#850 Inviato 14 Luglio, 2021 sergio79 dice: Scusate potrebbero esserci problemi se il figlio di un condomino paga con bonifico la quota spettante per lavori facciata 90% con sconto in fattura e il condomino vuole che sia fatta a lui condomino la pratica per lo sconto pur avendo pagato il figlio? Si, se AdE controllasse chi ha sostenuto il costo, riterrebbe non fruibile la detrazione e di conseguenza lo sconto.
#851 Inviato 15 Luglio, 2021 Danielabi dice: Si, se AdE controllasse chi ha sostenuto il costo, riterrebbe non fruibile la detrazione e di conseguenza lo sconto. Anch'io ho il caso di marito e moglie cointestatari dell'appartamento, però la quota relativa ai lavori (così come quella per le spese ordinarie) arriva sempre dal conto corrente intestato solo a lei; pensavo corretto inserire nella pratica fiscale tutti e due i proprietari, al 50% come da proprietà, e non mi ero posta il problema da chi provenissero i pagamenti visto che il bonifico parlante viene fatto dal Condominio.... Stavo quindi commettendo un errore? Per ogni unità devo controllare chi versa?
#852 Inviato 15 Luglio, 2021 Sjlva dice: Anch'io ho il caso di marito e moglie cointestatari dell'appartamento, però la quota relativa ai lavori (così come quella per le spese ordinarie) arriva sempre dal conto corrente intestato solo a lei; pensavo corretto inserire nella pratica fiscale tutti e due i proprietari, al 50% come da proprietà, e non mi ero posta il problema da chi provenissero i pagamenti visto che il bonifico parlante viene fatto dal Condominio.... Stavo quindi commettendo un errore? Per ogni unità devo controllare chi versa? Per chi paga in contanti la quota non so quali controlli l'ade possa fare e cosa contestare, quindi non credo ci siano problemi dato che appunto il bonifico parlante viene effettuato tramite c/c condominiale....ho casi in cui il proprietario dell'appartamento è la figlia di colui che paga le rate condominiali vivendo nello stesso appartamento, oppure comproprietarie di appartamento nessuna delle quali ha la residenza in tale appartamento e la quota condominiale viene versata dal marito di una di loro dal suo c/c.
#853 Inviato 15 Luglio, 2021 Sjlva dice: Stavo quindi commettendo un errore? Per ogni unità devo controllare chi versa? No, non sei affatto tenuta a controllare i conti correnti, lo ha ribadito anche AdE (faq relativa alla comunicazione per spese di ristrutturazione): L’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore indica semplicemente quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo. L’amministratore di condominio, quindi, per la compilazione della comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale Qulla data a Sergio è solo la risposta alla domanda posta, senza altre implicazioni 😊 sergio79 dice: comproprietarie di appartamento nessuna delle quali ha la residenza in tale appartamento e la quota condominiale viene versata dal marito di una di loro dal suo c/c. Be', se AdE ci mette il naso, in caso di detrazioni, qualche problema potrebbero averlo...(ma non compete all'amministratore 😉) 1
#854 Inviato 20 Luglio, 2021 Danielabi dice: No, perchè la destinazione prevalente non è abitativa e in questi casi è previsto che la detrazione sia solo per le abitazioni. Ringrazio. E in questo caso l'amministratore cosa deve fare? Pago con bonifico parlante, poi? Ringrazio
#855 Inviato 20 Luglio, 2021 Agi-bruno dice: Ringrazio. E in questo caso l'amministratore cosa deve fare? Pago con bonifico parlante, poi? Ringrazio Poi prosegui con le pratiche necessarie per chi dovesse cedere il credito, e agli altri consegnarai solo da dichiarazione per i costi sostenuti che inseriranno nella propria contabilità.
#856 Inviato 21 Luglio, 2021 Buongiorno, un credito d'imposta per dei lavori effettuati nel 2019 può, adesso, essere ceduto a Poste o alla Banca? Grazie.
