#1 Inviato 20 Marzo, 2021 Buongiorno, tempo addietro chiesi consigli sulla causa in atto tra il condominio e l'ex amministratore, questi ha prodotto un decreto ingiuntivo per una somma a credito non riscossa, l'amministratore di condominio condominio si è opposto innescando il giudizio ordinario. Il Giudice di Pace ha emesso la sentenza nella quale dispone la revoca del decreto ingiuntivo per la somma richiesta ed ha condannato il condominio a pagare una somma inferiore, al pagamento delle spese processuali per intero e del CTU al 50% tra le parti. La causa in opposizione al decreto ingiuntivo è stata, a suo tempo, un'azione ad esclusiva iniziativa dell'amministratore senza che successivamente fosse indetta un'assemblea nella quale informare i condomini e a ratificare l'azione stessa. In assemblee tenutesi oltre 1 anno dopo quando ormai la causa andava al termine, l'amministratore presentava nell'ordine del giorno la richiesta di ratifica della causa ed il pagamento di una parcella dell'avvocato che lui aveva nominato senza avere autorizzazione dall'assemblea dei condomini, nel verbale di assemblea i condomini all'unanimità non hanno autorizzato nè ratificato le richieste dissociandosi dalla responsabilità della causa stessa e dalla eventuale soccombenza . La domanda è: le spese di condanna del Giudice di Pace chi le dovrà versare? Quali possono essere le eventuali azioni da intraprendere? Grazie
#2 Inviato 20 Marzo, 2021 Generalmente l'amministratore è legittimato alla rappresentanza passiva. Qui più in dettaglio:
#3 Inviato 20 Marzo, 2021 La sentenza va rispettata però potete agire contro l’amministratore che ha taciuto la causa, per responsabilità professionale
#4 Inviato 20 Marzo, 2021 Anderson dice: La sentenza va rispettata però potete agire contro l’amministratore che ha taciuto la causa, per responsabilità professionale Come detto, l'amministratore ha la rappresentanza passiva anche senza esplicito mandato assembleare. Sempre opportuno avvisare i condomini e verificare assieme a loro le decisioni migliori da prendere, però non so quanto il comportamento dell'amministratore in oggetto possa essere attaccabile giuridicamente. Articolo 1131 Codice Civile - Rappresentanza Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130(1) o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza(2) dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio [1117]; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto(3). Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato [1129] ed è tenuto al risarcimento dei danni [64]. Note (2) L'amministratore ha la rappresentanza processuale del condominio, anche se si deve escludere che l'ente abbia personalità giuridica. Nella rappresentanza processuale attiva, i poteri dell'amministratore conoscono gli stessi limiti posti ai suoi poteri di carattere sostanziale: rispettando questi, egli può agire in giudizio indipendentemente da una delibera assembleare ad hoc. Quella passiva è, invece, più ampia, in quanto concerne tutte le controversie relative ai beni comuni anche quelle reali. Il provvedimento per come descritto non ritengo esorbiti dalle attribuzioni dell'amministratore.
#5 Inviato 20 Marzo, 2021 pivot190 dice: le spese di condanna del Giudice di Pace chi le dovrà versare? pivot190 dice: Le spese le dovrà pagare il condominio, che potrà rivalersi sull'amministratore che ha agito in carenza di mandato. Nei confronti dell'amministratore potete intraprendere l'azione di responsabilità contrattuale Anderson dice: a sentenza va rispettata però potete agire contro l’amministratore che ha taciuto la causa, per responsabilità professionale Concordo
#6 Inviato 20 Marzo, 2021 Massi dice: Le spese le dovrà pagare il condominio, che potrà rivalersi sull'amministratore che ha agito in carenza di mandato. Nei confronti dell'amministratore potete intraprendere l'azione di responsabilità contrattuale Concordo Non ritieni che resistere ad un d.i. rientri nelle attribuzioni dell'amministratore? 1
#7 Inviato 20 Marzo, 2021 Naturalmente il danno andrebbe provato. Nel caso di specie sicuramente no. Però in generale, ad esempio, se il giudice riconoscesse temeraria la causa intrapresa dal condominio
#8 Inviato 20 Marzo, 2021 Anderson dice: Naturalmente il danno andrebbe provato. Nel caso di specie sicuramente no. Però in generale, ad esempio, se il giudice riconoscesse temeraria la causa intrapresa dal condominio Ma il condominio è parte resistente, non ha intrapreso alcuna causa.
