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marcanto

Centralina citofoni ubicata in proprietà esclusiva

Salve a tutti

In un condominio: due scale, 8 appartamenti per scala per un complessivo di 16 alloggi

Nel piano interrato sono ubicati i box auto.

In uno dei box auto, di proprietà esclusiva, è stata installata la centralina dei citofoni dell’intero condominio (i 16 appartamenti).

 

A mio avviso la centralina dei citofoni è stata ubicata in un luogo inopportuno, ossia in un box auto di proprietà esclusiva quando invece andava ubicata

1) In un luogo di facile accesso (il box ha ingresso chiuso)

2) In uno spazio di proprietà comune condominiale

 

Ora il mio quesito è il seguente:

- il proprietario del box auto ha titolo per far spostare la centralina?

- Le spese relative a tale spostamento a chi toccano, ai condomini oppure al costruttore – trattandosi di una nuova struttura ?

 

Ringrazio in anticipo

Sul posto poco consòno non c'è alcun dubbio. Il fatto è che siamo in presenza di una servitù e pertanto il proprietario del box ha due possibilità:1) lascia stare le cose come stanno;2) chiede all'assemblea dei condòmini di deliberare per lo spostamento della servitù.

Può esserti utile il disposto dell'art. 1068 c.c.

Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù

in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente.

Tuttavia, se l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente

o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del

fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente

comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo. Il cambiamento di

luogo per l'esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza del

proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per

lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente. L'autorità

giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro

fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta,

purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo

dominante.

Le spese competono al fondo servente..

Capisco il disposto dell'art. 1068 del c.c.

In linea generale la servitù è un principio dal quale non si può prescindere, o meglio essa si costituisce in virtù di una esigenza / bisogno imprescindibile.

Si costituisce a favore del soggetto che la NECESSITA e in difetto del soggetto servente che la subisce. Il principio è la necessita

 

Ora nella fattispecie della centralina e bel box auto, vorrei portare il ragionamento a monte……ossia chi aveva potere decisionale al momento della costruzione dello stabile perché non da disposto che la centralina venisse ubicata in spazio consono!!!!

 

Nel problema in parola……non vi è la necessita / l’impellenza di ubicarla ove è attualmente, essendo disponibili spazi e luoghi più appropriati.

In altri termini vi è a monte un errore o superficialità di tipo decisionale !!!

 

Nella fattispecie del box auto ci troviamo in una circostanza un po’ particolare……come ricordavo il box è un ambiente chiuso e ne discende che in caso di guasti, manutenzioni o altro chi che sia dovrà chiedere l’apertura del box al relativo proprietario.

Beh...chiedere/rsi i motivi che hanno portato a tale infelice posizionamento diventa esercizio inutile.

Chi ha comprato il box con dentro la centralina ben sapeva che vi era una servitù (o doveva almneo verificare).

Ora la decisione di spostamento spetta al Condominio se la maggioranza dispone in tal senso...e le spese vanno ripartite fra tutti.

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