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Cessione del credito

Se un soggetto vi cede un credito e voi lo voleste ri-cedere a Poste, con il conto normale già da alcuni mesi non si può più fare la "seconda cessione" ed occorre avere un conto Poste business che per aprirlo occorre la partita IVA.

Chiedo scusa se alla domanda che mi accingo a porre sia già stata data una risposta....sono proprietario di un appartamento ( seconda casa  ) in un condominio di 23 famiglie. Lo scorso anno è stato approvato il Superbonus 110 per cento...tutti noi abbiamo optato per la cessione del credito anche perché lo sconto in fattura era consigliato per gli incapienti. La terza opzione era il pagamento diretto. Di recente siamo stati invitati dall'amministratore a firmare l'atto di notorietà con il quale si accettava lo sconto in fattura. È regolare questo cambiamento di rotta? Migliore lo sconto in fattura della cessione del credito? Grazie. 

marins dice:

Chiedo scusa se alla domanda che mi accingo a porre sia già stata data una risposta....sono proprietario di un appartamento ( seconda casa  ) in un condominio di 23 famiglie. Lo scorso anno è stato approvato il Superbonus 110 per cento...tutti noi abbiamo optato per la cessione del credito anche perché lo sconto in fattura era consigliato per gli incapienti. La terza opzione era il pagamento diretto. Di recente siamo stati invitati dall'amministratore a firmare l'atto di notorietà con il quale si accettava lo sconto in fattura. È regolare questo cambiamento di rotta? Migliore lo sconto in fattura della cessione del credito? Grazie. 

Più semplice lo sconto in fattura perché non dovete anticipare nulla.

Altrimenti avreste dovuto anticipare l'intera cifra dei lavori (o fare un finanziamento a nome del condominio), per poi recuperarla ex post al momento della cessione del credito.

ArchFBStudio dice:

Secondo Poste andava rifatta anche la comunicazione AdE, secondo una e-mail che ci ha scritto AdE non va rifatta la comunicazione perchè sarebbe un doppione, secondo invece quanto riferito al condomino dallo sportello AdE va rifatta la comunicazione...

Anche per Daniela andava rifatta la comunicazione ad AdE 😄  ma, ovviamente, io sono nessuno.

 

marins dice:

Migliore lo sconto in fattura della cessione del credito?

Gli effetti sono gli stessi, pero' molte meno pratiche e tempi moooooooolto piu' brevi, caro Marins con lo sconto vi è andata bene! 🙂

 

Danielabi dice:

Anche per Daniela andava rifatta la comunicazione ad AdE 😄  ma, ovviamente, io sono nessuno.

Infatti...

 

  • Haha 1
ArchFBStudio dice:

Un condomino aveva sbagliato poi se n'è accorto in tempo prima del rifiuto, gli hanno annullato dal call center la pratica e ne ha rifatta subito un'altra e ha ricevuto poi i soldi.

Stiamo attendendo invece l'esito di una cessione di un condomino che aveva sbagliato nel fare il contratto di cessione con Poste (...aperta parentesi...vi consiglio di farla da voi sul sito e non allo sportello...).

In pratica il condomino ha:

1) fatto contratto di cessione errato

2) fatta comunicazione Ade nei 5 giorni per tutti i condomini

3) tutti ricevono i soldi tranne lui 

4) Fa nuovo contratto di cessione con Poste senza rifare comunicazione AdE 

5) stiamo attendendo se la cosa va a buon fine o meno.  

Secondo Poste andava rifatta anche la comunicazione AdE, secondo una e-mail che ci ha scritto AdE non va rifatta la comunicazione perchè sarebbe un doppione, secondo invece quanto riferito al condomino dallo sportello AdE va rifatta la comunicazione...

In pratica aspettiamo e vediamo se va a buon fine...

