione diversa da quella convenzionale e con 1000/1000.Per renderla valida per tutte le partizioni è necessaria una sottoscrizione firmata da tutti i condomini, e per farla rendere opponibile anche ai futuri acquirenti è necessaria la registrazione con atto notarile
#6 Inviato 28 Febbraio, 2014 Scusa ma non ho capito...Cerco di esprimere il mio pensiero in maniera più semplice: Una singola delibera approvata da tutti con criteri diversi da quelli previsti dal Codice Civile è valida ed efficace per tutti anche se p.es. prevede una partizione uguale per tutti, mentre il cc prevede la partizione per millesimi (ma vale solamente per quella delibera). Se invece i condomini desiderano che questa partizione (p.es. in parti uguali) sia valida anche nel futuro e per tutte le spese condominiali (oppure differenziate ma non come disposto dal Codice Civile art 1123) sarà necessaria la firma di tutti i condomini sul verbale (vale come scrittura privata). Se invece si vorrà che questo tipo di partizione (per quote uguali) sia di carattere contrattuale e che valga per sempre anche quando un condomino cede/ venda la sua proprietà, e valida per i nuovi condomini, sarà necessario un atto notarile con registrazione ai Pubblici Registri.