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Danielabi

CESSIONE CREDITO - ADEMPIMENTI

Dove li avresti letti? Puoi postare un link?

Simomiche dice:

Ciao Daniela, questo è uno degli articoli che avevo letto, gli altri non riesco a ritrovarli.

 

Sinceramente spero sia una boutade di qualche giornalista poco informato.. altrimenti in tanti ci troveremo nei casini..

L'articolo indicato sembra essere un richiamo a Telefisco 2022, di cui ho segnalato 

--link_rimosso--

Se non ho interpretato male, il concetto sembra espresso in modo differente...

... ma la sostanza mi sembra la stessa... (giusto così?)

Bonus edilizi: detraibilità ad ampio raggio per le spese per visto e asseverazione

OMISSIS

- in caso di bonus facciate, affinché non sia richiesto il visto di conformità, in caso di sconto in fattura, è necessario che, entro l'11 novembre 2021, la fattura sia stata emessa e il pagamento del relativo saldo sia stato effettuato. La comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate può anche avvenire in data successiva rispetto all'11 novembre 2021, purché entro i termini ordinari previsti per l'anno in cui sono state sostenute le spese. Si tratta di una conferma su quanto già si sapeva, e, in aggiunta, l’Agenzia precisa che l'indicazione dello sconto in fattura presuppone che ci sia stato già l'accordo in tal senso tra fornitore e cliente.

 

Quindi il saldo del 10% doveva essere eseguito prima del 12/12/2021

Altro articolo simile

Visto di conformità e asseverazioni 2021 detraibili: nuove indicazioni dalle Entrate - 27/01/2022

Simomiche dice:

La % di detrazione del 90% è riservata al 2021, quindi se asseverazione e visto si sono pagati nel 2022 su questi si avrà la % del 60%, tutto qui.

Nessun riflesso sulla % applicata alla fattura pagata nel 2021.

Il passo "incriminato" è questo:

 

In altre parole, chi ha versato entro il 31 dicembre un acconto del 10% all’impresa incaricata dei lavori — ottenendo lo sconto in fattura, o ha ceduto il credito, ad esempio a una banca – può ottenere l’agevolazione nella misura in vigore per il 2021, ovvero rimborso fino al 90% delle spese sostenute. Ad una condizione: che il condominio abbia ottenuto entro il 31 dicembre scorso l’asseverazione e il visto di conformità. Al mancare di queste condizioni si potrà chiedere il bonus solo con le regole del 2022 e quindi con beneficio ridotto al 60%.

 

L'articolo non fa riferimento alla detraibilità dei costi di asseverazione e visto, ma indica che sia una condizione sine qua non per ottenere il 90% di agevolazione il fatto che sia stato emessa l'asseverazione e il visto entro il 31.12.2021

Pero', non ho letto nulla di ufficiale che sostenga tale tesi, non era indicato nella circolare 16/2021 di AdE e non mi risulta sia stato detto qualcosa al riguardo in Telefisco.

 

 

Danielabi dice:

Il passo "incriminato" è questo:

 

In altre parole, chi ha versato entro il 31 dicembre un acconto del 10% all’impresa incaricata dei lavori — ottenendo lo sconto in fattura, o ha ceduto il credito, ad esempio a una banca – può ottenere l’agevolazione nella misura in vigore per il 2021, ovvero rimborso fino al 90% delle spese sostenute. Ad una condizione: che il condominio abbia ottenuto entro il 31 dicembre scorso l’asseverazione e il visto di conformità. Al mancare di queste condizioni si potrà chiedere il bonus solo con le regole del 2022 e quindi con beneficio ridotto al 60%.

 

L'articolo non fa riferimento alla detraibilità dei costi di asseverazione e visto, ma indica che sia una condizione sine qua non per ottenere il 90% di agevolazione il fatto che sia stato emessa l'asseverazione e il visto entro il 31.12.2021

Pero', non ho letto nulla di ufficiale che sostenga tale tesi, non era indicato nella circolare 16/2021 di AdE e non mi risulta sia stato detto qualcosa al riguardo in Telefisco.

 

 

Infatti, secondo me hanno preso lucciole per lanterne.