#9 Inviato 20 Marzo, 2021 Anderson dice: Naturalmente il danno andrebbe provato. Nel caso di specie sicuramente no. Però in generale, ad esempio, se il giudice riconoscesse temeraria la causa intrapresa dal condominio condo77 dice: Ma il condominio è parte resistente, non ha intrapreso alcuna causa. L’ha intrapresa con il ricorso per d.i.
#10 Inviato 20 Marzo, 2021 Anderson dice: L’ha intrapresa con il ricorso per d.i. pivot190 dice: causa in atto tra il condominio e l'ex amministratore, questi ha prodotto un decreto ingiuntivo per una somma a credito non riscossa, l'amministratore di condominio condominio si è opposto innescando il giudizio ordinario Se ho capito bene, l'ex amministratore è la parte attrice che ha chiesto il decreto ingiuntivo contro il condominio. Il condominio invece, rappresentato dall'amministratore, è la parte resistente che ha proposto opposizione.
#11 Inviato 20 Marzo, 2021 Anderson dice: Naturalmente il danno andrebbe provato. Nel caso di specie sicuramente no. Però in generale, ad esempio, se il giudice riconoscesse temeraria la causa intrapresa dal condominio Come fa a riconoscere la lite temeraria se sono state tagliate parte delle pretese non dovute dal precedente amministratore? Quindi aveva ragione a resistere, poi il problema è della giustizia italiana che condanna il condominio alle spese legali quando uno chiede più del dovuto senza diritto ma basta che si porta a casa 1 € e si vede riconoscere le spese legali.
#12 Inviato 20 Marzo, 2021 davidino1978 dice: Come fa a riconoscere la lite temeraria Guarda che ho precisato che nel caso di specie sicuramente non ci sarà stato un danno. Tuttavia, in generale, ho detto che può ravvisarsi responsabilità professionale dell’amministratore che non informa della lite, sia in caso di ricorso per decreto ingiuntivo che di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora siano dichiarati temerari.
#13 Inviato 20 Marzo, 2021 condo77 dice: Ma il condominio è parte resistente, non ha intrapreso alcuna causa. Non ha importanza. È chi soccombe, se ha agito con malafede o colpa, che può essere condannato condo77 dice: Non ritieni che resistere ad un d.i. rientri nelle attribuzioni dell'amministratore? Direi che non rientra, infatti lo stesso amministratore ha chiesto la ratifica
#14 Inviato 20 Marzo, 2021 Massi dice: Direi che non rientra, infatti lo stesso amministratore ha chiesto la ratifica A me pare invece rientri, come atto conservativo di un bene comune (il patrimonio finanziario del condominio). Leggo però ora in altro thread che un GdP avrebbe dichiarato nullo l'atto di opposizione avverso il decreto ingiutivo per carenza di legittimazione attiva dell'amministratore... questo parrebbe allineato con quanto osservato da te e Anderson. 👍 --link_rimosso-- Modificato 20 Marzo, 2021 da condo77
#15 Inviato 21 Marzo, 2021 condo77 dice: A me pare invece rientri, come atto conservativo di un bene comune (il patrimonio finanziario del condominio). Leggo però ora in altro thread che un GdP avrebbe dichiarato nullo l'atto di opposizione avverso il decreto ingiutivo per carenza di legittimazione attiva dell'amministratore... questo parrebbe allineato con quanto osservato da te e Anderson. 👍 --link_rimosso-- La legittimazione passiva di un soggetto serve all'attore per individuare chi convenire in giudizio, ma l'amministratore per costituirsi deve esercitare la propria legittimazione attiva, se l'argomento della lite rientra tra ne normali competenze ex art 1130 cc, o deve farsi autorizzare dall'assemblea. Resistere ad una lite proposta da un terzo, secondo me, non rientra tra le normali attribuzioni dell'amministratore.
