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tizio_caio2

Certificato prevenzioni incendi locale box condominio

Salve a tutti, avrei un quesito da sottoporvi, nuovo condominio formato da 7 appartamenti e 7 box, costruito nel 2010, il costruttore non hai mai prodotto il CPI, probabilmente perchè allora non era necessario inferiore a 9 box, in verità non sono nemmeno finiti i lavori, infatti manca la porta di ingresso ai garage e non c'è nemmeno un estintore. Dal 2011 la legge è cambiata si va per quadratura 300m2, il locale supera i 300m2, chi deve pagare ? Ci si può rivalere sul costruttore?

Grazie

Salve,

se al momento del completamento lavori la norma non prevedeva vincoli più restrittivi non risponde il costruttore. Infatti se la norma è successiva l'unica soluzione è l'adeguamento con ripartizione a carico dei proprietari dei box del relativo costo.

 

Cordiali saluti.

È sicuramente il costruttore che deve fornire tutta la documentazione obbligatoria iniziale.

 

Oltretutto nel vostro caso sembra che il costruttore debba ancora terminare i lavori, per cui è immediatamente reperibile.

 

Salvo diversa indicazione nel vostro contratto di acquisto, gli elementi accessori (pur se obbligatori) come gli estintori, sono di competenza degli "utilizzatori" finali (condominio), prassi ormai consolidata.

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Dal mio punto di vista il problema è proprio capire cosa era obbligatorio a quel tempo... Sicuramente fino ad agosto 2011 vigeva il nr. di box per il rilascio del CPI, quindi presumo che a quale tempo "forse" e dico forse non vi era l'obbligo da parte del costruttore. Tuttavia ci sono ancora alcuni aspetti interessanti.

1) partiamo dall'agibilità, come ha fatto ad avere l'agibilità per i box se ancora non aveva terminato i lavori?

2) dal mio punto di vista sicuramente deve pagare lui le spese per l'adeguamento dei locali. Come è altrettanto vero che la pratica e la SCIA adesso è a carico dei condomini.

"Dal 7 ottobre 2011 il vecchio CPI (il documento di prevenzione incendi per le attività a maggior rischio), ha cambiato nome: si chiama SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). ...... · AUTORIMESSE: da attività 92 cambia numero e diventa 75; sono soggette se superano i 300 mq. (cancellato il limite delle 9 auto) e fino a 1000 mq non occorre più l'esame progetto; il CPI è sostituito dalla SCIA sino a 3000 mq-"

 

Prima del 7/10/2011 niente cpi

 

La porta del garage non è obbligatoria, anche nel mio condominio non l'avevano montata e nei progetti non esiste.

Come dice Spaesato, ai tempi la distinzione non veniva fatta con il numero di box ma sulla capacità di parcamento. Per farti un esempio, se ci sono 7 box ma tutti possono contenere 2 auto la capacità di parcamento è 14 e quindi, ai tempi, ci voleva il CPI. Se così non fosse allora non doveva fare nulla. Ora dovrete adeguarvi, e purtroppo a spese vostre... Diciamo che per autorimesse di quel genere la cosa si è molto semplificata ma una porta tagliafuoco e 3/4 estintori non ve li toglie nessuno!! La cosa che porrebbe essere difficile è reperire le certificazioni/dichiarazioni REI dei solai e pareti laterali, che solitamente sono fornite dalla ditta costruttrice. Se non le trovate avrete un costo extra per un professionista che le certifichi ora.

La porta del garage non è obbligatoria, anche nel mio condominio non l'avevano montata e nei progetti non esiste.

??? Questa mi risulta nuova .... sei sicuro ?? Come fai a delimitare il fuoco ? LO stesso dovrebbe uscire solo come aerazione naturale, così dai la possibilità che entri nella cassa scale con le inevitabili conseguenze... Rinnovo, sei proprio sicuro?

Attenzione un conto è il CPI e le norme che ne regolano presupposti di rilascio e quindi procedura per ottenerlo, altro le caratteristiche costruttive previste dal dm 1 febbraio 1986 che devono essere rispettate al di là dell'obbligo di richiedere il CPI. Se, quindi, l'edificio è difforme rispetto a quanto previsto dalla legge, nella misura in cui non siano intervenute decadenze o prescrizioni, si può agire contro il costruttore per ottenere quando era tenuto a fare in virtù delle disposizioni normative vigenti all'epoca della costruzione.

??? Questa mi risulta nuova .... sei sicuro ?? Come fai a delimitare il fuoco ? LO stesso dovrebbe uscire solo come aerazione naturale, così dai la possibilità che entri nella cassa scale con le inevitabili conseguenze... Rinnovo, sei proprio sicuro?

Non mi riferivo alle rei mi sono spiegato male, intendevo le uscite su via pubblica, direttamente

 

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Attenzione un conto è il CPI e le norme che ne regolano presupposti di rilascio e quindi procedura per ottenerlo, altro le caratteristiche costruttive previste dal dm 1 febbraio 1986 che devono essere rispettate al di là dell'obbligo di richiedere il CPI. Se, quindi, l'edificio è difforme rispetto a quanto previsto dalla legge, nella misura in cui non siano intervenute decadenze o prescrizioni, si può agire contro il costruttore per ottenere quando era tenuto a fare in virtù delle disposizioni normative vigenti all'epoca della costruzione.

Grazie per il prezioso per me intervento.

 

Le difformità non hanno prescrizione di 2 anni?

Come difformità si riferiva a quelle di legge.

Per farti un esempio, se il garage non avesse avuto la porta tagliafuoco verso il vano scale quella era una cosa fuorilegge (indipendentemente dal CPI) pertanto era una difformità alle norme delle dotazioni minime.

Quel tipo di difformità non decadono a meno che non subentri una legge che tolga quel tipo di prescrizione.

Spero che il tuo costruttore non sia come il mio che dopo aver fatto 3 palazzine ha chiuso la ditta e ne ha riaperta un'altra (per farne altre 3) in questo modo tutte le contestazioni di difformità vanno a farsi benedire...

Come difformità si riferiva a quelle di legge.

Per farti un esempio, se il garage non avesse avuto la porta tagliafuoco verso il vano scale quella era una cosa fuorilegge (indipendentemente dal CPI) pertanto era una difformità alle norme delle dotazioni minime.

Quel tipo di difformità non decadono a meno che non subentri una legge che tolga quel tipo di prescrizione.

Spero che il tuo costruttore non sia come il mio che dopo aver fatto 3 palazzine ha chiuso la ditta e ne ha riaperta un'altra (per farne altre 3) in questo modo tutte le contestazioni di difformità vanno a farsi benedire...

Capisco.

E per quanto riguarda le d.i.c.o. ed asseverazioni dei professionisti installatori/progettisti/direttore lavori? se dichiarano il falso non è possibile rivalersi su di loro?

Partendo dal presupposto che allora non ci voleva il CPI e quindi erano da rispettare solamente delle normative, non è detto che i professionisti/installatori abbiano responsabilità (sempre che non abbiano dichiarato il falso) in quanto loro avranno rilasciato le documentazioni di propria competenza che sarebbe dovuta servire agli atti.

Potrebbe esserci, eventualmente, una asseverazione di qualche tecnico che dice che le prescrizioni minime VVF erano rispettate e senza gli estintori dubito che lo fossero. In quel caso, in linea di massima, ci si potrebbe rivalere in quanto c'è mutua responsabilità ma la cosa si farebbe lunga e dolorosa per tutti e non risolverebbe il problema del condominio. Oltretutto, attualmente, non si è verificato nessun danno quantificabile. Cosa diversa se fossero intervenuti i vvf e avessero revocato l'abitabilità al fabbricato o anche solo ai box per mancanza delle dotazioni minime.

Fatto sta che attualmente devono richiedere il CPI ed installare n estintori, che in tutti i casi ogni 2 anni vanno revisionati (da noi li sostituiscono direttamente che costa meno) e pertanto con i soldi risparmiati ci fanno patta!

Scusa ma 7 box che superano i 300 mq. vuol dire 7 box da almeno 43 mq! Cioè da tre posti auto ciascuno: quindi già superavano in origine i famosi 10 posti auto!

Bisogna poi vedere quando il DD.LL. ha dichiarato il fine lavori: se prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge. In genere poi i costruttori, a fine lavori/dopo l'ultimo atto di vendita chiudono la società e ne riaprono un'altra. Gli escamotages per i tipi truffaldini sono come le VIE del SIGNORE: INFINITE!

E poi quanto è l'importo dell'inadempienza? se inferiore o uguale al costo di un procedimento legale, alla fine non credo convenga imbarcarsi in una causa. dall'esito SEMPRE incerto, e dal risarcimento spesso non repetibile!

Per i professionisti che abbiano dichiarato il falso ..... stendiamo un velo pietoso! meglio contare il numero di quelli che hanno dichiarato il vero! Ci sbrighiamo prima!

tizio_caio2 dice:

Salve a tutti, avrei un quesito da sottoporvi, nuovo condominio formato da 7 appartamenti e 7 box, costruito nel 2010, il costruttore non hai mai prodotto il CPI, probabilmente perchè allora non era necessario inferiore a 9 box, in verità non sono nemmeno finiti i lavori, infatti manca la porta di ingresso ai garage e non c'è nemmeno un estintore. Dal 2011 la legge è cambiata si va per quadratura 300m2, il locale supera i 300m2, chi deve pagare ? Ci si può rivalere sul costruttore?

Grazie

Probabilmente non è stato richiesto il CPI perchè prima del D.L.151 la discriminante erano 9 posti auto, mentre il citato decreto stabilisce che la SCIA antincendio debba essere richiesta per compartimenti superiori ai 300 mq....per compartimento si intende, oltre i box, anche il corsello di transito....in ogni caso, pur non rientrando ( allora) nella previsione del CPI, si dovevano adottare in ogni modo le precauzioni previste per legge....quindi, mettere i giusti estintori, la cartellonistica, le luci di emergenza, bisognava compartimentare con porte EI, se necessario, e quant'altro, questo il costruttore avrebbe dovuto farlo a prescindere ( a meno che non siano box con accesso dall'aperto). Ora dovete sicuramente accendere una scia di categoria A .

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