Non so se ci avete fatto case che l'anagramma di Agenzia delle Entrate, cioè Ade, nell'antichità corrispondeva al regno delle anime e più in generale a Dio stesso. Amen. 

Ho sempre sostenuto, personalmente e peofessionalmene, che si deve dar credito SOLO alle fonti ufficiali ......che detto tra noi già sono ingarbugliate di loro.

 

Se poi si incomincia a seguire/leggere articoli di questo o di quello (che si dilettano ad interpretare) allora non se ne esce, si genera solo altra confusione.

 

Esempio acclarato:

Poco più sopra SEGNALAVO ERRORI palesi in articolo segnalato.....articolo tra l'altro di  "autorevole" sito (o pseudo tale).

La cosa che poi dispiace è che colui che ha segnalato/postato tale articolo non si è degnato di commenti.

Modificato da marcanto
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marcanto dice:

Ho sempre sostenuto, personalmente e peofessionalmene, che si deve dar credito SOLO alle fonti ufficiali ......che detto tra noi già sono ingarbugliate di loro.

Perfettamente d'accordo.

Anche se, ad onor del vero, esistono siti senz'altro attendibili (cito Ipsoa per tutti), ma è come se ci si rifacesse alle fonti ufficiali.

Leggere indistintamente nei siti web, senz'altro è un rischio.

 

Agi-bruno dice:

Non so se ci avete fatto case che l'anagramma di Agenzia delle Entrate, cioè Ade, nell'antichità corrispondeva al regno delle anime e più in generale a Dio stesso. Amen. 

Potremmo togliere la "d" e indicare AE, eviteremmo di pensare ai gironi dell'inferno ogni volta 😃

Danielabi dice:

Il passo "incriminato" è questo:

 

In altre parole, chi ha versato entro il 31 dicembre un acconto del 10% all’impresa incaricata dei lavori — ottenendo lo sconto in fattura, o ha ceduto il credito, ad esempio a una banca – può ottenere l’agevolazione nella misura in vigore per il 2021, ovvero rimborso fino al 90% delle spese sostenute. Ad una condizione: che il condominio abbia ottenuto entro il 31 dicembre scorso l’asseverazione e il visto di conformità. Al mancare di queste condizioni si potrà chiedere il bonus solo con le regole del 2022 e quindi con beneficio ridotto al 60%.

 

L'articolo non fa riferimento alla detraibilità dei costi di asseverazione e visto, ma indica che sia una condizione sine qua non per ottenere il 90% di agevolazione il fatto che sia stato emessa l'asseverazione e il visto entro il 31.12.2021

Pero', non ho letto nulla di ufficiale che sostenga tale tesi, non era indicato nella circolare 16/2021 di AdE e non mi risulta sia stato detto qualcosa al riguardo in Telefisco.

 

 

Forse il pasticcio è stato creato dalla Direzione Regionale Campania...

La DRE Campania revoca l'interpello 914 - 1430/2021 e smentisce se stessa 

Redazione Condominioweb - 17/12/2021

 

Il combinato disposto della risposta MEF all'--link_rimosso-- e della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/2021 (§ 1.2.2) (1), ha portato ad affermare che, per poter beneficiare del bonus facciate al 90% con sconto in fattura, relativamente a spese ed opzioni non ancora sostenute ed esercitate al 12 novembre 2021, è sufficiente che:
il fornitore fatturi il 100% entro il 31 dicembre 2021 il corrispettivo dei lavori, applicando lo sconto del 90%, con pagamento da parte del committente, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2021, della parte di spesa non coperta dallo sconto; i lavori siano almeno iniziati.

... Con la risposta a interpello n. 914-1549/2021, la DRE Campania, in manifesta rettifica alla risposta a interpello n. 914-1430/2021, ha affermato:

"Ciò posto, la scrivente è dell'avviso che i condomini possano beneficiare del c.d. bonus facciate per i costi complessivi sostenuti nel 2021 in relazione a interventi di recupero delle facciate, avviati ancorché non terminati (cioè iniziati al 31.12.2021) laddove il pagamento, da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31.12.2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti".