Grazie per la risposta dettagliata, aspettiamo di sapere come va a finire, l'unica certezza è che con l'Ade non vi è certezza 😉

 

Modificato da Condo70

Bonus edilizi e superbonus, i Commercialisti chiedono alle Entrate di sciogliere i dubbi - 28/09/2021

Presentata un’istanza di consulenza giuridica su diversi aspetti contabili, fiscali e burocratici

In attesa anche di capire le intenzioni del Governo sulla proroga o meno dei vari bonus edilizi in vista del 2022, grazie alla collaborazione con la nostra Fondazione Nazionale, siamo in grado di presentare una ulteriore istanza di consulenza giuridica” - annuncia l’Unione.
Nell’istanza verrà chiesto all’Agenzia delle Entrate di pronunciarsi sulla possibilità per i condomini e per le persone fisiche - in conformità al criterio di cassa - di usufruire della detrazione relativa al cd. “Bonus facciata” (pari al 90%), pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo (pari al 10%) che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, anche se i lavori al 31 dicembre 2021 non sono ancora terminati.
“Il tema, nelle more della predisposizione della istanza, è recentemente stato affrontato nella risposta all’--link_rimosso-- da parte della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Liguria. Anche per questo è quanto mai necessaria, vista l’importanza dell’argomento e l’approssimarsi della scadenza, una presa di posizione ufficiale da parte dell’amministrazione finanziaria centrale”.
 

Interessante novità per interpello nella mia città (Genova) 👀

Ma i dubbi non finiscono qui. Ce ne sono altri relativi agli aspetti contabili e fiscali (sulla contabilizzazione del contributo, sullo sconto in fattura o ancora sull’imponibilità o meno dell’importo ricevuto a seguito della cessione del credito) e a quelli ‘burocratici’. “In particolare, in quest’ultimo caso i dubbi sono quelli riguardanti la possibilità di correggere la Comunicazione di opzione di cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020, a proposito della quale stiamo ricevendo varie segnalazioni di colleghi”.

 

COMUNICATO STAMPA DA FONTE UFFICIALE UNGDCEC - 2A ISTANZA

COMUNICATO STAMPA DA FONTE UFFICIALE UNGDCEC - 1A ISTANZA

Ma andiamo nel dettaglio della nostra prima richiesta inviata in questi giorni. I nostri associati – di fatto – hanno chiesto di poter comprendere come mai siano costretti a compilare quadri dei dichiarativi con dati – a nostro avviso - già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, per suo tramite, o per tramite di ulteriori banche dati consultabili dalla medesima Amministrazione.

 

BIR(R)ICHINI... SIAMO SEMPRE ALLE SOLITE...

 

Nella nostra istanza si evidenzia, attraverso l’esposizione delle norme correlate, come l’Agenzia delle Entrate o altre amministrazioni pubbliche siano già in possesso di molte delle informazioni richieste in dichiarazione, nello specifico nel quadro RS. Leggendo quindi il combinato disposto delle norme sugli Aiuti di Stato e lo Statuto del contribuente, si è ritenuto di concludere che il contribuente (ed il professionista per lui nella compilazione del suo dichiarativo) non sia tenuto alla compilazione del prospetto di cui al quadro RS, in virtù proprio dell’art. 6 comma 4 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) che prevede che “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”. 

Nell’istanza si sottolinea, in subordine, che la compilazione del quadro RS è – a nostro avviso - una duplicazione di informazioni, in quanto, i suddetti aiuti di stato e le informazioni richieste aggiuntive, sono già indicate in altri quadri dei modelli dichiarativi (LM, RG, RF, RE, frontespizio, ISA) o in altre banche dati (INPS, Camere di Commercio, banche dati della stessa Agenzia).

Con tale istanza, non chiediamo nulla di più che una spiegazione “giuridica” delle istruzioni per i modelli dichiarativi 2021 correlati agli obblighi imposti dalla L. 212/2000.

Modificato da Alberto.Cannaò
Alberto.Cannaò dice:

Nell’istanza verrà chiesto all’Agenzia delle Entrate di pronunciarsi sulla possibilità per i condomini e per le persone fisiche - in conformità al criterio di cassa - di usufruire della detrazione relativa al cd. “Bonus facciata” (pari al 90%), pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo (pari al 10%) che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, anche se i lavori al 31 dicembre 2021 non sono ancora terminati.

Ma daaaaaaaaaiii, questa cosa si sa già! Hanno tempo da perdere?

Danielabi dice:

Ma daaaaaaaaaiii, questa cosa si sa già! Hanno tempo da perdere?

Per le statistiche il file PDF è stato creato il 14/09/2021 alle ore 10:21:47

modificato il 14/09/2021 alle ore 09:22:34 (presumo p.m. internazionale)

Dipende da come è stato creato...

