#1 Inviato 15 Aprile, 2014 Salve a tutti In un condominio: due scale, 8 appartamenti per scala per un complessivo di 16 alloggi Nel piano interrato sono ubicati i box auto. In uno dei box auto, di proprietà esclusiva, è stata installata la centralina dei citofoni dell’intero condominio (i 16 appartamenti). A mio avviso la centralina dei citofoni è stata ubicata in un luogo inopportuno, ossia in un box auto di proprietà esclusiva quando invece andava ubicata 1) In un luogo di facile accesso (il box ha ingresso chiuso) 2) In uno spazio di proprietà comune condominiale Ora il mio quesito è il seguente: - il proprietario del box auto ha titolo per far spostare la centralina? - Le spese relative a tale spostamento a chi toccano, ai condomini oppure al costruttore – trattandosi di una nuova struttura ? Ringrazio in anticipo
#3 Inviato 17 Aprile, 2014 Sul posto poco consòno non c'è alcun dubbio. Il fatto è che siamo in presenza di una servitù e pertanto il proprietario del box ha due possibilità:1) lascia stare le cose come stanno;2) chiede all'assemblea dei condòmini di deliberare per lo spostamento della servitù. Può esserti utile il disposto dell'art. 1068 c.c. Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente. Tuttavia, se l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente. L'autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante. Le spese competono al fondo servente..
#4 Inviato 18 Aprile, 2014 Capisco il disposto dell'art. 1068 del c.c. In linea generale la servitù è un principio dal quale non si può prescindere, o meglio essa si costituisce in virtù di una esigenza / bisogno imprescindibile. Si costituisce a favore del soggetto che la NECESSITA e in difetto del soggetto servente che la subisce. Il principio è la necessita Ora nella fattispecie della centralina e bel box auto, vorrei portare il ragionamento a monte……ossia chi aveva potere decisionale al momento della costruzione dello stabile perché non da disposto che la centralina venisse ubicata in spazio consono!!!! Nel problema in parola……non vi è la necessita / l’impellenza di ubicarla ove è attualmente, essendo disponibili spazi e luoghi più appropriati. In altri termini vi è a monte un errore o superficialità di tipo decisionale !!! Nella fattispecie del box auto ci troviamo in una circostanza un po’ particolare……come ricordavo il box è un ambiente chiuso e ne discende che in caso di guasti, manutenzioni o altro chi che sia dovrà chiedere l’apertura del box al relativo proprietario.
#5 Inviato 18 Aprile, 2014 Beh...chiedere/rsi i motivi che hanno portato a tale infelice posizionamento diventa esercizio inutile. Chi ha comprato il box con dentro la centralina ben sapeva che vi era una servitù (o doveva almneo verificare). Ora la decisione di spostamento spetta al Condominio se la maggioranza dispone in tal senso...e le spese vanno ripartite fra tutti.