 

(1) Circolare n. 16 del 29/11/2021 - 1.1.2. Asseverazione

Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 - pdf

 

Risposta a interpello n° 914-1549/2021

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, la scrivente fornisce il proprio parere a rettifica di quello precedentemente reso con l’interpello n. 914-1430/2021 del 07/12/2021.

... Di qui, il presente quesito:
Premesso che l'asseverazione sulla congruità delle spese sostenute segue l'iter del superbonus, ovvero a stati di avanzamento o a fine lavori, nel caso in cui lo stato di avanzamento sia vistato dopo il 31/12/2021, il Condominio usufruisce comunque della detrazione al 90% sull'importo totale dei lavori o soltanto sulle spese effettivamente sostenute e vistate per congruità al 31/12/2021?".

... Come precisato al par. 3 della citata circolare n. 2 del 2020, "Considerato che nel comma 219 viene utilizzala la locuzione "spese documentate, sostenute nell'anno 2020" (ndr 2021), senza altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione del "bonus facciate" alla data di avvio degli interventi, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento...

... Come rilevato nella risposta n. 46 del 22 ottobre 2018 (23/10/2018 !) dell'Agenzia delle entrate, ai fini della determinazione del diritto alla fruizione del beneficio fiscale non bisogna considerare la data di inizio e neppure quella della fine dei lavori, ma solo quella del sostenimento della spesa mediante bonifico.

... Con riguardo alla fruizione del bonus facciate al 90%, atteso che la norma in commento si applica attualmente alle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2021, è pacifico ritenere che sia necessaria la sussistenza dei requisiti nel periodo di vigenza della norma e che gli interventi sulle parti comuni dell'edificio siano già stati "almeno avviati" al 31 dicembre 2021, ancorché non ultimati.

 

A parte quanto sopra riportato, è stato chiesto se è obbligatorio il visto di conformità.

Nel corso di Telefisco 2022 (in data 27/01/2022) è stato detto che:

asseverazione (congruità dei prezzi) e visto di conformità sono sempre obbligatori, in caso di cessione del credito o di sconto in fattura per il bonus facciate, a nulla rilevando se si tratta di un intervento di edilizia libera o di un intervento di importo complessivo non superiore a 10mila euro.

 

Dimenticavo che una FAQ dell'Agenzia delle Entrate riporta una precisazione...

Considerato che tale disposizione normativa entra in vigore il 1° gennaio 2022 si ritiene che la stessa trovi applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’Agenzia delle entrate a decorrere da tale data.
Ne deriva che per la spesa sostenuta, anche mediante lo sconto in fattura, il 1° dicembre 2021 per i sopra citati interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (come detto, fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate), non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Modificato da Alberto.Cannaò
aggiunto estratto FAQ del 28/01/2022

mamma mia, la direzione Campania l'avevamo già cassata...non riesumare cadaveri 😃

 

Per il resto, riporti notizie riguardo all'obbligatorierà o meno del visto, ma il problema sollevato è un altro, che, comunque, pare proprio non avere alcuna ufficialità.

  • Haha 1
Agi-bruno dice:

Non so se ci avete fatto case che l'anagramma di Agenzia delle Entrate, cioè Ade, nell'antichità corrispondeva al regno delle anime e più in generale a Dio stesso. Amen. 

Per la precisione si tratta di un personaggio della mitologia greca, figlio di Crono e Rea, Dio delle ombre e dei morti.

Quindi AdE è il Dio degli inferi, Signore dell’oltretomba.

 

Danielabi dice:

Potremmo togliere la "d" e indicare AE, eviteremmo di pensare ai gironi dell'inferno ogni volta 😃

Mah, secondo me sta proprio bene così: AdE 😁 ..... 

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Danielabi dice:

mamma mia, la direzione Campania l'avevamo già cassata...non riesumare cadaveri 😃

 

E che dire ! 🤣

 

" ma il problema sollevato è un altro,"

Eclissiamo!

Modificato da marcanto
condo77 dice:

Ne deriva che per la spesa sostenuta, anche mediante lo sconto in fattura, il 1° dicembre 2021 per i sopra citati interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (come detto, fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate), non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Ho visto. Per una volta: gioia e gaudio!!