#857 Inviato 21 Luglio, 2021 cuma1946 dice: Buongiorno, un credito d'imposta per dei lavori effettuati nel 2019 può, adesso, essere ceduto a Poste o alla Banca? Grazie. No, sono cedibili solo le spese sostenute negli anni 2020/2021
#858 Inviato 28 Luglio, 2021 Ciao a tutti, mi confermate che le pertinenze (garage+cantina in cat. C6) che stanno sotto il condominio concorrono al superbonus 110. Quindi per 4 appartamenti si può raddoppiare il massimale di spesa. Tra le varie circolari AdE, non vorrei essermi perso qualche chiarimento. Grazie. Michele.
#859 Inviato 28 Luglio, 2021 marvin69 dice: Ciao a tutti, mi confermate che le pertinenze (garage+cantina in cat. C6) che stanno sotto il condominio concorrono al superbonus 110. Quindi per 4 appartamenti si può raddoppiare il massimale di spesa. Tra le varie circolari AdE, non vorrei essermi perso qualche chiarimento. Grazie. Michele. Sì confermo, il massimale per i lavori sulle parti comuni (p.e. cappotto) viene calcolato usando come moltiplicatore il numero di unità immobiliairi presenti, comprese eventuali cantine, garage ecc. autonomamente accatastate.
#860 Inviato 28 Luglio, 2021 condo77 dice: Sì confermo, il massimale per i lavori sulle parti comuni (p.e. cappotto) viene calcolato usando come moltiplicatore il numero di unità immobiliairi presenti, comprese eventuali cantine, garage ecc. autonomamente accatastate. Ho trovato questa risposta dell'AdE sul web. Scritto troppo con linguaggio burocratese, non capisco la risposta risposta dell'AdE (vedi parti in grassetto). Grazie. Risposta n. 461/2021 OGGETTO: Superbonus - agevolazioni su edificio di proprietà di un unico soggetto composto da più unità immobiliari (comprese di pertinenze) - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Eventuali profili abusivi dell'operazione di donazione prima della ristrutturazione. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO L'Istante fa presente di essere proprietario di un intero edificio composto da 8 unità immobiliari. In particolare l'edifico è composto da: - una abitazione di categoria catastale A/2 (abitazione di tipo signorile); - due abitazioni A/3 (abitazione di tipo popolare); - due unità pertinenziali di categoria catastale C/6 (stalle scuderie, rimesse autorimesse) e tre unità pertinenziali C/2 (magazzini e locali di deposito). L'Istante intenderebbe donare a favore: 1) delle due figlie, in proprietà esclusiva, un'unità abitativa A/2) e una A/3; 2) alla moglie, le due unità pertinenziali di categoria C/6 e due delle tre pertinenze di categoria C/2. Per effetto delle predette donazioni si costituirebbe un condominio ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile sulle parti comuni alle diverse unità immobiliari di proprietà di soggetti diversi. In accordo con i futuri condòmini, l'Istante intende effettuare alcuni interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione, sia sulle parti comuni, sia sulle singole unità immobiliari. Lo stesso rappresenta che intende usufruire delle detrazioni cd (Superbonus ), previste dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio). Ciò considerato chiede se: 1) con riguardo agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate di cui all'articolo 119, comma 1, lett. a), del decreto Rilancio, al fine di verificare il numero di unità immobiliari complessive, rilevino solamente quelle ad uso abitativo oppure rilevino anche le unità pertinenziali; 2) se l'estensione della possibilità di fruire della detrazione nella misura del 110% alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, prevista dall'articolo 119, comma 8-bis , del decreto Rilancio, per gli interventi effettuati, tra gli altri, dalle persone fisiche, si applichi solo per gli interventi effettuati sulle parti comuni del suddetto edificio, oppure anche ai lavori "trainati" effettuati sulle singole unità immobiliari. L'Istante fa presente che rispetto al quesito sub 1), laddove nel numero di unità immobiliari che compongono gli edifici posseduti da un unico proprietario (o in comproprietà da più persone fisiche) di cui all'articolo 119, comma 9, lett. a), del decreto Rilancio, fosse necessario conteggiare anche le unità pertinenziali, ha intenzione di effettuare la descritta donazione, cosi come precisato nell'istanza, alle due figlie in proprietà esclusiva (un'unità abitativa ciascuna) e alla moglie due unità immobiliari di categoria C/6 e due di categoria C/2. L'Istante chiede se, nella sola ipotesi