#16 Inviato 21 Marzo, 2021 Massi dice: La legittimazione passiva di un soggetto serve all'attore per individuare chi convenire in giudizio, ma l'amministratore per costituirsi deve esercitare la propria legittimazione attiva, se l'argomento della lite rientra tra ne normali competenze ex art 1130 cc, o deve farsi autorizzare dall'assemblea. Resistere ad una lite proposta da un terzo, secondo me, non rientra tra le normali attribuzioni dell'amministratore. Resistere richiede solo la legittimazione passiva, che l'amministratore ha sempre. Nel caso la materia esuli dalle sue attribuzioni, dovrà però darne avviso all'assemblea. Ritenevo che proporre opposizione equivalesse a resistere, ma evidentemente non è così: per questo serve la legittimazione attiva (che per l'amministratore è limitata ai casi citati dall'art. 1130). Il nostro codice civile, infatti, all'articolo 1131, secondo comma, riconosce in capo a tale soggetto una legittimazione passiva illimitata e senza eccezioni, con il fine di rendere più agevole per i terzi la chiamata in giudizio del condominio. Si legge infatti in tale norma che l'amministratore "Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio". Sussistono invece dei limiti alla legittimazione attiva dell'amministratore di condominio, il quale ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio solo "Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio". Modificato 21 Marzo, 2021 da condo77
#17 Inviato 21 Marzo, 2021 Dalla descrizione di @pivot190 non riscontro alcuna domanda riconvenzionale dell'Amministratore ma solo una resistenza (peraltro andata a buon fine) pivot190 dice: l'amministratore di condominio condominio si è opposto innescando il giudizio ordinario. Il Giudice di Pace ha emesso la sentenza nella quale dispone la revoca del decreto ingiuntivo per la somma richiesta ed ha condannato il condominio a pagare una somma inferiore L'unica reponsabilità attribuibile all'Amministratore è di non aver riferito quanto prima all'Assemblea e quindi risponderà solo per quello. Quanto al resto, io preferisco aderire alla Giurisprudenza che legittima l'amministratore. Cassazione 1451/2014: “…Il Collegio è dell’avviso che, nella propria sfera di competenze (ordinarie o incrementate dall’assemblea), l’amministratore è munito di poteri di rappresentanza processuale ad agire e resistere senza necessità di alcuna autorizzazione. Come ha osservato il pubblico ministero in sede di discussione del ricorso, sarebbe infatti veramente defatigatorio, nell’ottica di un assurdo “iperassemblearismo”, che l’amministratore fosse costretto a convocare ogni volta i condomini al fine di ottenere il nulla osta, ad esempio, per agire o resistere al monitorio sul pagamento degli oneri condominiali …” Cassazione 12622/2010. Nel caso specifico di opposizione alle ingiunzioni di cui sopra, “ ....l’amministratore del condominio altro non ha fatto che contestare la sussistenza del diritto di credito fatto valere dall’opposto eccependo la mancanza di valide prove a sostegno di tale asserito credito e/o l’erroneità dei conteggi sviluppati.” Cassazione 14665/1999 "è risaputo, infatti, che l’amministratore del condominio è competente a riscuotere i contributi dai singoli condomini, in base alla ripartizione approvata dall’assemblea, o anche in difetto del piano di riparto approvato, senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte del collegio; che l’amministratore è, quindi, legittimato a promuovere il procedimento monitorio ed a resistere alla opposizione al decreto ingiuntivo“ Corte d'Appello di Milano 319/2019. Non può validamente dubitarsi che l'amministratore sia autonomamente legittimato – senza bisogno di autorizzazione assembleare – sia a proporre opposizione avverso un procedimento monitorio ricevuto dal condominio, sia ad impugnare validamente la conseguente sentenza di primo grado, ove fosse sfavorevole; l'amministratore non ha legittimazione attiva, in assenza di apposita autorizzazione assembleare, in relazione all'eventuale domanda di ripetizione dell'indebito svolta nell'opposizione in via riconvenzionale Corte di Appello di Torino 2004. "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente ha la posizione processuale del convenuto; pertanto l’amministratore di condominio che proceda a tale opposizione non ha la necessità di essere autorizzato dall’assemblea condominiale, ai sensi dell’art. 1131, secondo comma, cod. civ. … l’amministratore del condominio era legittimato passivo in relazione a tutte le domande proposte nei confronti del condominio per cui, destinatario del decreto ingiuntivo, era legittimato sia a proporre opposizione sia a proporre appello anche in difetto di autorizzazione assembleare … Infatti, poichè l’opponente a decreto ingiuntivo ha la posizione processuale di convenuto e così legittimato passivo rispetto alla pretesa azionata con il ricorso monitorio, l’amministratore di un condominio che proceda a siffatta opposizione non ha necessità della autorizzazione dell’assemblea condominiale a termini dell’art. 1131 c.c., comma 2. “ 1 1
