#1 Inviato 6 Luglio, 2015 problema sottotetto condominiale?abuso? Buongiorno a tutti,se qualcuno mi può aiutare,vi porgo il mio problema..abito in un condominio di 8 appartamenti e gli appartamenti al piano superiore (io sono al primo piano)hanno utilizzato il sottotetto che non è abitabile ma sarebbe solo per uso manutenzione,per farsi altre stanze,più che altro lo hanno acquistato gia così..hanno un bagno e una stanza..praticamente ci sono 4 appartamenti al secondo e ultimo piano e utilizzano tutti e 4 il sottotetto abitandoci tranquillamente.io non ne sapevo niente che fosse a uso manutenzione(mi hanno detto si chiami così) e pensavo che le "mansarde" fossero di loro proprietá e che quindici potevano fare quello che volevano a me non interessava ma adesso che ho scoperto che è a uso manutenzione e quindi in quel sottotetto ce anche una quota mia,come mi devo comportare?ho provato a parlarne con gli altri ma loro non intendono sentire ragioni dicono che a suo tempo loro hanno pagato di più per avere quelle mansarde(abusive)..grazie!P.S. la botola per l ingresso a questo sottotetto non è sulle scale comuni,ma dentro gli appartamenti al piano di sopra..l'accesso è solo tramite loro appartamento ma quando li avevano acquistati la botola era chiusa e le scale x andare nel sottotetto(scale intendo quelle dentro il loro appartamento)sono state installate dopo dai proprietari..
#2 Inviato 6 Luglio, 2015 Probabilmente il sottotetto è di loro competenza salvo titolo che affermi altrimenti; In un edificio di più piani appartenenti a proprietari diversi, l’'appartenenza del sottotetto (non indicato nell'’art. 1117 cod. civ. tra le parti comuni dell'’edificio) si determina in base al titolo e in mancanza in base alla funzione cui esso è destinato in concreto. Pertanto, ove trattasi di vano destinato esclusivamente a servire da protezione dell’'appartamento dell'’ultimo piano esso ne costituisce pertinenza e deve perciò considerarsi di proprietà esclusiva del proprietario dell’'ultimo piano, mentre va annoverato tra le parti comuni se è utilizzabile, anche solo parzialmente, per gli usi comuni, dovendosi in tal caso applicare la presunzione di comunione prevista dalla norma citata, la quale opera ogni volta che nel silenzio del titolo il bene sia suscettibile, per le sue caratteristiche, di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi. (Cass. civile sez II, 20-07-1999 n. 7764) Quello che sarebbe da vedere se le variazioni sono state effettuate in regola con i dovuti permessi e modifica al catasto, e probabile modifica della tabella millesimale.
#3 Inviato 6 Luglio, 2015 No,le tabelle ecc sono rimaste le medesime..io avevo parlato così in amicizia con un geometra e le avevo mostrato la ma documentazione e lui aveva detto che le mura centrali che dividono in 4 parti ul sottotetto non ci dovrebbero neanche essere e che io ho un 10% di quota su quel sottotetto..però prima di innescare un sacco di casini vorrei esserne sicuro..quello che non mi spiego è xche hanno l'accesso solo loro dal proprio appartamento.
#4 Inviato 6 Luglio, 2015 Avranno solo loro l'accesso perchè il costruttore ha fatto così, e se non esiste una servitù di passaggio gli altri condomini non possono accedere al sottotetto, se invece la botola era nel vano scale il sottotetto era di tutti i condomini. Per la variazione delle tabelle millesimali sulla base delle tabelle in vigore, fatti fare una variante dal geometra e richiedi la modifica in assemblea, è previsto dall'art. 69 Dacc, e se non verrà approvata la modifica potrai adire al Giudice. Dacc Art. 69. I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione....