#1 Inviato 2 Maggio, 2012 Volevo chiedere una informazione. nel condominio dove abita mi madre hanno fatta assemblea straordinaria con il seguente ordine del giorno: 1 Verifica conclusione lavori di adeguamento impianto elettrico - Discussione; 2 Delibera di affidamento incarico a tecnico per redazione Certificato Prevenzione Incendi - Nomina Perito; 3 Relazione su opere da completare per ottenimento Certificato Prevenzione Incendi - Delibera quote per lavori adibiti al rilascio del sunnominato Certificato. al punto 1 favorevoli 24/51 per 350,00 mill 0 contrari e 0 astenuti al punto 2 favorevoli 74/51 per 385,00 mill 0 contrari e 0 astenuti al punto 3 sono state fatte due votazioni per due differenti aspetti. nel primo tutti favorevoli, nel secondo si stabiliva l'esecuzione di opere di "primaria necessità è si è deliberato un importo di 40.000.000€. in questa delibera si sono avuti favorevoli 27/51 per 355,00 mill 3 contrari per 30 mill e 0 astenuti tra la prima e le altre delibere sono entrate altre persone. secondo me non sono valide in quanto nessuna ha raggiunto i 500 millesimi. è corretto? sono gradite risposte. grazie
#2 Inviato 2 Maggio, 2012 Scritto da clarampd il 02 Mag 2012 - 19:19:48: avevano già fatto i lavori necessari. adesso sono altri lavori. Allora, secondo me, se le delibere era già esaudite ed i lavori già effettuati, non era necessario ripeterle, ma specificare quali altri lavori erano necessari presentando preventivi specifici
#3 Inviato 2 Maggio, 2012 Scritto da tux il 02 Mag 2012 - 19:32:38: Allora, secondo me, se le delibere era già esaudite ed i lavori già effettuati, non era necessario ripeterle, ma specificare quali altri lavori erano necessari presentando preventivi specifici mi spiego meglio. i lavori elettrici per la messa a norma erano già stati eseguiti. questi erano altri
#4 Inviato 3 Maggio, 2012 ho chiesto ad un amministratore. questi mi ha detto che per approvare i 35000 euro occorreva la maggioranza secondo il comma 2 dell'art. 1136 del c.c.
#5 Inviato 3 Maggio, 2012 Scritto da clarampd il 03 Mag 2012 - 13:32:16: ho chiesto ad un amministratore. questi mi ha detto che per approvare i 35000 euro occorreva la maggioranza secondo il comma 2 dell'art. 1136 del c.c. Se l'ha detto un amministratore (crediamogli), e sei stato dissenziente hai 30 giorni (a norma art. 1137 cc) di tempo per impugnare la delibera, però attenzione, la stessa delibera potrà essere riproposta in una successiva assemblea e approvata in maniera regolare (con almeno 500 mlm oltre che la maggioranza delle teste - almeno 1/3).Ovvero potresti ottenere l'annullamento della delibera, ma sarà la vittoria di Pirro, perchè questa sarà probabilmente riproposta ed approvata (in maniera regolare) Modificato Da - tux il 03 Mag 2012 14:25:00
#6 Inviato 3 Maggio, 2012 Scritto da clarampd il 03 Mag 2012 - 13:32:16: ho chiesto ad un amministratore. questi mi ha detto che per approvare i 35000 euro occorreva la maggioranza secondo il comma 2 dell'art. 1136 del c.c. Il nocciolo della questione è la parolina evidenziata: Scritto da clarampd il 02 Mag 2012 - 19:35:45: ad un computo estimativo delle opere da eseguire al fine dell' ottenimento del C.P.I. : Senza del quale siete nei guai! Probabilmente l'amministratore interpellato poterebbe aver ragione,visto l'entità di spesa,benchè tu non abbia specificato di quanti partecipanti si componga il condominio. In ogni caso,vista l'obbligatorietà della norma devi riflettere sulle necessità ed eventualmente considerare ed avanzare delle critiche costruttive,domandandoti perchè non vorresti fosse approvato detto capitolato. Non lo ritiene adeguato? Vuoi apportare delle varianti? L'intervento è dettato da norma ed in caso di mancata volontà assembleare vista la responsabilità penale gravante sull'amministratore la mossa a lui possibile è chiudere l'accesso all'area box(consigliato per responsabilizzare i condòmini assenti e poco attenti)fino a data da destinarsi. Tradotto,se avete buone motivazioni impugnate ma se non le avete mettetevi a norma al più presto. Staff
#7 Inviato 3 Maggio, 2012 Scritto da tux il 03 Mag 2012 - 13:46:09: Se l'ha detto un amministratore (crediamogli), e sei stato dissenziente hai 30 giorni (a norma art. 1137 cc) di tempo per impugnare la delibera, però attenzione, la stessa delibera potrà essere riproposta in una successiva assemblea e approvata in maniera regolare (con almeno 500 mlm oltre che la maggioranza delle teste - almeno 1/3).Ovvero potresti ottenere l'annullamento della delibera, ma sarà la vittoria di Pirro, perchè questa sarà probabilmente riproposta ed approvata (in maniera regolar [...] e poi come anche riportato nel verbale alla fine sono lavori di tipo straordinario e quindi 500 millesimi