 

Danielabi dice:

può ottenere l’agevolazione nella misura in vigore per il 2021, ovvero rimborso fino al 90% delle spese sostenute. Ad una condizione: che il condominio abbia ottenuto entro il 31 dicembre scorso l’asseverazione e il visto di conformità. Al mancare di queste condizioni si potrà chiedere il bonus solo con le regole del 2022 e quindi con beneficio ridotto al 60%.

No vabbe come avete già scritto io mi auguro che sia una enorme cavolata. Perchè ci manca solo che dopo essere diventati tutti matti a fare i bonifici entro il 31 dicembre, salti fuori che non basta.

Io verrei mangiata viva (avete presente quei lavori che partono male e procedono male...ci manca solo di dire ai condomini che il 90% se lo sono persi...) ma sinceramente mi girerebbe anche molto qualcosa che non si può dire perchè sono arcimegastufa delle cose fatte a caso che ogni giorno cambiano a caso. Ecco

 

Sjlva dice:

Mah, secondo me sta proprio bene così: AdE

Sì concordo. Va proprio a pennello.

🙄 io me la prenderei piu' con "Giove" che con AdE...cioè il legislatore, alla fine AdE non puo' far altro che tentare di rendere operative delle norme, peraltro, come ha scritto in una delle faq sul suo sito:

Considerata la formulazione del periodo introdotto dalla lettera l) del comma 28, si ritiene che la disposizione abbia valenza interpretativa.........

 

Alla fine sta facendo favori a tutti (interpretando), di che vi lamentate? 😃

GIOVE HA SCRITTO...

Camera dei deputati - Servizio Studi - Documentazione e ricerche

Dossier n° 118 - Schede di lettura - 14/01/2022

Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento alla legge di bilancio 2022


Il quadro normativo

... Secondo le --link_rimosso-- del Centro Studi della Confindustria l'agevolazione attiverà in due anni 18,5 miliardi di spese con un impatto positivo sul PIL pari a circa l'1%, mentre secondo i risultati di un'analisi elaborata dal Centro Studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, nel caso in cui si dovesse raggiungere nel 2021 una spesa per Superbonus 110% di poco più di 9 miliardi di euro, si attiverebbe nel sistema economico un livello di produzione di più del doppio di tale valore (per effetti moltiplicativi e per il coinvolgimento di un numero ampio di comparti dell'indotto delle costruzioni). Tale spesa in Superbonus contribuirebbe alla formazione di poco più di 12 miliardi di Pil e coinvolgerebbe almeno 153.000 unità di lavoro...

 

TESTO ULTIMO PERIODO

Il Governo rispondendo all'--link_rimosso--, nella VI Commissione finanze alla Camera dei deputati, ha inoltre precisato che in merito all'applicazione del comma 10 dell'articolo 119, che prevede che per le persone fisiche il superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, la predetta limitazione non è correlata agli immobili oggetto degli interventi, bensì ai contribuenti interessati dall'agevolazione. Pertanto, nel caso, ad esempio, di un soggetto che ha già utilizzato l'agevolazione per la riqualificazione energetica di due immobili, lo stesso non potrà fruire del superbonus con riferimento ad interventi di riqualificazione energetica realizzati su un altro immobile di cui è comproprietario al 50 per cento. L'altro comproprietario potrà fruire del Superbonus, in relazione alle spese sostenute, qualora non abbia, a sua volta, già fruito dell'agevolazione per interventi di efficienza energetica realizzati su altre due unità immobiliari.

  • Grazie 1

Buongiorno a tutti,

tanto per cambiare ho bisogno del vostro aiuto a districare questa situazione:

 

fatture per lavori 50% pagate a dicembre. Il proprietario dell'epoca ha pagato la rata e ha richiesto lo sconto in fattura (come tutti gli altri condomini). Comunicazione di cessione non ancora fatta maledetta me perchè aspettavo l'ade sul discorso no asseverazioni ecc. Ora il vecchio proprietario sta vendendo e dice che si è accordato con l'acquirente affinchè le spese straordinarie le paghi l'acquirente e sia lui a beneficiare della detrazione. In particolare questa spesa già pagata è stata rimborsata direttamente dall'acquirente al venditore.