in cui, con riguardo agli edifici dell'unico proprietario composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, al fine di verificare il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio, non si debba fare riferimento alle sole unità immobiliari a destinazione abitativa classificate nella categoria catastale A, ma anche alle unità immobiliari pertinenziali (quesito 1), sussistano eventuali profili abusivi con riferimento alla prospettata operazione di Pagina 2 di 8donazione alle figlie e al coniuge delle unità immobiliari descritte e successiva effettuazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e di efficientamento energetico, al fine di fruire delle agevolazioni previste dal decreto Rilancio. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L' Istante ritiene che: 1. con riguardo agli edifici dell'unico proprietario composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate " al fine di verificare il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio si debba fare riferimento alle sole unità immobiliari a destinazione abitativa classificate nella categoria catastale A, non anche alle unità immobiliari pertinenziali"; 2. con riguardo all'ambito applicativo di tale ultima disposizione ritiene che vi rientrino "sia gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, sia gli interventi cd. "trainati" effettuati sulle singole unità immobiliari". Ritiene che l'operazione di donazione alle figlie e al coniuge delle unità immobiliari descritte e successiva effettuazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e di efficientamento energetico non configura alcuna condotta abusiva in considerazione dall'assenza di vantaggi fiscali indebiti. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito "decreto Rilancio"), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano come modificato dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), disciplina la Pagina 3 di 8detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, stabilita nella misura del 110 per cento delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus ) effettuati su unità immobiliari residenziali. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione in origine si applicava alle spese sostenute, per i predetti interventi "trainanti" e "trainati", dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Tali termini sono stati modificati dalla citata legge di Bilancio 2021 e, da ultimo, dal decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, in corso di conversione. Per effetto di tali modifiche il Superbonus spetta, tra l'altro, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, per gli interventi realizzati dai condomini, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, mentre per le spese sostenute nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Le disposizioni in materia di Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10. Con riferimento alla applicazione di tale agevolazione, prima dell'entrata in Pagina 4 di 8vigore della legge di bilancio 2021, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E e da ultimo con la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, in particolare, con riferimento ai requisiti di accesso all'agevolazione non oggetto della presente istanza di interpello. In relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in merito alla disciplina agevolativa in questione sono state inoltre pubblicate diverse risposte a istanze d'interpello consultabili nella pagina dedicata al Superbonus dell'agenzia delle entrate --link_rimosso-- Relativamente agli interventi ammessi, nella predetta circolare n. 24/E del 2020 viene precisato che, ai sensi del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici indicati nel comma 1 dell'articolo 119 (cd. interventi "trainanti") e ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati") indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119. La citata circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che, tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore nell'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto Rilancio, riferita espressamente ai «condomìni » e non alle "parti comuni" di edifici, ai fini dell'applicazione del Superbonus l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista dagli articoli da 1117 a 1139 del codice civile. Successivamente, con la legge di bilancio 2021è stato modificato il predetto comma 9, lettera