#8 Inviato 3 Maggio, 2012 Scritto da clarampd il 03 Mag 2012 - 14:47:28: e poi come anche riportato nel verbale alla fine sono lavori di tipo straordinario e quindi 500 millesimi Ti dirò di più. Se la motivazione della contrarietà non è più che motivata,i favorevoli potrebbero anche denunciare il condominio per mancata messa a norma,inutilizzo dell'area e risarcimento danni oltre che pericolo perenne per la struttura sovrastante. Staff
#9 Inviato 3 Maggio, 2012 Scritto da Patrizia Ferrari il 03 Mag 2012 - 14:45:23: Senza del quale siete nei guai! Probabilmente l'amministratore interpellato poterebbe aver ragione,visto l'entità di spesa,benchè tu non abbia specificato di quanti partecipanti si componga il condominio. In ogni caso,vista l'obbligatorietà della norma devi riflettere sulle necessità ed eventualmente considerare ed avanzare delle critiche costruttive,domandandoti perchè non vorresti fosse approvato detto capitolato. Non lo ritiene adeguato? Vuoi apportare delle varianti? L'intervento [...] secondo me ci sono sotto degli interessi. un condomino ha dato la delega all'elettricista che ha fatto i lavori e questo, guarda caso ha votato a favore. comunque alla fine del verbale è riportato:Si passa alla votazione per le opere straordinarie 1° stralcio, il totale preventivato con le quote ... QUINDI, ESSENDO LAVORI STRAORDINARI, occorrono i 501 millesimi
#10 Inviato 3 Maggio, 2012 Scritto da clarampd il 03 Mag 2012 - 14:47:28: e poi come anche riportato nel verbale alla fine sono lavori di tipo straordinario e quindi 500 millesimi Sfatiamo questa convinzione nella quale si dice che tutti i lavori straordinari debbano necessariamente essere approvati con la maggioranza di 500 mlm (tralasciamo le teste), non è vero, perchè ci sono casi in cui i lavori non rientrano come spese notevoli, oppure si rendano necessari perchè obbligatori, per cui si possono approvare con la maggioranza minima oppure senza alcuna maggioranza, pena la chiusura del servizio a cui si deve dare il consenso all'esecuzione del lavoro da fare (p.es. sicurezza del garage CPC, oppure sicurezza dell'ascensore e/o riscaldamento) Modificato Da - tux il 03 Mag 2012 14:57:09
#11 Inviato 3 Maggio, 2012 Scritto da clarampd il 03 Mag 2012 - 14:51:34: QUINDI, ESSENDO LAVORI STRAORDINARI, occorrono i 501 millesimi Semmai ne occorrono 500! Per il resto hai tutti gli strumenti per valutare adeguatamente. Con i "secondo me" rischi di fare un buco nell'acqua piuttosto costoso. (Se gli interessi di un condòmino portano una buona messa a norma per il luogo dove egli abita non è un reato,anzi maggior garanzia) Staff
#12 Inviato 3 Maggio, 2012 PREMESSA il condominio in oggetto ha diverse tabelle millesimali A MILLESIMI DI PROPRIETÀ' (CI SONO ANCHE ATTIVITÀ' COMMERCIAI AL P.T) B GARAGES C PER GLI APPARTAMENTI IN ELEVAZIONE come vedete, tra i lavori da eseguire ci sono: 1) Installazione nuovo cancello carraio comprensivo di porta REI 120; 2) Porte tagliafuoco nelle uscite emergenze (zona corridoio cantine e autorimessa); 3) Gruppo di pompaggio acqua idranti e attacco VV.FF.esterno, 4) Ingresso del condominio - rimozione materiali non ignifughi e ripristino anche dei serramenti esistenti -.(IN QUESTO PUNTO VOGLIONO SOSTITUIRE IL CLASSICO PERLINATO CON IL MARMO IN QUANTO DICONO CHE NON E' SICURO) Visto che si trattano di lavori straordinari occorreranno i 500 millesimi. A questo punto bisogna capire quali tabelle dovranno essere considerate per capire se la delibera era valida. vediamo punto per punto 1) qui occorrerà la tabella dei garages 2) qui andrà divisa in due la maggioranza in quanto comprende sia l'edificio che i garages. per cui per le porte nei garages occorrerà la tabella dei garages per quelle delle cantine quelle degli appartamenti in elevazione 3) tabella millesimi di proprietà 4) quella degli appartamenti in elevazione l'amministratore ha fatto tutto con quella dei mill di proprietà. Modificato Da - clarampd il 03 Mag 2012 21:08:51
#13 Inviato 3 Maggio, 2012 NO.Non puoi sezionare i singoli interventi facenti capo ad un capitolato stilato da un ingegnere nominato appositamente ed esclusivamente per approntare un progetto al fine di ottenere il CPI. I lavori si intendono necessari per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi che è legato all'area box quindi la relativa spesa va deliberata e ripartita in base alla tabella B. Un capitolato di spesa di 35.000€ porta ad una modesta spesa media do 700€ pro capite che non è detto possa considerarsi di notevole entità. Quello che devi tener presente è che non è la natura STRAORDINARIA' della spesa che fa scattare i 500 millesimi quanto la NOTEVOLE ENTITA' rapportata alla tipologia di edificio e di consuntivo e di voce di spesa. Art. 1136 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni) L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e due terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore. Staff