--link_rimosso-- - il Sole 24 ORE - 04/10/2021

Un interpello inedito della Direzione regionale delle Entrate del Veneto (prot. 907-1595/2021)
sembra chiudere la porta alle speranze di molti ritardatari.

Detto diversamente, chi si troverà a pagare una frazione delle spese agevolate entro il prossimo 31 dicembre, dovrà realizzare lavori per almeno il 30% (1) dell'intervento complessivo, altrimenti potrà solo usare la prima rata del superbonus sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi presentatane' 2022 (salvo poter cedere le rate successive).
Niente da fare neppure per chi centrerà la soglia del 30% dopo il 31 dicembre, ma prima del termine per comunicare l'opzione alle Entrate (16 marzo, salvo proroghe).

(1) erano già state chiarite quali e quante percentuali...
Veniamo alla questione - Articolo di Fabiana Nesi senza data
--link_rimosso--
--link_rimosso--

Modificato da Alberto.Cannaò
  • Grazie 1
Alberto.Cannaò dice:

--link_rimosso--

Giusto per mettere quel pizzico  di terrore in piu' che non deve mai mancare......

Danielabi dice:

si.

quindi se per spese sostenute nel 2021 portando in detrazione la prima rata  nella dichiarazione 2022 si ha tempo fino al 16 marzo 2023, se ho capito bene le indicazioni dell'AdE: "entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione"  per cedere, esistono anche termini temporali a partire dai quali posso fare la cessione delle rate residue?

Ad esempio, visto che il credito matura al pagamento delle spese per gli interventi, è possibile  per interventi pagate nel 2021 cedere le 9 rate residue già a gennaio 2022, oppure bisogna aspettare il 16 marzo 2021?

Condo70 dice:

si ha tempo fino al 16 marzo 2023

No, perchè le detrazioni relative al 2021, entrano nella denuncia che si presenta nel 2022, quindi il termine ultimo di presentazione della comunicazione di cessione è il 16 marzo 2022.

 

Condo70 dice:

esistono anche termini temporali a partire dai quali posso fare la cessione delle rate residue?

dal 01.01.2022, teoricamente, perchè di fatto è necessario attendere che AdE offra l'apposito software o l'apposita funzione all'interno dell'area riservata.

 

 

 

Danielabi dice:

No, perchè le detrazioni relative al 2021, entrano nella denuncia che si presenta nel 2022, quindi il termine ultimo di presentazione della comunicazione di cessione è il 16 marzo 2022.

mi sono espresso male,  intendo dal punto di vista del condomino e sono d'accordo che se si volessero cedere le 10 rate il termine sarebbe il 16.3.2022 e la comunicazione sarebbe a carico dell'amministatore, ma se il condomino detrae la prima rata, la seconda andrebbe in dichiarazione nel 2023 per questo pensavo al 2023, come se portasse in detrazione anche la terza andrebbe nel 2024 e così via.

 

Ho inteso così le indicazione dell'Ade altrimenti se un condomino si trovasse in futuro a non avere capienze e volesse cedere dalla quarta alla decima rata, non potrebbe se la scadenza fosse tassativamente l'anno successivo al pagamento delle spese, ho capito male?

Danielabi dice:

 

dal 01.01.2022, teoricamente, perchè di fatto è necessario attendere che AdE offra l'apposito software o l'apposita funzione all'interno dell'area riservata.

 

 

 

qui intendevo che il condomino fa la comunicazione della cessione all'Ade perchè sono rate residue, quindi se ho capito bene in teoria è possibile comunicare subito (nel 2022 la cessione delle 9 rate residue senza attendere il termine del 16 marzo 2022 dopo del quale in assenza di cessione la prima rata va in dichiarazione?

Condo70 dice:

quindi se per spese sostenute nel 2021 portando in detrazione la prima rata  nella dichiarazione 2022 si ha tempo fino al 16 marzo 2023, se ho capito bene le indicazioni dell'AdE: "entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione"  per cedere, esistono anche termini temporali a partire dai quali posso fare la cessione delle rate residue?