#18 Inviato 21 Marzo, 2021 Plutone dice: Dalla descrizione di @pivot190 non riscontro alcuna domanda riconvenzionale dell'Amministratore ma solo una resistenza (peraltro andata a buon fine) L'unica reponsabilità attribuibile all'Amministratore è di non aver riferito quanto prima all'Assemblea e quindi risponderà solo per quello. Quanto al resto, io preferisco aderire alla Giurisprudenza che legittima l'amministratore. Cassazione 1451/2014: “…Il Collegio è dell’avviso che, nella propria sfera di competenze (ordinarie o incrementate dall’assemblea), l’amministratore è munito di poteri di rappresentanza processuale ad agire e resistere senza necessità di alcuna autorizzazione. Come ha osservato il pubblico ministero in sede di discussione del ricorso, sarebbe infatti veramente defatigatorio, nell’ottica di un assurdo “iperassemblearismo”, che l’amministratore fosse costretto a convocare ogni volta i condomini al fine di ottenere il nulla osta, ad esempio, per agire o resistere al monitorio sul pagamento degli oneri condominiali …” Cassazione 12622/2010. Nel caso specifico di opposizione alle ingiunzioni di cui sopra, “ ....l’amministratore del condominio altro non ha fatto che contestare la sussistenza del diritto di credito fatto valere dall’opposto eccependo la mancanza di valide prove a sostegno di tale asserito credito e/o l’erroneità dei conteggi sviluppati.” Cassazione 14665/1999 "è risaputo, infatti, che l’amministratore del condominio è competente a riscuotere i contributi dai singoli condomini, in base alla ripartizione approvata dall’assemblea, o anche in difetto del piano di riparto approvato, senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte del collegio; che l’amministratore è, quindi, legittimato a promuovere il procedimento monitorio ed a resistere alla opposizione al decreto ingiuntivo“ Corte d'Appello di Milano 319/2019. Non può validamente dubitarsi che l'amministratore sia autonomamente legittimato – senza bisogno di autorizzazione assembleare – sia a proporre opposizione avverso un procedimento monitorio ricevuto dal condominio, sia ad impugnare validamente la conseguente sentenza di primo grado, ove fosse sfavorevole; l'amministratore non ha legittimazione attiva, in assenza di apposita autorizzazione assembleare, in relazione all'eventuale domanda di ripetizione dell'indebito svolta nell'opposizione in via riconvenzionale Corte di Appello di Torino 2004. "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente ha la posizione processuale del convenuto; pertanto l’amministratore di condominio che proceda a tale opposizione non ha la necessità di essere autorizzato dall’assemblea condominiale, ai sensi dell’art. 1131, secondo comma, cod. civ. … l’amministratore del condominio era legittimato passivo in relazione a tutte le domande proposte nei confronti del condominio per cui, destinatario del decreto ingiuntivo, era legittimato sia a proporre opposizione sia a proporre appello anche in difetto di autorizzazione assembleare … Infatti, poichè l’opponente a decreto ingiuntivo ha la posizione processuale di convenuto e così legittimato passivo rispetto alla pretesa azionata con il ricorso monitorio, l’amministratore di un condominio che proceda a siffatta opposizione non ha necessità della autorizzazione dell’assemblea condominiale a termini dell’art. 1131 c.c., comma 2. “ Ampiamente convincente direi. 👍 Rivedo nuovamente la mia opinione alla luce di quanto citato e torno dunque al mio pensiero iniziale: condo77 dice: Il provvedimento per come descritto non ritengo esorbiti dalle attribuzioni dell'amministratore. Modificato 21 Marzo, 2021 da condo77 1
#19 Inviato 21 Marzo, 2021 Plutone dice: unica reponsabilità attribuibile all'Amministratore è di non aver riferito quanto prima all'Assemblea e quindi risponderà solo per quello. Quanto al resto, io preferisco aderire alla Giurisprudenza che legittima l'amministratore. Anche io concordo sulla legittimazione ad agire e resistere dell’amministratore. Ritengo invece che la violazione dell’obbligo di riferire in assemblea possa essere sanzionato soltanto ove ricorra un danno comprovato. La responsabilità professionale non rimanda mai ad un danno in re ipsa. 1
#20 Inviato 21 Marzo, 2021 Anderson dice: Anche io concordo sulla legittimazione ad agire e resistere dell’amministratore. Ritengo invece che la violazione dell’obbligo di riferire in assemblea possa essere sanzionato soltanto ove ricorra un danno comprovato. La responsabilità professionale non rimanda mai ad un danno in re ipsa. Anche questo mi pare sensato e condivisibile.