 

La domanda generale è: si può far comparire correttamente il nuovo proprietario, che comprerà a febbraio, come titolare della detrazione? contando che la fattura è stata pagata l'anno scorso?

 

Basta mettere nel rogito che le spese straordinarie e relative detrazioni faranno capo all'acquirente anche se riferite a spese sostenute nel 2021? può andare?

Oppure scavallando anno non è possibile o c'è troppo rischio di pasticciare e sarebbe meglio lasciare tutto a nome del venditore?

 

e infine per far filare tutto, direi che ovviamente il nuovo proprietario dovrà firmarmi la richiesta di sconto in fattura, così comunicherò i suoi dati all'ade e ok. me la firma in qualità di proprietario direi, non vedo altre opzioni valide.

 

Silvia3 dice:

non vedo altre opzioni valide

A mio parere è  necessario distinguere i "momenti": lo sconto è stato pattuito quando e da chi? La fattura pagata quando? Tutto è avvenuto nel 2021; per il 2021 la comunicazione è da inviare entro il 16 marzo, ma resta comunque riferita all'anno 2021. Nel 2021 il proprietario è "il vecchio", pertanto è il vecchio a comparire come fruitore dello sconto.

Sono le detrazioni non fruite a passare all'acquirente, quelle già fruite restano in capo al venditore. Pertanto, il venditore ha goduto dello sconto in fattura e quello resta a lui, legittimo proprietario nel momento dello sconto; dopo la vendita, se rimarranno dei "sospesi" per cui godere di sconti o detrazioni entrerà in gioco il venditore. Bene hanno fatto a pattuire per il rogito, male per il rimborso dato al venditore.

A me pare logico in questo modo.

Condivido il tuo ragionamento.

 

Il punto sarebbe cercare di accontentare i condomini, vecchio e nuovo.

ma mi pare he la tua opinione sia che non è ragionevolmente possibile.

 

però:

1) l'altro giorno parlavamo del caso opposto (venditore che vuole tenersi le sue cose, sempre con pagamento nel 2021 e sconto) e mi suggerivi di far mettere comunque una specifica a rogito

2) non vorrei che anche se io suggerissi al venditore di lasciar perdere (tanto la detrazione è fruita con lo sconto, quindi in realtà in termini di soldi spesi al compratore non cambia nulla, anche se gli ha già fatto il rimborso) loro facciano mettere appunti strani nel rogito. Anche perchè sono in ballo altri lavori straordinari per i quali invece va benissimo che decidano di passare la competenza per tutto all'acquirente, e quindi bisognerebbe distinguere....

Silvia...che dire: i ragazzi sarebbe meglio che si consultassero con il notaio o il commercialista o l'avvocato prima di prendere iniziative. Che seguano i loro consigli: ti portano copia del rogito e tu procedi in base a quanto hanno deciso di scrivere. Fai solo presente che dovendo inviare una comunicazione relativa al 2021 ti risulterà difficile dover inserire un proprietario inesistente.

Danielabi dice:

Silvia...che dire: i ragazzi sarebbe meglio che si consultassero con il notaio o il commercialista o l'avvocato prima di prendere iniziative. Che seguano i loro consigli: ti portano copia del rogito e tu procedi in base a quanto hanno deciso di scrivere. Fai solo presente che dovendo inviare una comunicazione relativa al 2021 ti risulterà difficile dover inserire un proprietario inesistente.

Mi pare la soluzione più lineare, per non dire l'unica. 👍

Direi anche ai "ragazzi" di non complicare ulteriormente procedure che già di loro non sono proprio semplicissime...

Modificato da condo77
  • Grazie 2

grazie a entrambi.

 

Che poi alla fine dal pdv economico non cambia niente a nessuno dei due, se lascio la comunicazione all'ade a nome del venditore...

Silvia3 dice:

pdv

🙄 mumble mumble....

 

si tratta di diritti e rapporti con AdE, non tanto di rapporti interni.

mumble muble

 

sìsì, ma visto che c'è già stato un passaggio di denaro tra loro, potrebbero "rompere" per questo, ma in realtà non ne avranno motivo

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