Ad esempio, visto che il credito matura al pagamento delle spese per gli interventi, è possibile  per interventi pagate nel 2021 cedere le 9 rate residue già a gennaio 2022, oppure bisogna aspettare il 16 marzo 2021?

intendevo 16 marzo 2022

Condo70 dice:

se il condomino detrae la prima rata, la seconda andrebbe in dichiarazione nel 2023 per questo pensavo al 2023, come se portasse in detrazione anche la terza andrebbe nel 2024 e così via

No, la cessione del credito è possibile solo per gli interventi pagati nel 2020/2021 e per le 9 rate residue. Non si puo' cedere una rata ad anno, oppure dall'ottava.

Il termine ultimo è il 16 marzo 2022.

Salvo che la finanziaria non cambi le carte in tavola.

 

Condo70 dice:

qui intendevo che il condomino fa la comunicazione della cessione all'Ade perchè sono rate residue, quindi se ho capito bene in teoria è possibile comunicare subito (nel 2022 la cessione delle 9 rate residue senza attendere il termine del 16 marzo 2022 dopo del quale in assenza di cessione la prima rata va in dichiarazione?

Si cedono tutte le rate residue, quindi la prima va in detrazione nella denuncia dell'anno in cui si è sostenuto il costo (costo 2020, denuncia presentata nel 2021; costo sostenuto nel 2021, denuncia presentata nel 2022) TUTTE le altre vengono cedute. Le rate del 2020 entro il 16 marzo 2021; le rate del 2021 entro il 16 marzo 2022.

Danielabi dice:

No, la cessione del credito è possibile solo per gli interventi pagati nel 2020/2021 e per le 9 rate residue. Non si puo' cedere una rata ad anno, oppure dall'ottava.

Il termine ultimo è il 16 marzo 2022.

Salvo che la finanziaria non cambi le carte in tavola.

 

Si cedono tutte le rate residue, quindi la prima va in detrazione nella denuncia dell'anno in cui si è sostenuto il costo (costo 2020, denuncia presentata nel 2021; costo sostenuto nel 2021, denuncia presentata nel 2022) TUTTE le altre vengono cedute. Le rate del 2020 entro il 16 marzo 2021; le rate del 2021 entro il 16 marzo 2022.

leggendo su questo sito avevo capito che si dovessero cedere tutte le rate residue insieme, ma anche negli anni successivi in relazione a  quelle restanti di anno in anno non portate in detrazione, leggendo qui viene così interpretato fanno anche un esempio:

www.tutelafiscale.it/cessione-del-credito-da-bonus-fiscali/

 

dal sito dell'agenzia: www.agenziaentrate.gov.it/portale/alternative-alle-detrazioni

 

Il citato articolo 121 del decreto Rilancio ha previsto, inoltre, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

 

In tal caso l’opzione deve riferirsi a tutte le rate residue e deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

 

Nel caso di cessione del credito relativo alle rate residue di detrazione non fruite per interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, la comunicazione non deve essere trasmessa dall’amministratore di condominio ma direttamente dal condomino beneficiario della detrazione o da un suo intermediario o, nel caso di interventi ammessi al Superbonus, dal soggetto che rilascia il visto.

 

il fatto che indichino giorno e mese ma non l'anno mi ha fatto pensare alla teoria che ho espresso a inizio messaggio.

🙄

mi rifacevo a quanto scritto nel provvedimento di AdE del 08.08.2020, che stabilisce le modalità di cessione, in particolare:

1.4. L’opzione di cui al punto 1.1, lettera b), può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile

 

In effetti non c'è scritto che si cedono le "9" rate residue, ma "le" rate residue. Quindi cio' che hai pensato è corretto: non importa l'anno in cui cedo, ma devo cedere tutto il residuo, che puo' essere di 2/3/4/5...rate.

E' corretto, pertanto, che il termine ultimo per la cessione sia il 16 marzo dell'anno di presentazione della prima denuncia in cui doveva essere detratta la rata. Esempio: anno 2021 avrei dovuto detrarre la prima rata, cedo quindi il mio termine è il 16 marzo 2022 e così via.....