#21 Inviato 21 Marzo, 2021 Anderson dice: riferire in assemblea possa essere sanzionato soltanto ove ricorra un danno comprovato. Fai tua la posizione della Suprema Corte, che appunto introduce il diritto al risarcimento se provato il danno; in assenza del danno unica sanzione è la cacciata dell'amministratore per decisione assembleare Cassazione 16901/2012. In questi casi il riferire alla prima assemblea utile si qualifica come obbligo di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, sanzionato dalla possibile revoca del mandato e risarcimento del danno 1
#22 Inviato 22 Marzo, 2021 a mio avviso fare azione di responsabilità all'amministratore vi espone a nuove spese legali e basta. No ho letto tutto e quindi magari ho perso qualche pezzo, ma nel momento in cui l'amminsitratore promuvore un d.i ha anche la possibilità di resistere all'eventuale opposizione. E non avrebbe bisogno di specifica autorizzazione. Molte volte la chiede ugualmente per mettersi al riapro da ogni contestazione, e fa pure bene. Ma in se' puo' resistere, e se così non fosse il difetto di specifica approvazione da parte dell'assemblea sarebbe rilevato dal giudice stesso. Al momento è praticamente impossibile che il condominio non venga a sapere dell'eventuale opposizione perchè in materia condominiale, se decido di resistere all'opposizione in base alle ultime Cassazioni sono proprio io Condominio che devo attivare mediazione. E per la mediazione serve autorizzazione dell'assemblea. Per cui l'amministratore dovrà convocare assemblea e inq uell'occasione il Condominio saprà della mediazione. Perchè per la mediazione serve approvazione dell'assemblea e per resistere all'opposizione no? perchè il mandato conferito per fare di mi copre anche l'opposizione che verrà comunque decisa da un giudice a norma di legge. La mediazione invece inizia ex novo ed è una fase in cui le spese sono compensate, per cui il condominio deve autorizzare una spesa di cui normalmente non rientra. Non parliamo poi dell'eventuale transazione..che va autorizzata dall'assemblea Se l'amministratore ritenete non abbia operato in maniera che vi aggrada, fate prima a revocarlo che a fargli azione 1
#23 Inviato 22 Marzo, 2021 SisterOfNight dice: a mio avviso fare azione di responsabilità all'amministratore vi espone a nuove spese legali e basta. No ho letto tutto e quindi magari ho perso qualche pezzo, ma nel momento in cui l'amminsitratore promuvore un d.i ha anche la possibilità di resistere all'eventuale opposizione. E non avrebbe bisogno di specifica autorizzazione. Molte volte la chiede ugualmente per mettersi al riapro da ogni contestazione, e fa pure bene. Ma in se' puo' resistere, e se così non fosse il difetto di specifica approvazione da parte dell'assemblea sarebbe rilevato dal giudice stesso. Al momento è praticamente impossibile che il condominio non venga a sapere dell'eventuale opposizione perchè in materia condominiale, se decido di resistere all'opposizione in base alle ultime Cassazioni sono proprio io Condominio che devo attivare mediazione. E per la mediazione serve autorizzazione dell'assemblea. Per cui l'amministratore dovrà convocare assemblea e inq uell'occasione il Condominio saprà della mediazione. Perchè per la mediazione serve approvazione dell'assemblea e per resistere all'opposizione no? perchè il mandato conferito per fare di mi copre anche l'opposizione che verrà comunque decisa da un giudice a norma di legge. La mediazione invece inizia ex novo ed è una fase in cui le spese sono compensate, per cui il condominio deve autorizzare una spesa di cui normalmente non rientra. Non parliamo poi dell'eventuale transazione..che va autorizzata dall'assemblea Se l'amministratore ritenete non abbia operato in maniera che vi aggrada, fate prima a revocarlo che a fargli azione Solo una precisazione: il condominio non ha promosso d.i. per mezzo del suo amministratore, ma è stato oggetto di d.i. da parte di un ex-amministratore (che evidentemente non era stato pagato in toto). L'amministratore attuale ha proposto opposizione, non ha resistito all'opposizione. Almeno questo quanto ho capito... Modificato 22 Marzo, 2021 da condo77
