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franci2

Casa venduta un'anno fa - MA DEVO SEMPRE PAGARE IO???

Buongiorno a tutti,

Ho venduto nell’autunno scorso un appartamento; prima del rogito ho provveduto al pagamento di tutte le rate relative alle spese ordinarie, anche una rata che scadeva dopo il rogito perche’ mi e’ stato detto che era comunque di mia competenza.

Adesso l’amministratore ha fatto il consuntivo 2016, e chiede a me il saldo per spese aggiuntive dovute al precedente amministratore (lui e’ appena subentrato).

Sull’atto c’e’ scritto che io non ho arretrati di competenza ordinaria (infatti io avevo pagato tutto)

Ma devo pagare io anche questo saldo?

MI aiutate a capire per favore,

 

Grazie in anticipo per le risposte

ciao

 

se sono spese di gestione ricadenti nel periodo di tua proprietà, queste sono a tuo carico, ma hai anche diritto di verifica.

Per saldare un residuo ci vogliono dei riscontri.

Teoricamente puoi anche non pagare. La legge dice che deve pagare chi è proprietario in questo momento,che poi il rimborso viene chiesto al venditore,ammesso che sia dovuto.

 

IV. Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.

--link_rimosso--

Infatti se e un conguaglio del periodo in cui né eri proprietaria lo devi pagare però ti consiglio di chiedere la relativa documentazione del periodo

 

E possibile che al momento del rogito il neo-proprietario ha preteso da te una liberatoria, firmata su carta intestata dall'amministratore, relativamente al fatto che non ci fossero spese arretrate di condominio . Giusto ??

Una recente sentenza della corte di Cassazione ha stabilito che l'unico soggetto contro il quale l’Amministratore di Condominio può ottenere un decreto ingiuntivo per mancato pagamento di oneri condominiali è l'attuale proprietario dell'unità immobiliare. Qualora i debiti riguardino aspetti antecedenti la compravendita, il titolare dell'unità avrà il diritto di rivalsa nei confronti del suo dante causa per quanto da lui dovuto ma non versato: la dichiarazione dell’Amministratore agevola tale richiesta e spesso accade che in sede di bilancio consuntivo venga richiesto ai condomini un conguaglio di spesa.

Oltre a quanto scritto dai colleghi, se non lo hai già fatto, ti consiglio vivamente di inviare una copia dell'atto di vendita dell'appartamento all'amministratore, magari per raccomandata. Ai sensi dell'art. 63 infatti, non solo sei responsabile in solido dei debiti (che mi sembra tu abbia già saldato) dell'anno in corso e di quello precedente alla vendita, ma sei anche responsabile per le spese future (comma 5 dello stesso articolo) fino al momento della trasmissione dell'atto di trasferimento della proprietà (se vogliamo essere pignoli autenticato ... così statuisce la norma) all'amministratore.

Per quanto riguarda le spese pregresse richieste dall'amministratore, dovresti leggere attentamente la dichiarazione che l'amministratore ti ha dato al momento del rogito. Se è stato oculato, dovrebbe averti scritto una frase del tipo ... "salvo conguagli o debiti pregressi ..."

 

Se lo ha fatto, dovrai rimborsare l'acquirente delle spese eventualmente da lui sostenute (e documentate). Se non lo ha scritto ha fatto un grave errore, perchè se ti impunti potrebbe rischiare di doverle pagare lui.

Grazie a tutti,

AMMINIRC, mi potresti cortesemente mandare i riferimenti della sentenza di cassazione che citi nella tua risposta:

"Una recente sentenza della corte di Cassazione ha stabilito che l'unico soggetto contro il quale l’Amministratore di Condominio può ottenere un decreto ingiuntivo per mancato pagamento di oneri condominiali è l'attuale proprietario dell'unità immobiliare"

 

Grazie Franci

Grazie a tutti,

AMMINIRC, mi potresti cortesemente mandare i riferimenti della sentenza di cassazione che citi nella tua risposta:

"Una recente sentenza della corte di Cassazione ha stabilito che l'unico soggetto contro il quale l’Amministratore di Condominio può ottenere un decreto ingiuntivo per mancato pagamento di oneri condominiali è l'attuale proprietario dell'unità immobiliare"

 

Grazie Franci

Se non mi sbaglio e questa sentenza n.10235 del 2 maggio 2013 della Corte di Cassazione

Ciao, io mi sono trovato nella tua stessa situazione.....totale calcolato dal nuovo amministratore, circa 200 euro.....ovviamente chiesti a me perchè l'ex proprietario ha fatto orecchie da mercante, facendosi forte del documento rilasciato dal vecchio amministratore.

 

Morale: un tentativo il nuovo amm lo ha fatto a chiedere i soldi al vecchio proprietario, ma alla fine fine me le son accollate io.....

 

Per rivalerti, devi vedere se il gioco vale la candela.

 

Saluti

 

- - - Aggiornato - - -

 

Ps. non è colpa tua se il calcolo delle vecchie spese è stato fatto male e tu NON sei obbligata e/o vincolata a pagare quelle spese.

 

Io magari una chiamata al nuovo proprietario la farei, anche solo per cortesia.....magari trovate insieme un accordo (50% a testa); Sicuramente lui ne è al corrente e magari ha fornito lui i tuoi recapiti all'amm.

Saluti

Ma devo pagare io anche questo saldo?

MI aiutate a capire per favore,

Il condomino che ha venduto il proprio immobile non può essere chiamato a rispondere delle spese condominiali

Tale principio era già stato pronunciato in una recente sentenza del 2008, ove la suprema Corte aveva statuito che “in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un'unità immobiliare, l'alienante perde la qualità di condomino e non è più legittimato a partecipare alle assemblee, potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi dell'anno in corso o del precedente, solo attraverso l'acquirente che gli è subentrato. Ne consegue che non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 63 disp. att. cod. proc. civ. per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio” (Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 9 settembre 2008 n. 23345).

 

--link_rimosso--

 

http://www.miolegale.it/sentenze/cassazione-civile-ii-23345-2008/

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