Mi resta, comunque, il dubbio rispetto al fatto che sconto e cessione sono possibili sino al 31.12.2021. 🤔

 

Danielabi dice:

Mi resta, comunque, il dubbio rispetto al fatto che sconto e cessione sono possibili sino al 31.12.2021

PROROGHE
Nella Legge di Bilancio 2022 verrà probabilmente inserita la proroga al 2023

Lo prevede la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 approvata dal Consiglio dei Ministri n. 38 del 29 Settembre 2021
Nessuna anticipazione sulla proroga dello sconto in fattura e della cessione

 

FONTE WEBINAR 07/10/2021

MC Energy - SUPERBONUS 110%: 3 soluzioni per superare le problematiche ancora aperte
 

Danielabi dice:

 ra🙄

mi rifacevo a quanto scritto nel provvedimento di AdE del 08.08.2020, che stabilisce le modalità di cessione, in particolare:

1.4. L’opzione di cui al punto 1.1, lettera b), può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile

 

In effetti non c'è scritto che si cedono le "9" rate residue, ma "le" rate residue. Quindi cio' che hai pensato è corretto: non importa l'anno in cui cedo, ma devo cedere tutto il residuo, che puo' essere di 2/3/4/5...rate.

E' corretto, pertanto, che il termine ultimo per la cessione sia il 16 marzo dell'anno di presentazione della prima denuncia in cui doveva essere detratta la rata. Esempio: anno 2021 avrei dovuto detrarre la prima rata, cedo quindi il mio termine è il 16 marzo 2022 e così via.....

Mi resta, comunque, il dubbio rispetto al fatto che sconto e cessione sono possibili sino al 31.12.2021. 🤔

 

Per ora non c'è notizia di proroga di sconto in fattura e cessione.

 

Ora chiarito il termine ultimo per cedere le rate restanti, ripropongo il mio dubbio:

 

Spese sostenute nel 2021

Condomino detrae la prima rata in dichiarazione 

L'AdE ne viene a conoscenza dopo il 16/03/2022 (salvo proroghe) tramite la comunicazione dell'amministratore relative alle spese sostenute (non quella relativa alla cessione)

 

a partire da quando il condomino può cedere il credito delle restanti 9 rate?

 

a)  già dal 1 gennaio 2022 anche se l'AdE ancora non sa che la prima rata è detratta in dichiarazione?

b) dopo il 16/03/2022 dopo che l'AdE sa che la prima rata è detratta in dichiarazione?

c)  deve aspettare il corso del 2022 e ad inizio 2023 può cedere?

 

Grazie AdE😉

 

 

Condo70 dice:

a partire da quando il condomino può cedere il credito delle restanti 9 rate?

Cessione del credito da bonus fiscali - 16/04/2021

 

Esempio
Il sig. Mario Rossi ha effettuato interventi di ristrutturazione del proprio appartamento (detrazione fiscale del 50% in 10 anni) sostenendo un spesa di € 20.000,00 + Iva 10% (totale € 22.000,00) nell’anno 2020.
Usufruisce delle prime 3 rate di detrazione, ovvero:

  - 1ª rata di € 1.100,00 (anno 2020) da indicare nel modello 730/21 o modello Redditi/21;

  - 2ª rata di € 1.100,00 (anno 2021) da indicare nel modello 730/22 o modello Redditi/22;
  - 3ª rata di € 1.100,00 (anno 2022) da indicare nel modello 730/23 o modello Redditi/23.
Nell’anno 2023 il sig. Mario Rossi non presenta redditi e pertanto non ha più capienza per poter usufruire della detrazione. Per evitare di perdere il beneficio fiscale, sceglie di cedere le quote di detrazione residue ad un istituto di credito (anni dal 2023 al 2029) per l’importo pari ad € 7.700,00 (€ 11.000,00 – € 3.300,00).
Entro il termine del 16.03.2024 dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione attestante la cessione del credito corrispondente alle rate di detrazione residua, come meglio illustrato di seguito.

 

Adempimenti da svolgere – cedente beneficiario

Entro il 16.03 dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione, occorre inviare l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente con modalità telematica, a cura del beneficiario se si tratta di interventi eseguiti su unità immobiliari oppure dall’amministratore di condominio per gli interventi su parti comuni.

