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ErwinRommel

Canone concordato e requisiti

Buon giorno,

 

i contratti di locazione a canone concordato stipulati dalle varie associazioni e i comuni fanno riferimento alla legge n 431/98 e Decr. Ministeriale dei trasporti del 30.12.2002.

 

Nei prospetti informativi allegati per le agevolazioni ai fini dell’applicazione delle aliquote, prima ICI e adesso IMU, viene puntualizzato che deve servire quale “abitazione principale”.

Il concetto “abitazione principale” non rientra tra quelli indicati nell’art. 43 del cod.civ., e comunque sia non trovo menzione al concetto trasferimento della “residenza” anagrafica in nessun punto della legge 431/98 citata e in vari accordi territoriali non se fa menzione.

 

Quindi, qualora sia possibile, la cortesia di un parere. In base a quale articolo di legge per un contratto di locazione a canone concordato sussiste il requisito di residenza anagrafico. Di fatto potrei viverci in modo stabile e continuativo, lavoraci pagare le utenze domestiche e pertanto rientrare nel concetto di “abitazione principale” e non avervi formalizzato il trasferito della residenza, e all’opposto avervi trasferito la residenza anagrafica ma non utilizzarla come “abitazione principale”.

 

Qualora qualcuno riesca a rispondere con i riferimenti di legge che richiedono la residenza, ora sussiste un dilemma Kafkiano. Tizio stipula con Caio un contratto a canone concordato e Caio, a riprova di avervi trasferito la residenza, consegna, dopo poche settimane dalla stipula, a Tizio copia del certificato di residenza. Caio per motivi che non è tenuto a giustificare, trasferisce la sua residenza altrove. Ora Tizio si trova in difetto, dopo un mese dalla stipula, suo malgrado del requisito di residenza.

Poiché non posso pensare che Tizio debba subire le conseguenze per mancanza del requisito della residenza avendo applicato aliquote IMU agevolate. Vorrei un parere.

 

Qualche azzeccagarbugli ha ventilato la residenza quale condizione necessaria da inserire nel contratto di locazione; nessun accordo tra privati può contravvenire ad una legge dello stato in cui si stabilisce che la residenza è libera facoltà. Quindi Tizio non può contrattualmente obbligare Caio a trasferirvi la residenza.

Grazie

Devi controllare quanto prevede la delibera del comune dove è ubicato l’alloggio: per godere delle agevolazioni IMU, alcuni comuni richiedono, oltre gli estremi dell’atto, che l’alloggio costituisca abitazione principale del locatario (in alternativa autocertificazione mediante la quale il medesimo dichiara di utilizzare l’alloggio per motivi di studio o di lavoro), altri non richiedono alcun particolare requisito.

Devi controllare quanto prevede la delibera del comune dove è ubicato l’alloggio: per godere delle agevolazioni IMU, alcuni comuni richiedono, oltre gli estremi dell’atto, che l’alloggio costituisca abitazione principale del locatario (in alternativa autocertificazione mediante la quale il medesimo dichiara di utilizzare l’alloggio per motivi di studio o di lavoro), altri non richiedono alcun particolare requisito.

La delibera parla di "abitazione principale" e non di trasferimento della residenza anagrafica.

 

Infatti il cavillo risiede proprio nello stabilire cosa si intende per "abitazione principale". Sentenze di cassazione e circolari dell'AdE hanno stabilito che il mero perfezionamento dell'iscrizione anagrafica non costituisce titolo per il trasferimento della residenza, ma il luogo in cui risiedono stabilmente le consuetudini di vita e lo svolgimento delle relazioni sociali.

La delibera parla di "abitazione principale" e non di trasferimento della residenza anagrafica.

 

Infatti il cavillo risiede proprio nello stabilire cosa si intende per "abitazione principale". Sentenze di cassazione e circolari dell'AdE hanno stabilito che il mero perfezionamento dell'iscrizione anagrafica non costituisce titolo per il trasferimento della residenza, ma il luogo in cui risiedono stabilmente le consuetudini di vita e lo svolgimento delle relazioni sociali.

 

Esattamente. Di norma l'abitazione principale coincide con la residenza anagrafica, ma, a volte, capita che non sia così: posso avere residenza anagrafica (e fiscale) a Verona (dove pago le tasse), ma dimorare abitualmente a Milano (per motivi di lavoro, studio, ecc.).

Da un punto di visto civilistico, il fatto che il locatario non ponga la residenza anagrafica all’interno dei locali a lui locati non esclude che possa essere intestatario di un contratto agevolato. La legge 431/1998 non impone l’obbligo di residenza per il locatario. Poi c’è il discorso fiscale, che, però, è altra cosa: vale a dire se il locatore voglia usufruire di particolari agevolazioni fiscali (ad es. IMU ridotta) previste per il contratto concordato, agevolazioni che ogni singola amministrazione comunale delibera, agevolazioni che possono richiedere che l’immobile locato costituisca abitazione principale del locatario, ovvero quella in cui quest’ultimo e i suoi familiari abitualmente dimorano. Altro discorso ancora è poi se il locatario voglia godere di particolari detrazioni IRPEF, le quali, al comma 1-bis dell’art.16 del TUIR, richiedono il possesso della residenza anagrafica (Trasferimento residenza lavoratori dipendenti). Si tratta, in ogni caso, di ambiti separati.

Che rogna questa Residenza/abitazione principale.

A Roma è obbligatoria la residenza non gli importa se ci sono altri elementi.

Però da un paio di anni anche nelle istruzioni del 730 c'è scritto :

A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare

anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

 

Infatti vorrei inoltrare la richiesta di rimborso ICI per gli anni passati in quanto ho sempre pagato l'aliquota massima. 🤬

Che rogna questa Residenza/abitazione principale.

A Roma è obbligatoria la residenza non gli importa se ci sono altri elementi.

Però da un paio di anni anche nelle istruzioni del 730 c'è scritto :

A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare

anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

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Penso che si debba fare un po' di chiarezza e richiedo supporto.

 

1. Il D.L. 504 del 1993 stabilisce quali siano i soggetti passivi, eventualmente esonerati o a cui si applicano in forma ridotta, ai fini I.C.I. le aliquote. [...] Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica [...]

 

 

2. I contratti a canone concordato vengono istituiti dalla L. 431 del 09.12.1998 e in base al decreto Min. Infrastrutture e Trasporti del 30/12/2002.

 

Ora, e qui richiedo assistenza, SE nelle norme del p.to 2 di canone concordato non si fa cenno alla norma di cui al p.to 1

Se nelle delibere comunali non si fa riferimento alle norme del p.to 1 per l'agevolazione ICI per il canone concordato,

 

COME può l'ufficio comunale richiedere, in base ad una norma del 1993, i requisiti di una norma del 1998 (dove il legislatore sei anni prima neppure poteva prevedere la fattispecie del legislatore nel 1998). In altre parole nel 1993 si contemplava SOLO perché c'era solo ICI e i soggetti passivi per ICI per definiti, non si poteva contemplare la fattispecie canone concordata nata solo nel 1998.

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