#24 Inviato 22 Marzo, 2021 Plutone dice: Dalla descrizione di @pivot190 non riscontro alcuna domanda riconvenzionale dell'Amministratore ma solo una resistenza (peraltro andata a buon fine) L'unica reponsabilità attribuibile all'Amministratore è di non aver riferito quanto prima all'Assemblea e quindi risponderà solo per quello. Quanto al resto, io preferisco aderire alla Giurisprudenza che legittima l'amministratore. Cassazione 1451/2014: “…Il Collegio è dell’avviso che, nella propria sfera di competenze (ordinarie o incrementate dall’assemblea), l’amministratore è munito di poteri di rappresentanza processuale ad agire e resistere senza necessità di alcuna autorizzazione. Come ha osservato il pubblico ministero in sede di discussione del ricorso, sarebbe infatti veramente defatigatorio, nell’ottica di un assurdo “iperassemblearismo”, che l’amministratore fosse costretto a convocare ogni volta i condomini al fine di ottenere il nulla osta, ad esempio, per agire o resistere al monitorio sul pagamento degli oneri condominiali …” Cassazione 12622/2010. Nel caso specifico di opposizione alle ingiunzioni di cui sopra, “ ....l’amministratore del condominio altro non ha fatto che contestare la sussistenza del diritto di credito fatto valere dall’opposto eccependo la mancanza di valide prove a sostegno di tale asserito credito e/o l’erroneità dei conteggi sviluppati.” Cassazione 14665/1999 "è risaputo, infatti, che l’amministratore del condominio è competente a riscuotere i contributi dai singoli condomini, in base alla ripartizione approvata dall’assemblea, o anche in difetto del piano di riparto approvato, senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte del collegio; che l’amministratore è, quindi, legittimato a promuovere il procedimento monitorio ed a resistere alla opposizione al decreto ingiuntivo“ Corte d'Appello di Milano 319/2019. Non può validamente dubitarsi che l'amministratore sia autonomamente legittimato – senza bisogno di autorizzazione assembleare – sia a proporre opposizione avverso un procedimento monitorio ricevuto dal condominio, sia ad impugnare validamente la conseguente sentenza di primo grado, ove fosse sfavorevole; l'amministratore non ha legittimazione attiva, in assenza di apposita autorizzazione assembleare, in relazione all'eventuale domanda di ripetizione dell'indebito svolta nell'opposizione in via riconvenzionale Corte di Appello di Torino 2004. "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente ha la posizione processuale del convenuto; pertanto l’amministratore di condominio che proceda a tale opposizione non ha la necessità di essere autorizzato dall’assemblea condominiale, ai sensi dell’art. 1131, secondo comma, cod. civ. … l’amministratore del condominio era legittimato passivo in relazione a tutte le domande proposte nei confronti del condominio per cui, destinatario del decreto ingiuntivo, era legittimato sia a proporre opposizione sia a proporre appello anche in difetto di autorizzazione assembleare … Infatti, poichè l’opponente a decreto ingiuntivo ha la posizione processuale di convenuto e così legittimato passivo rispetto alla pretesa azionata con il ricorso monitorio, l’amministratore di un condominio che proceda a siffatta opposizione non ha necessità della autorizzazione dell’assemblea condominiale a termini dell’art. 1131 c.c., comma 2. “ Purtroppo non è come vorresti far credere con il tuo patchwork: da Corte di Cassazione, Sezione 2 civile – Sentenza 3 agosto 2016, n. 16260 "L’articolo 1131 c.c., comma 2, stabilisce che (l’amministratore) “puo’ essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio”. Nel ricostruire la