a) dell'articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche Per effetto della modifica sopra indicata, pertanto, l'agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche ed è riferita alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021. Anche in tale ultima ipotesi i predetti soggetti possono beneficiare del cd. Superbonus per gli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio (cfr. art. 119, comma 10). Come chiarito, in risposta all'interrogazione in Commissione Finanze, n. 5-05839 del 29 aprile 2021, ai fini della verifica del limite delle quattro «unità immobiliari », in assenza di specifiche indicazioni nella norma, si ritiene che le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente anche se distintamente accatastate, tenuto conto della ratio della modifica operata dalla legge di bilancio 2021. In relazione all'ambito temporale di applicazioni delle disposizioni previste dall'articolo 119, del decreto Rilancio, si rappresenta che, in generale, (eccetto per alcune categorie di soggetti) a seguito delle modifiche apportare allo stesso articolo 119 (cfr. art. 1, comma 66, lett. m), legge 30 dicembre 2020, n. 178) la detrazione prevista nella misura del 110 per cento si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022. Da ultimo l'articolo 119, comma 8-bis del decreto Rilancio è stato sostituito dall'articolo 1, comma 3, lett. b), decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (in corso di conversione) prevedendo, tra l'altro, che per «gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022». Per effetto di tali disposizioni il legislatore ha previsto, tra l'altro, per le persone fisiche, con riferimento agli interventi effettuati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022, abbiano effettuato lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo che la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Mentre, per gli interventi effettuati dai condomìni di cui allo stesso all'articolo 119 comma 9, lett. a) del decreto Rilancio, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente se, alla data del 30 giugno 2022, abbiano effettuato o meno interventi per il 60 per cento di quelli complessivi. In relazione agli interventi ammissibili, come chiarito con la citata circolare n. 24/E del 2020, con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se « le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ». Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Con riferimento al caso di specie, in cui l'edificio, di cui l'Istante è unico proprietario, è composto da 8 unità immobiliari accatastate separatamente di cui tre unità immobiliari residenziali, due unità di categoria catastale C/6 e tre unità C/2 , nel presupposto, non verificabile in sede di interpello, che tali ultime unità immobiliari siano pertinenziali alle unità residenziali (cfr. circolare n. 98/E del 2000), si ritiene che possa applicarsi il Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa nei termini sopra precisati e ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello). Tenuto conto della risposta al quesito 1), il quesito antiabuso si ritiene assorbito. IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente) Modificato 28 Luglio, 2021 da marvin69
#861 Inviato 28 Luglio, 2021 AdE sta affrontando la questione del frabbricato con piu' unità di proprietà di unico soggetto. Se tale edificio ha 4 unità, puo' accedere al superbonus. Nel conteggio delle 4 unità, AdE ha indicato che le pertinenze vanno escluse (è la frase che hai evidenziato) Tale "conteggio" non ha a che vedere con la determinazione del massimale, per cui le pertinenze si considerano. 1
#862 Inviato 28 Luglio, 2021 Danielabi dice: AdE sta affrontando la questione del frabbricato con piu' unità di proprietà di unico soggetto. Se tale edificio ha 4 unità, puo' accedere al superbonus. Nel conteggio delle 4 unità, AdE ha indicato che le pertinenze vanno escluse (è la frase che hai evidenziato) Tale "conteggio" non ha a che vedere con la determinazione del massimale, per cui le pertinenze si considerano. Grazie Daniela, quindi la risposta dell'AdE non ha nulla a che vedere con i massimali che si possono applicare, che nel caso di nostro dove abbiamo 4 appartamenti, si possono conteggiare anche le pertinenze e quindi aumentare il massimale a 80.000 € per ciascuna appartamento, come mi ha risposto Condo. Mi scuso in anticipo se non capisco, ma voglio essere sicuro che non ci siano dubbi a riguardo. Grazie.
