#1 Inviato 28 Novembre, 2021 In caso di affitto immobile a canone concordato uso abitativo 3+2 è possibile affittare l'immobile a Tizio senza obbligo di subaffitto? In pratica se affitto l'immobile a Tizio a canone concordato e/o agevolato può tizio subaffittarlo? In caso affermativo deve essere sempre a canone concordato e per la stessa durata?
#2 Inviato 28 Novembre, 2021 E' possibile vietare o consentire il subaffitto. Nel caso il contratto non lo vieti, allora dovrà avere durata massima pari al contratto principale, ma non è detto debba essere a canone concordato.
#3 Inviato 29 Novembre, 2021 Quindi se viene consentito in contratto la sub locazione essa segue le stesse vicende temporali del contratto principale e, soprattutto, fa rimanere ferme le agevolazioni fiscali concesse al proprietario (dalla Legge 431/98) in termini di riduzione IMU, Irpef e Registro. Dico bene?
#4 Inviato 29 Novembre, 2021 Direi di sì, magari sentiamo anche @albano59 che è molto ferrato in materia. Attenzione che il reddito da sublocazione va nei "redditi diversi" e non nei "redditi fondiari", per questo non è possibile applicare la cedolare secca (se non sugli affitti brevi). 1 1
#5 Inviato 29 Novembre, 2021 Il reddito da sublocazione (in capo al conduttore) è cosa diversa e separata dal reddito di locazione (in capo all'effettivo proprietario dell'immobile). Nello specifico la sublocazione non influenza nè inficia le agevolazioni fiscali derivanti dal contratto stipulato fra locatore e conduttore. Invece il conduttore dovrà prestare attenzione alla scadenza contrattuale del contratto di sublocazione stipulato col suo sublocatore, precisamente la scadenza del contratto di sublocazione non potrà esser successiva a quella del contratto di locazione in essere fra locatore e conduttore. 1
#6 Inviato 29 Novembre, 2021 technobi dice: Quindi se viene consentito in contratto la sub locazione essa segue le stesse vicende temporali del contratto principale Non necessariamente. Il conduttore potrebbe stipulare una o più sublocazioni brevi, oppure una o più sublocazioni transitorie, con cessioni parziali o totali dell'immobile. L'unico requisito tassativamente da rispettare è la riconsegna dell'immobile al proprietario a cura del conduttore: alla naturale scadenza contrattuale del contratto agevolato l'immobile va riconsegnato libero da cose e persone.
#7 Inviato 29 Novembre, 2021 I benefici fiscali a carico del Proprietario, che ha stipulato contratto concordato ex art. 2, comma 3, Legge 431/98 (IMU - 25%; Irpef e Registro - 30%) restano validi. Confermate? Modificato 29 Novembre, 2021 da technobi