Alberto.Cannaò dice:

Cessione del credito da bonus fiscali - 16/04/2021

 

Esempio
Il sig. Mario Rossi ha effettuato interventi di ristrutturazione del proprio appartamento (detrazione fiscale del 50% in 10 anni) sostenendo un spesa di € 20.000,00 + Iva 10% (totale € 22.000,00) nell’anno 2020.
Usufruisce delle prime 3 rate di detrazione, ovvero:

  - 1ª rata di € 1.100,00 (anno 2020) da indicare nel modello 730/21 o modello Redditi/21;

  - 2ª rata di € 1.100,00 (anno 2021) da indicare nel modello 730/22 o modello Redditi/22;
  - 3ª rata di € 1.100,00 (anno 2022) da indicare nel modello 730/23 o modello Redditi/23.
Nell’anno 2023 il sig. Mario Rossi non presenta redditi e pertanto non ha più capienza per poter usufruire della detrazione. Per evitare di perdere il beneficio fiscale, sceglie di cedere le quote di detrazione residue ad un istituto di credito (anni dal 2023 al 2029) per l’importo pari ad € 7.700,00 (€ 11.000,00 – € 3.300,00).
Entro il termine del 16.03.2024 dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione attestante la cessione del credito corrispondente alle rate di detrazione residua, come meglio illustrato di seguito.

 

 

certo il procedimento è chiaro ed è chiaro che ha tempo sino al 16/03/2024 per comunicare la cessione relativa alle rate 2023-2029, non mi è chiaro quando può sottoscrivere il contratto di cessione:

01/01/2023 oppure deve attendere l'anno della dichiarazione quindi il 2024 quindi può sottoscrivere il contratto dal 01/01/2024?

 

Paradossalmente il signor Rossi sa già nel 2020 che nel 2023 non avrà  reddito, può cedere già nel 2020 anno in cui ha maturato il credito,?

 

Considerando che cedendo tutte le 10 rate è sufficiente il pagamento per maturare il credito e poi cedere senza attendere l'anno della dichiarazione, mi chiedevo se valesse lo stesso principio pur avendo detratto una o più rate.

 

 

Alberto.Cannaò dice:

 

Adempimenti da svolgere – cedente beneficiario

Entro il 16.03 dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione, occorre inviare l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente con modalità telematica, a cura del beneficiario se si tratta di interventi eseguiti su unità immobiliari oppure dall’amministratore di condominio per gli interventi su parti comuni.

Condo70 dice:

certo il procedimento è chiaro ed è chiaro che ha tempo sino al 16/03/2024 per comunicare la cessione relativa alle rate 2023-2029, non mi è chiaro quando può sottoscrivere il contratto di cessione:

01/01/2023 oppure deve attendere l'anno della dichiarazione quindi il 2024 quindi può sottoscrivere il contratto dal 01/01/2024?

 

Paradossalmente il signor Rossi sa già nel 2020 che nel 2023 non avrà  reddito, può cedere già nel 2020 anno in cui ha maturato il credito,?

 

Considerando che cedendo tutte le 10 rate è sufficiente il pagamento per maturare il credito e poi cedere senza attendere l'anno della dichiarazione, mi chiedevo se valesse lo stesso principio pur avendo detratto una o più rate.

 

 

mi spiego meglio

 

 

Paradossalmente il signor Rossi sa già nel 2020 che nel 2023 non avrà  reddito, può cedere già nel 2020 anno in cui ha maturato il credito monetizzandolo subito , andando comunque a detrarre le prime 3 rate negli anni successivi nelle dichiarazioni relative?

 

Considerando che cedendo tutte le 10 rate è sufficiente il pagamento delle spese per maturare il credito e poi cedere senza attendere l'anno della dichiarazione, mi chiedevo se valesse lo stesso principio pur avendo detratto una o più rate.

 

In una situazione reale che mi si porrà, quello che vorrei capire è se posso dire ai condomini che per lavori pagati nel 2021 possono detrarre la prima rata nella dichiarazione  2022 e poi sempre nel 2022 cedere le restanti 9 rate. Questo perchè possano essere indipendenti da me nella comunicazione all'Ade.

Per me la risposta resta quella già data in precedenza: la possibilità di cedere c'è dal 01.01, perchè se è vero che l'amministratore puo' attendere il 16 marzo per inviare la comunicazione, il contribuente ha tempo di inviare la denuncia dei redditi entro il 30 novembre; tutti questi "posticipi" sono termini ultimi per considerare valide degli invii telematici, ma, di fatto, il credito esiste già dal 01.01

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