#863 Inviato 28 Luglio, 2021 marvin69 dice: Mi scuso in anticipo se non capisco Sei in buona compagnia, visto che tutto il genere umano non è in grado di capire sempre e tutto. 😊 (anche se alcuni hanno la sfacciataggine di sostenere il contrario......) 1
#864 Inviato 28 Luglio, 2021 marvin69 dice: Grazie Daniela, quindi la risposta dell'AdE non ha nulla a che vedere con i massimali che si possono applicare, che nel caso di nostro dove abbiamo 4 appartamenti, si possono conteggiare anche le pertinenze e quindi aumentare il massimale a 80.000 € per ciascuna appartamento, come mi ha risposto Condo. Mi scuso in anticipo se non capisco, ma voglio essere sicuro che non ci siano dubbi a riguardo. Grazie. E' proprio così, hai inteso bene. 👍 1
#865 Inviato 28 Luglio, 2021 Danielabi dice: Sei in buona compagnia, visto che tutto il genere umano non è in grado di capire sempre e tutto. 😊 (anche se alcuni hanno la sfacciataggine di sostenere il contrario......) P.e. capire se ci sono delle cose che non capiremo mai (come genere umano, non come singole persone), è assai difficile da capire. Inoltre cmq si risolva la questione, si viene accusati di hubris conoscitiva, perché se dicessi: - sì, ci sono cose che l'umanità non capirà mai, per l'eternità allora mi arrogherei di sapere cosa accadrà di qui all'eternità; se invece dicessi: - no, tutto verrà capito, non resterà dubbio o mistero; allora mi arrogherei di sapere che l'universo (compreso l'uomo) è comprensibile in ogni dettaglio all'uomo. Quindi? Probabilmente è già arrogante la domanda... 😄 Modificato 28 Luglio, 2021 da condo77
#867 Inviato 2 Agosto, 2021 Qualcuno ha avuto a che fare con ENI - HARLEY DIKKINSON per cessione del credito (bonus facciata)? Un consulente si ostina ad affermare che il credito arriverà sul cassetto fiscale del condominio, e non sul cassetto fiscale di ogni condomino, ha ragione lui o continuo a non capirci nulla io sulla cessione del credito?
#868 Inviato 2 Agosto, 2021 sergio79 dice: Qualcuno ha avuto a che fare con ENI - HARLEY DIKKINSON per cessione del credito (bonus facciata)? Un consulente si ostina ad affermare che il credito arriverà sul cassetto fiscale del condominio, e non sul cassetto fiscale di ogni condomino, ha ragione lui o continuo a non capirci nulla io sulla cessione del credito? Sul conto corrente del condomìnio arriverà l'importo ceduto, nel cassetto fiscale dei condòmini si vedrà l'importo ceduto. Chi cede sono i condòmini, anche nel caso in cui sia il condomìnio che provvede alla pratica di cessione.
#869 Inviato 2 Agosto, 2021 Vi risulta che lo sconto in fattura è confermato fino al 31/12/2021 e che si attende il benestare della Commissione Europea per l'estensione anche per il prossimo anno?
#870 Inviato 2 Agosto, 2021 Sconto e cessione del credito sono confermate sino al 31.12.2022 per il superbonus; per le altre detrazioni lo stop è previsto per il 31.12.2021. Vedremo con la finanziaria se prorogheranno.
#871 Inviato 2 Agosto, 2021 Danielabi dice: Sconto e cessione del credito sono confermate sino al 31.12.2022 per il superbonus; per le altre detrazioni lo stop è previsto per il 31.12.2021. Vedremo con la finanziaria se prorogheranno. Grazie Daniela.
#873 Inviato 12 Agosto, 2021 Buongiorno, disturbo per porre un quesito sulla cessione del credito. Ho effettuato diverse cessioni tutte andate a buon fine utilizzando il programma ADE “CIR20_fx.jnlp” sia come condominio che come singolo e che prevedeva alla fine un passaggio tramite il Desktop Telematico con il codice PIN dato dall’ADE del contribuente. Ora un mio amico mi chiede di aiutarlo per una cessione del credito delle residue 9 rate ed è in possesso solamente dello Spid. In un altro post voi suggerite: entrare nella sua area riservata del sito AdE - servizi per- comunicare - accedere alla funzione di comunicazione cessione credito – compilare ed invio. La domanda è: per inviare non bisogna accedere al Desktop Telematico? Se così va tutto bene. Scusate la lungaggine ma è la prima volta che uso questo sistema. Mario.
#874 Inviato 12 Agosto, 2021 cuma1946 dice: La domanda è: per inviare non bisogna accedere al Desktop Telematico? E' necessario il DT solo nel caso in cui si invii la comunicazione compilata con il software messo a disposizione di AdE; un privato ha tutto l'interesse ad utilizzare la funzione prevista nella sua area riservata