portata di questa disposizione, Cass., sez. un., 6 agosto 2010, n. 18331 ha ritenuto che l’amministratore convenuto possa certamente in modo autonomo costituirsi in giudizio, cosi’ come impugnare la sentenza sfavorevole al condominio, e’ cio’ nel quadro generale di tutela urgente di quell’interesse comune che e’ alla base della sua qualifica e della legittimazione passiva di cui e’ investito; non di meno, l’operato dell’amministratore deve poi essere sempre ratificato dall’assemblea, in quanto unica titolare del relativo potere. La ratifica assembleare vale a sanare retroattivamente la costituzione processuale dell’amministratore sprovvisto di autorizzazione dell’assemblea, e percio’ vanifica ogni avversa eccezione di inammissibilita’, ovvero ottempera il rilievo ufficioso del giudice che abbia all’uopo assegnato il termine ex articolo 182 c.p.c. per regolarizzare il difetto di rappresentanza. Questa soluzione, autorevolmente affermata dalle Sezioni Unite, nega che l’amministratore sia titolare di una legittimazione processuale passiva illimitata “ex lege” (ovvero, della titolarita’ di una “difesa necessaria”). La finalita’ dell’articolo 1131 c.c., comma 2, sarebbe, in pratica, limitata a facilitare i terzi nell’evocazione in giudizio di un condominio, consentendo loro di notificare la citazione al solo amministratore anziche’ a tutti i condomini; dovendo poi l’amministratore munirsi di autorizzazione dell’assemblea per resistere nella lite. Peraltro, come di seguito ribadito da Cass. 23 gennaio 2014, n. 1451 e da Cass. 25 maggio 2016, n. 10865, la necessita’ dell’autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell’amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore, ai sensi dell’articolo 1131 c.c., commi 2 e 3. Non potrebbe dunque piu’ sostenersi, come fatto dalla Corte d’Appello di Roma, che, poiche’ l’opponente a decreto ingiuntivo ha la posizione processuale di convenuto e cosi’ di legittimato passivo rispetto alla pretesa azionata con il ricorso monitorio, e tale posizione non muta nei successivi gradi del giudizio, indipendentemente dall’iniziativa dei mezzi di gravame adoperati, l’amministratore di un condominio che proceda a siffatta opposizione, nonche’ alla successiva impugnazione della decisione che l’abbia decisa, non ha, per cio’ solo, necessita’ dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale, a termini dell’articolo 1131 c.c., comma 2 (cosi’ ancora Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12622 del 24/05/2010). E’ corretto, piuttosto, e in cio’ sta l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, sostenere che l’amministratore di condominio puo’ propone opposizione a decreto ingiuntivo, e altresi’ impugnare la relativa decisione del giudice di primo grado, senza necessita’ di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, nella controversia avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di obbligazione assunta dal medesimo amministratore nell’esercizio delle sue attribuzioni in rappresentanza dei partecipanti, ovvero dando esecuzione a deliberazione dell’assemblea o erogando le spese occorrenti per la manutenzione delle parti comuni o per l’esercizio dei servizi condominiali, e quindi nei limiti di cui all’articolo 1130 c.c.. Nel caso dell'OP l'obbligazione fatta valere è in capo all'ex amministratore che probabilmente ha azionato un credito per prestazione professionale, che niente a che a vedere con le attribuzioni ex art 1130 cc dell'attuale amministratore. Infatti il condominio ha perso e l'attuale amministratore ha chiesto la ratifica Modificato 22 Marzo, 2021 da Massi
#25 Inviato 22 Marzo, 2021 Massi dice: Purtroppo non è come vorresti far credere Tranquillizzati: io non voglio far credere nulla; tu di certo visto il tuo ultimo volo pindarico Massi dice: tuo patchwork Ascolta Draghi o almeno vai di latino (ti eleverebbe) Modificato 22 Marzo, 2021 da Plutone